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Documento 62016TO0347
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 giugno 2017.
Inox Mare Srl contro Commissione europea.
Ricorso per annullamento – Unione doganale – Decisione della Commissione con cui si dichiara che il rimborso dei dazi all’importazione non è giustificato in un caso particolare – Ricorso di un altro operatore – Insussistenza di un’incidenza diretta – Irricevibilità.
Causa T-347/16.
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 giugno 2017.
Inox Mare Srl contro Commissione europea.
Ricorso per annullamento – Unione doganale – Decisione della Commissione con cui si dichiara che il rimborso dei dazi all’importazione non è giustificato in un caso particolare – Ricorso di un altro operatore – Insussistenza di un’incidenza diretta – Irricevibilità.
Causa T-347/16.
Raccolta della giurisprudenza - generale - Sezione "Informazioni sulle decisioni non pubblicate"
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 giugno 2017 –
Inox Mare / Commissione
(causa T‑347/16)
«Ricorso per annullamento – Unione doganale – Decisione della Commissione con cui si dichiara che il rimborso dei dazi all’importazione non è giustificato in un caso particolare – Ricorso di un altro operatore – Insussistenza di un’incidenza diretta – Irricevibilità»
1. |
Atti delle istituzioni–Applicazione nel tempo–Applicazione immediata di una nuova norma in materia di procedura–Retroattività di una norma sostanziale–Presupposti–Normativa in materia di sgravio dei dazi all’importazione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 952/2013, artt. 116 e 288, §§ 1 e 2; regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 220 e 236) (v. punti 16‑19) |
2. |
Ricorso di annullamento–Persone fisiche o giuridiche–Atti che le riguardano direttamente e individualmente–Incidenza diretta–Criteri–Decisione della Commissione che constata la mancanza di giustificazione per il rimborso dei dazi all’importazione in un caso particolare–Ricorso di un importatore non destinatario della decisione, ma invocante la somiglianza tra la propria situazione e quella del destinatario–Assenza d’incidenza diretta–Irricevibilità [Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 952/2013, art. 116, § 3; regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 220, § 2, b); regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 871] (v. punti 21‑24, 29) |
3. |
Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)–Indagini–Relazione finale di indagine e raccomandazioni–Carattere vincolante per le autorità nazionali destinatarie–Insussistenza–Potere discrezionale delle autorità nazionali quanto al seguito da dare (Art. 267 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2013, considerando 31 e art. 11, §§ 1, 3 e 6) (v. punti 34, 35, 38, 39) |
4. |
Diritto dell’Unione europea–Interpretazione–Testi plurilingui–Interpretazione uniforme–Divergenze fra le varie versioni linguistiche–Presa in considerazione dell’economia generale e della finalità della normativa (v. punto 37) |
5. |
Risorse proprie dell’Unione europea–Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione–Applicazione del diritto doganale sostanziale–Competenza esclusiva delle autorità nazionali (Art. 267 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 952/2013) (v. punti 54, 55) |
6. |
Ricorso di annullamento–Persone fisiche o giuridiche–Eventuale mancanza di mezzi di ricorso–Ininfluenza sul sistema dei mezzi di ricorso e sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi di annullamento (Artt. 263 TFUE e 267 TFUE) (v. punto 56) |
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2015) 9672 final della Commissione, del 6 gennaio 2016, con cui si dichiara che il rimborso dei dazi all’importazione non è giustificato in un caso particolare (REM 02/14).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
La Inox Mare Srl sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |