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Documento 62016TJ0364

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 18 ottobre 2018.
ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e a. contro Commissione europea.
Dumping – Importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Cina – Modifica del codice addizionale TARIC per una società – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Incidenza diretta – Incidenza individuale – Ricevibilità – Effetti di una sentenza di annullamento – Regola del parallelismo delle forme.
Causa T-364/16.

Causa T‑364/16

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e a.

contro

Commissione europea

«Dumping – Importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Cina – Modifica del codice addizionale TARIC per una società – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Incidenza diretta – Incidenza individuale – Ricevibilità – Effetti di una sentenza di annullamento – Regola del parallelismo delle forme»

Massime – Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 18 ottobre 2018

  1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione della Commissione che modifica il codice addizionale TARIC rispetto a una società – Inclusione

    (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 926/2009; regolamento della Commissione 2015/2272)

  2. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Presa in considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza – Retroattività dell’annullamento – Obbligo di evitare che l’atto annullato venga sostituito da un atto inficiato dal medesimo vizio

    (Artt. 263 TFUE e 266 TFUE)

  3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione che modifica il codice addizionale TARIC rispetto a una società – Ricorso proposto da società concorrenti – Ricevibilità

    (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2015/2272)

  4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione che modifica il codice addizionale TARIC rispetto a una società – Ricorso proposto da società concorrenti – Ricevibilità

    (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2015/2272)

  5. Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Persone fisiche o giuridiche – Ricorso proposto da più ricorrenti avverso la stessa decisione – Legittimazione attiva di uno di loro – Ricevibilità del ricorso nel suo complesso

    (Art. 263, comma 4, TFUE)

  6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure in previsione della loro scadenza – Oggetto del procedimento di riesame

    (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 11, § 2, comma 1; regolamento della Commissione 2015/2272)

  7. Atti delle istituzioni – Atto che modifica una disposizione precedente – Principi generali del diritto – Regola del parallelismo delle forme – Violazione

    (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 14, § 1; regolamento della Commissione 2015/2272)

  1.  Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un’azione di annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna. Peraltro, l’atto non idoneo a produrre effetti giuridici e neppure inteso a spiegare tali effetti non può formare oggetto di un ricorso di annullamento. Per stabilire se un atto impugnato produca simili effetti, occorre tener conto della sua sostanza.

    Ne consegue che la decisione della Commissione di ritirare una società dall’elenco delle società iscritte nel codice addizionale TARIC A 950 e di iscriverla nel codice addizionale TARIC 129 ha prodotto effetti giuridici definitivi, attuati dalle autorità doganali nazionali a partire dalla creazione del codice addizionale TARIC C 129, al fine di impedire che tali autorità continuino a percepire i dazi antidumping sui prodotti fabbricati da tale società, quali fissati dal regolamento di esecuzione 2015/2272, sebbene tale regolamento non sia stato né annullato, né dichiarato invalido dal giudice dell’Unione. Quindi, gli effetti giuridici di tale decisione sono idonei a pregiudicare gli interessi delle imprese all’origine dell’inchiesta antidumping.

    (v. punti 22, 23, 32, 34)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 33, 61, 64‑66)

  3.  La condizione di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla decisione che costituisce oggetto del ricorso, richiede la compresenza di due criteri cumulativi, vale a dire che il provvedimento contestato, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, dall’altro lato, non lasci ai propri destinatari incaricati della sua esecuzione alcun potere discrezionale quanto alla sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie.

    Riguardo alla prima condizione, attinente agli effetti diretti sulla situazione giuridica del singolo, la decisione che modifica il codice addizionale TARIC rispetto a tale società, prevedendo che i dazi antidumping, istituiti dal regolamento di esecuzione 2015/2272, non debbano più essere riscossi sui prodotti fabbricati da una società, quando invece la domanda di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping presentata a nome delle parti ricorrenti mirava, al contrario, all’istituzione di tali dazi, riguarda direttamente le parti ricorrenti, concorrenti della società suddetta.

    Per quanto riguarda la seconda condizione, relativa al margine di discrezionalità lasciato ai destinatari di tale decisione, gli Stati membri devono, in linea di principio, applicare le misure contenute nei codici e nei codici addizionali TARIC, ai fini di un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune. Si deve, pertanto, constatare che le autorità doganali nazionali non dispongono di un potere discrezionale nel caso di specie.

    (v. punti 38, 40, 43, 44)

  4.  I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE soltanto qualora tale decisione li tocchi a causa di determinate qualità loro peculiari, ovvero di una situazione di fatto atta a distinguerli dalla generalità, e quindi a identificarli alla stregua dei destinatari di tale decisione.

    La decisione che produce l’effetto che non vengano più riscossi i dazi antidumping previsti dal regolamento di esecuzione 2015/2272 sui prodotti fabbricati da una società incide individualmente sulle parti ricorrenti, che, nella loro qualità di produttori dell’Unione, sono stati oggetto di un campione e di visite di verifica nel procedimento di riesame, che è stato avviato in loro nome e sulla base delle censure da essi sollevate, con il risultato che la loro situazione individuale è stata presa in considerazione.

    (v. punti 46, 50)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 47)

  6.  Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009, le misure antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell’ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. In tale contesto, la Commissione può o mantenere in vigore o lasciar scadere le misure in vigore. L’obiettivo di tale disposizione non consiste quindi nell’imporre, per la prima volta, misure antidumping, ma nel lasciare in vigore, all’occorrenza, misure antidumping che sono in vigore e arrivano naturalmente a scadenza.

    (v. punto 62)

  7.  In base alla regola del parallelismo delle forme, che corrisponde ad un principio generale di diritto, la forma imposta per portare un atto a conoscenza di terzi deve essere prescelta anche per tutte le successive modifiche del suddetto atto.

    La non riscossione nei confronti di una società di dazi antidumping, stabiliti da un regolamento che non è stato né annullato né dichiarato invalido dal giudice dell’Unione, deve di norma essere disposta anch’essa mediante regolamento. Orbene, prevedendo in via definitiva la non riscossione di dazi antidumping per i prodotti fabbricati da una società, riscossione derivante dal regolamento di esecuzione 2015/2272, attraverso la creazione di un codice TARIC addizionale, la Commissione ha violato la regola del parallelismo delle forme.

    (v. punti 69, 71)

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