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Documento 62015FO0100

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 3 marzo 2016.
Carlo De Nicola contro Banca europea per gli investimenti.
Funzione pubblica – Personale della BEI – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione – Molestie psicologiche – Incitazione implicita derivante dall’attività giurisdizionale del giudice dell’Unione – Risarcimento del danno derivante dalle molestie psicologiche – Violazione del diritto a un processo equo – Durata eccessiva del procedimento giurisdizionale – Incompetenza del Tribunale – Rinvio parziale del ricorso al Tribunale dell’Unione europea.
Causa F-100/15.

Raccolta della giurisprudenza - Raccolte delle cause riguardanti il personale

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

3 marzo 2016

Carlo De Nicola

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI)

e

Corte di giustizia dell’Unione europea

«Funzione pubblica — Personale della BEI — Responsabilità extracontrattuale dell’Unione — Molestie psicologiche — Incitazione implicita derivante dall’attività giurisdizionale del giudice dell’Unione — Risarcimento del danno derivante dalle molestie psicologiche — Violazione del diritto a un processo equo — Durata eccessiva del procedimento giurisdizionale — Incompetenza del Tribunale — Rinvio parziale del ricorso al Tribunale dell’Unione europea»

Oggetto

:

Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale par il sig. De Nicola chiede, in sostanza, da un lato, di annullare la decisione del comitato per i ricorsi (in prosieguo: il «comitato per i ricorsi») dell’8 dicembre 2014 di rigetto del suo ricorso interno volto all’annullamento e alla modifica del suo rapporto di valutazione relativo all’anno 2013, di annullare il suo rapporto di valutazione relativo all’anno 2013, di annullare la decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI o in prosieguo: la «Banca») di non promuoverlo e di annullare le linee guida per l’esercizio di valutazione del rendimento per il 2013. Il sig. De Nicola chiede, d’altro lato, l’accertamento delle molestie di cui egli asserisce essere vittima. Il ricorrente chiede altresì al Tribunale di accertare la responsabilità dell’Unione europea «perché con le sentenze dei suoi giudici implicitamente istiga al mobbing e per la violazione delle norme concernenti il “giusto processo”». Infine, il ricorrente chiede la condanna della Banca e dell’Unione a risarcirgli in solido il danno morale e il danno materiale che egli ritiene di aver subito.

Decisione

:

Le domande di risarcimento dei danni rivolte nei confronti dell’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte nell’ambito del presente ricorso iscritto al ruolo con il numero F 100/15, De Nicola/BEI e Corte di giustizia dell’Unione europea, sono rinviate al Tribunale dell’Unione europea. Le spese afferenti a tali domande sono riservate.

Massime

Procedimento giurisdizionale — Ripartizione delle competenze tra i diversi organi giurisdizionali dell’Unione — Domanda di risarcimento dei danni per il carattere non equo di un procedimento giurisdizionale e per la durata eccessiva di quest’ultimo — Incompetenza del Tribunale della funzione pubblica — Rinvio al Tribunale

(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 51, comma 1, e allegato I, artt. 1 e 8, § 2)

Il sistema giurisdizionale, come attualmente previsto dal Trattato FUE, dallo Statuto della Corte di giustizia e dalla decisione n. 2004/752, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, comporta un’esatta delimitazione delle rispettive competenze dei tre organi giurisdizionali della Corte di giustizia, vale a dire la Corte, il Tribunale e il Tribunale della funzione pubblica, di modo che la competenza di uno di tali tre organi a statuire su un ricorso esclude necessariamente la competenza degli altri due.

Il Tribunale della funzione pubblica è competente ratione materiae a pronunciarsi su un ricorso per risarcimento proposto da un funzionario nei confronti dell’istituzione presso cui presta servizio, allorché la controversia trovi origine nel rapporto di impiego che vincola l’interessato all’istituzione. Per contro, risulta dall’articolo 256, paragrafo 1, primo comma, TFUE e dall’articolo 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, che il Tribunale dell’Unione europea è solo competente a conoscere in primo grado dei ricorsi risarcitori proposti dai singoli, qualora tali ricorsi non trovino la loro origine in un rapporto d’impiego che intercorra o intercorresse tra l’interessato ed un’istituzione.

Siffatta ripartizione delle competenze tra il Tribunale dell’Unione europea e il Tribunale della funzione pubblica, quale risulta dall’articolo 256 TFUE e dall’articolo 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, comporta, infatti, l’obbligo di esaminare il reale oggetto di una domanda di risarcimento dei danni, compreso il fondamento giuridico su cui riposa, al fine di verificare se la controversia così circoscritta rientri nell’ambito dei diritti e degli obblighi reciproci che vincolano il funzionario, l’agente o il membro del personale, da un lato, e l’istituzione o l’organismo da cui dipende, dall’altro.

In tal senso una domanda di risarcimento del danno che si basa sul presunto carattere non equo dei procedimenti giurisdizionali dinanzi al giudice dell’Unione e sulla loro asserita durata eccessiva non rientra nell’ambito del rapporto di impiego che vincola l’interessato e l’istituzione, pur presentando un nesso con le asserite molestie psicologiche da parte dell’istituzione di cui trattasi.

Al riguardo, occorre rilevare che l’allegato I dello Statuto della Corte prevede, al suo articolo 8, paragrafo 2, un meccanismo particolare per il caso in cui il Tribunale si consideri incompetente per il fatto che il ricorso rientra nella competenza della Corte o del Tribunale dell’Unione. Infatti, anziché lasciare il seguito della dichiarazione di incompetenza all’iniziativa delle parti, che eventualmente proporranno un ricorso per impugnazione, l’articolo 8, paragrafo 2, di detto allegato prevede che la causa venga rinviata al giudice dell’Unione reputato competente.

(v. punti 14, 16 e 18‑21)

Riferimento:

Corte: sentenza del 10 settembre 2015, Riesame Missir Mamachi di Lusignano/Commissione,C‑417/14 RX-II, EU:C:2015:588, punti 38, 4156

Tribunale dell’Unione europea: ordinanze del 12 giugno 2012, Strack/Commissione,T‑65/12 P, EU:T:2012:285, punto 12, e del 9 gennaio 2015, Marcuccio/Unione europea,T‑409/14, EU:T:2015:18, punto 58

Tribunale della funzione pubblica: ordinanza del 7 dicembre 2011, Strack/Commissione, F‑44/05 RENV, EU:F:2011:191, punto 8

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