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Documento 62015TJ0113
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 novembre 2018.
RFA International, LP contro Commissione europea.
Dumping – Importazioni di ferrosilicio originario della Russia – Rigetto delle domande di rimborso dei dazi antidumping pagati – Determinazione del valore normale e del prezzo all’esportazione – Entità economica unica – Ripercussione del dazio antidumping sui prezzi di rivendita nell’Unione – Applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato nel corso di una precedente indagine – Articolo 2, paragrafo 9, e articolo 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuti articolo 2, paragrafo 9, e articolo 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2016/1036] – Articolo 18.3.1 dell’Accordo antidumping dell’OMC.
Causa T-113/15.
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 novembre 2018.
RFA International, LP contro Commissione europea.
Dumping – Importazioni di ferrosilicio originario della Russia – Rigetto delle domande di rimborso dei dazi antidumping pagati – Determinazione del valore normale e del prezzo all’esportazione – Entità economica unica – Ripercussione del dazio antidumping sui prezzi di rivendita nell’Unione – Applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato nel corso di una precedente indagine – Articolo 2, paragrafo 9, e articolo 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuti articolo 2, paragrafo 9, e articolo 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2016/1036] – Articolo 18.3.1 dell’Accordo antidumping dell’OMC.
Causa T-113/15.
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 novembre 2018 – RFA International / Commissione
(causa T‑113/15)
«Dumping – Importazioni di ferrosilicio originario della Russia – Rigetto delle domande di rimborso dei dazi antidumping pagati – Determinazione del valore normale e del prezzo all’esportazione – Entità economica unica – Ripercussione del dazio antidumping sui prezzi di rivendita nell’Unione – Applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato nel corso di una precedente indagine – Articolo 2, paragrafo 9, e articolo 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuti articolo 2, paragrafo 9, e articolo 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2016/1036] – Articolo 18.3.1 dell’Accordo antidumping dell’OMC»
1. |
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punto 40) |
2. |
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Presupposti – Associazione tra l’esportatore e l’importatore (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 9) (v. punto 46) |
3. |
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Adeguamenti – Applicazione d’ufficio – Contestazione del livello degli adeguamenti – Onere della prova (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 9) (v. punto 49) |
4. |
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Calcolo del prezzo all’esportazione – Elemento da includere – Prezzo praticato in operazioni commerciali normali – Società di distribuzione controllate dal produttore – Ricorso ai prezzi di vendita praticati da tali società – Legittimità (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, §§ 9 e 10) (v. punto 55) |
5. |
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Riesame – Mutamento del metodo di calcolo – Presupposti – Mutamento di circostanze – Significativa evoluzione dei costi di produzione dei prodotti che costituiscono oggetto di riesame – Mancanza di affidabilità del metodo utilizzato in occasione dell’indagine iniziale (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 11, §§ 9 e 10) (v. punti 69‑71, 77, 78) |
6. |
Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT del 1994 – Effetto diretto – Insussistenza – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione finalizzato ad assicurarne l’esecuzione o che vi fa esplicito e preciso riferimento (Art. 263, comma 1, TFUE; Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994) (v. punto 84) |
7. |
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Domanda di rimborso di dazi antidumping basata sull’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento n. 1225/2009 – Valutazione da parte della Commissione – Determinazione del metodo di calcolo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento n. 1225/2009 – Necessità di interpretazione in conformità all’accordo antidumping del GATT del 1994 – Insussistenza (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994», art. 18.3.1; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 11, § 9) (v. punti 85‑87) |
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento totale o parziale delle decisioni di esecuzione C(2014) 9805 final, C(2014) 9806 final, C(2014) 9807 final, C(2014) 9808 final, C(2014) 9811 final, C(2014) 9812 final e C(2014) 9816 final della Commissione, del 18 dicembre 2014, riguardanti domande di rimborso dei dazi antidumping pagati sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La RFA International, LP è condannata alle spese. |