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Documento 62016TO0075

Ordinanza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 3 maggio 2017.
Carlo De Nicola contro Banca europea per gli investimenti.
Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della BEI – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2010 – Errori di diritto – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.
Causa T-75/16 P.

Raccolta della giurisprudenza - generale - Sezione "Informazioni sulle decisioni non pubblicate"

Ordinanza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 3 maggio 2017 –
De Nicola / BEI

(causa T‑75/16 P)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della BEI – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2010 – Errori di diritto – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

1. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 208)

(v. punto 10)

2. 

Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Termini – Requisito di un termine ragionevole – Contenzioso in materia di valutazione del personale – Dies a quo del termine

(Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41)

(v. punti 15‑19, 25)

3. 

Impugnazione – Interesse ad agire – Presupposto – Impugnazione atta a procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 9)

(v. punto 29)

4. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto alla rettifica della sentenza del Tribunale della funzione pubblica – Incompetenza del Tribunale

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 122, § 1)

(v. punto 42)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F‑128/11, EU:F:2015:168), e diretta all’annullamento di tale ordinanza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Carlo De Nicola sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell’ambito del presente giudizio.

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