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Documento 62016TO0041(01)

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 ottobre 2016.
Cyprus Turkish Chamber of Industry e a. contro Commissione europea.
Ricorso di annullamento – Domanda di registrazione di una denominazione d’origine protetta “Halloumi” o “Hellim” – Lettere della Commissione riguardanti la partecipazione delle ricorrenti al procedimento di opposizione relativo alla procedura di registrazione – Atto non impugnabile con un ricorso – Irricevibilità.
Causa T-41/16.

Raccolta della giurisprudenza - generale - Sezione "Informazioni sulle decisioni non pubblicate"

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 ottobre 2016 –

Cyprus Turkish Chamber of Industry e a. / Commissione

(Causa T‑41/16)

«Ricorso di annullamento — Domanda di registrazione di una denominazione d’origine protetta “Halloumi” o “Hellim” — Lettere della Commissione riguardanti la partecipazione delle ricorrenti al procedimento di opposizione relativo alla procedura di registrazione — Atto non impugnabile con un ricorso — Irricevibilità»

Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Atti preparatori — Esclusione — Lettere della Commissione riguardanti la partecipazione di una persona giuridica al procedimento di opposizione relativo alla procedura di registrazione di una denominazione di origine protetta — Atto non inteso a produrre effetti giuridici — Irricevibilità (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1151/2012) (v. punti 31‑34, 41‑43)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento di due lettere della Commissione europea del 18 novembre 2015 [Ref. Ares (2015) 5171539] e del 15 gennaio 2016 [Ref. Ares (2016) 220922] riguardanti la partecipazione delle ricorrenti al procedimento di opposizione relativo alla procedura di registrazione del formaggio denominato «halloumi/hellim» quale denominazione di origine protetta.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento del Consiglio dell’Unione europea, del Parlamento europeo e della Repubblica di Cipro.

3) 

La Cyprus Turkish Chamber of Industry, la Animal Breeders and Producers Association, la Milk and Oil Products Production and Marketing Cooperative Ltd, la Süt Urünleri İmalatçulari Birliği Milk Processors Association e la sig.ra Fatma Garanti sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea, ivi comprese le spese relative al procedimento cautelare.

4) 

La Cyprus Turkish Chamber of Industry, la Animal Breeders and Producers Association, la Milk and Oil Products Production and Marketing Cooperative Ltd, la Süt Urünleri İmalatçulari Birliği Milk Processors Association, la sig.ra Fatma Garanti, la Commissione, il Consiglio, il Parlamento e la Repubblica di Cipro sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle domande di intervento.

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