Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 62016TO0846

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 23 gennaio 2018.
QF contro Commissione europea.
Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalle autorità spagnole in favore di determinate società sportive calcistiche professionistiche – Aliquota fiscale ridotta applicata nell’ambito dell’imposta sulle società – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Difetto di interesse ad agire – Irricevibilità manifesta.
Causa T-846/16.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 23 gennaio 2018 –
QF / Commissione

(causa T‑846/16)

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalle autorità spagnole in favore di determinate società sportive calcistiche professionistiche – Aliquota fiscale ridotta applicata nell’ambito dell’imposta sulle società – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Difetto di interesse ad agire – Irricevibilità manifesta»

1. 

Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Abrogazione dell’atto impugnato in corso di causa – Ricorso divenuto privo di oggetto – Non luogo a statuire

(Art. 263 TFUE)

(v. punto 18)

2. 

Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Nozione – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Interesse che deve perdurare sino alla pronuncia della decisione giurisdizionale

(Art. 263 TFUE)

(v. punto 25)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 4046 final della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), concesso dalla Spagna ad alcune società sportive calcistiche professionistiche.

Dispositivo

1) 

La domanda di non luogo a statuire è respinta.

2) 

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

3) 

Non è più necessario statuire sulle istanze di intervento del Regno di Spagna e del Fútbol Club Barcelona.

4) 

La QF è condannata alle spese.

5) 

La QF, la Commissione europea, il Regno di Spagna e il Fútbol Club Barcelona sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze d’intervento.

In alto