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Documento 62015CJ0628
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2017.
The Trustees of the BT Pension Scheme contro Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.
Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Articolo 63 TFUE – Ambito di applicazione – Normativa tributaria di uno Stato membro – Imposta sulle società – Credito d’imposta – Fondo pensionistico – Diniego di accordare il beneficio del credito d’imposta agli azionisti non assoggettati all’imposta sui redditi da investimento per dividendi provenienti da redditi esteri – Interpretazione della sentenza del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C‑446/04, EU:C:2006:774) – Credito d’imposta illegittimamente trattenuto – Mezzi di ricorso.
Causa C-628/15.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2017.
The Trustees of the BT Pension Scheme contro Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.
Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Articolo 63 TFUE – Ambito di applicazione – Normativa tributaria di uno Stato membro – Imposta sulle società – Credito d’imposta – Fondo pensionistico – Diniego di accordare il beneficio del credito d’imposta agli azionisti non assoggettati all’imposta sui redditi da investimento per dividendi provenienti da redditi esteri – Interpretazione della sentenza del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C‑446/04, EU:C:2006:774) – Credito d’imposta illegittimamente trattenuto – Mezzi di ricorso.
Causa C-628/15.
Causa C‑628/15
The Trustees of the BT Pension Scheme
contro
Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
[domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]
«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Articolo 63 TFUE – Ambito di applicazione – Normativa tributaria di uno Stato membro – Imposta sulle società – Credito d’imposta – Fondo pensionistico – Diniego di accordare il beneficio del credito d’imposta agli azionisti non assoggettati all’imposta sui redditi da investimento per dividendi provenienti da redditi esteri – Interpretazione della sentenza del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C‑446/04, EU:C:2006:774) – Credito d’imposta illegittimamente trattenuto – Mezzi di ricorso»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2017
Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti.–Restrizioni–Normativa tributaria–Tassazione dei dividendi–Credito d’imposta–Normativa nazionale che non ammette di concedere il beneficio del credito d’imposta agli azionisti non assoggettati all’imposta sui redditi da investimento per dividendi provenienti da redditi esteri–Inammissibilità
(Art. 63 TFUE)
Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti.–Disposizioni del Trattato–Ambito di applicazione–Distribuzione di dividendi agli azionisti residenti da parte di una società residente–Trattamento fiscale sfavorevole dei dividendi tratti da utili percepiti da parte della società residente da una società non residente–Inclusione
(Art. 63 TFUE)
Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti.–Restrizioni–Normativa tributaria–Tassazione dei dividendi–Credito d’imposta–Normativa nazionale che non ammette di concedere il beneficio del credito d’imposta agli azionisti non assoggettati all’imposta sui redditi da investimento per dividendi provenienti da redditi esteri–Inammissibilità–Diritto al rimborso di tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione–Obbligo in capo agli Stati membri di istituire mezzi di ricorso che consentano agli azionisti non assoggettati ad imposta di far valere i diritti che l’articolo 63 TFUE conferisce loro–Requisiti–Modalità–Applicazione del diritto nazionale–Limiti–Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività
(Art. 63 TFUE)
Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti.–Restrizioni–Normativa tributaria–Tassazione dei dividendi–Credito d’imposta–Normativa nazionale che non ammette di concedere il beneficio del credito d’imposta agli azionisti non assoggettati all’imposta sui redditi da investimento per dividendi provenienti da redditi esteri–Inammissibilità–Mancato assoggettamento di tali azionisti all’imposta sui redditi a titolo dei dividendi–Violazione del diritto dell’Unione non sufficientemente qualificata secondo il giudice del rinvio–Possibilità di ovviare all’assenza di credito d’imposta in capo all’azionista–Irrilevanza
(Art. 63 TFUE)
L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso conferisce, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, diritti a un azionista beneficiario di dividendi qualificati come «dividendi da reddito estero» (foreign income dividend).
Nel caso di specie, i Trustees hanno percepito dividendi qualificati come FID, senza per questo aver avuto diritto a un credito d’imposta inerente ai suddetti dividendi.
Una simile assenza di credito d’imposta in capo agli azionisti non soggetti all’imposta sui redditi da dividendi, come i Trustees, può dissuadere detti azionisti dall’investire nel capitale delle società residenti nel Regno che percepiscono dividendi di società residenti al di fuori del Regno Unito, a vantaggio di investimenti nelle società residenti nel Regno Unito, che percepiscono dividendi di altre società residenti nel medesimo Stato (v., per analogia, sentenza del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, EU:C:2006:774, punto 166).
(v. punti 35, 36, 44, dispositivo 1)
In proposito occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, una normativa nazionale indistintamente applicabile ai cittadini di qualsiasi Stato membro può, in generale, rientrare nelle disposizioni del Trattato FUE in materia di libera circolazione dei capitali solo in quanto si applica a situazioni che hanno un collegamento con gli scambi tra gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2002, Reisch e a., C‑515/99, da C‑519/99 a C‑524/99 e da C‑526/99 a C‑540/99, EU:C:2002:135, punto 24).
Orbene, non risulta che la normativa in discussione nel procedimento principale riguardasse soltanto fattispecie che non hanno alcun collegamento con gli scambi tra Stati membri o che gli elementi rilevanti che caratterizzano il procedimento principale si trovino tutti riuniti unicamente all’interno del Regno Unito.
Al contrario, il trattamento fiscale sfavorevole di taluni azionisti che percepiscono dividendi qualificati come FID, ossia l’assenza di credito d’imposta di cui all’articolo 246C dell’ICTA, è proprio dovuto al fatto che siffatti dividendi sono tratti da utili che la società distributrice ha percepito da una società non residente nel Regno Unito, mentre nel caso di dividendi tratti da utili percepiti da una società residente nel Regno Unto, a parità di tutte le altre circostanze, gli azionisti beneficiari in parola avrebbero avuto diritto a un siffatto credito di imposta.
(v. punti 39, 41, 42)
Ciononostante, occorre ricordare che il diritto al rimborso, nell’accezione della giurisprudenza menzionata al punto 50 della presente sentenza, riguarda non soltanto gli importi versati allo Stato membro per i tributi illegittimi, bensì anche ogni importo trattenuto il cui rimborso sia indispensabile per ripristinare la parità di trattamento postulata dalle disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà di circolazione (v., per analogia, sentenze dell’8 marzo 2001, Metallgesellschaft e a., C‑397/98 e C 410/98, EU:C:2001:134, punto 87; del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, EU:C:2006:774, punto 205, nonché del 19 luglio 2012, Littlewoods Retail e a., C‑591/10,EU:C:2012:478, punto 25), compresi, di conseguenza, gli importi dovuti al singolo per un credito d’imposta di cui quest’ultimo è stato privato ai sensi della normativa nazionale alla quale osta il diritto dell’Unione.
Occorre poi rammentare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, sia le autorità amministrative sia i giudici nazionali incaricati di applicare, nell’ambito delle rispettive competenze, le norme del diritto dell’Unione hanno l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi contraria disposizione nazionale, senza chiedere né attendere la previa soppressione di tale disposizione nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v. in tal senso, quanto alle autorità amministrative, sentenze del 22 giugno 1989, Costanzo, 103/88, EU:C:1989:256, punto 31, e del 29 aprile 1999, Ciola, C 224/97, EU:C:1999:212, punti 26 e 30, nonché, quanto ai giudici, sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punto 24, e del 5 luglio 2016, Ognyanov, C 614/14, EU:C:2016:514, punto 34).
Pertanto, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia di versamento di credito d’imposta di cui gli aventi diritto sono stati indebitamente privati, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascun Stato membro stabilire le modalità processuali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli ai sensi del diritto dell’Unione, purché tali modalità non siano, conformemente al principio di equivalenza, meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 1976, Rewe Zentralfinanz et Rewe-Zentral, 33/76, EU:C:1976:188, punto 5; dell’8 marzo 2001, Metallgesellschaft e a., C 397/98 e C‑410/98, EU:C:2001:134, punto 85; del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, EU:C:2006:774, punto 203, nonché del 6 ottobre 2015, Târșia, C‑69/14, EU:C:2015:662, punti 26 e 27).
Inoltre, in applicazione del principio di effettività, gli Stati membri devono assicurare, in ciascun caso, una tutela effettiva dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione e, in particolare, garantire il rispetto del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito dall’articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 2016, Star Storage e a., C‑439/14 e C‑488/14, EU:C:2016:688, punto 46; dell’8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK, C‑243/15, EU:C:2016:838, punto 65, nonché del 16 maggio 2017, Berlioz Investment Fund, C‑682/15, EU:C:2017:373, punto 44).
Il diritto dell’Unione esige che il diritto nazionale di uno Stato membro preveda mezzi di ricorso a favore degli azionisti che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, abbiano percepito dividendi qualificati come «dividendi da reddito estero» senza tuttavia aver ottenuto un credito d’imposta inerente a detti dividendi, al fine di consentire a tali azionisti di far valere i diritti che l’articolo 63 TFUE conferisce loro. In proposito, il giudice nazionale competente deve provvedere affinché gli azionisti non soggetti all’imposta sui redditi da dividendi, che hanno percepito dividendi provenienti da dividendi di origine estera e qualificati come «dividendi da reddito estero», come i Trustees of the BT Pension Scheme, dispongano di un mezzo di ricorso che, da un lato, sia idoneo ad assicurare il versamento di un tale credito d’imposta, di cui gli aventi diritto sono stati indebitamente privati, secondo modalità che non siano meno favorevoli di quelle relative a un ricorso volto al versamento di un credito d’imposta, o di un vantaggio fiscale equiparabile, in una situazione in cui l’amministrazione tributaria abbia indebitamente privato gli aventi diritto di tale credito d’imposta o di tale vantaggio fiscale in occasione di una distribuzione di dividendi provenienti da dividendi percepiti da una società residente nel Regno Unito e, dall’altro lato, permetta di garantire la tutela dei diritti conferiti dall’articolo 63 TFUE ai summenzionati azionisti in maniera effettiva.
(v. punti 52, 54, 58, 59, 61, dispositivo 2)
Né la circostanza che i Trustees of the BT Pension Scheme non siano assoggettati all’imposta sui redditi per i dividendi che essi percepiscono, né la circostanza che la violazione del diritto dell’Unione in questione non sia, secondo il giudice del rinvio, sufficientemente qualificata per comportare la responsabilità extracontrattuale dello Stato membro interessato nei confronti della società distributrice dei dividendi qualificati come «dividendi da reddito estero», conformemente ai principi enucleati nella sentenza del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79), e neppure la circostanza che una società residente nel Regno Unito abbia distribuito un importo incrementato di dividendi, qualificati come «dividendi da reddito estero», per ovviare all’assenza di credito d’imposta in capo all’azionista beneficiario, possono modificare le risposte fornite alle altre questioni poste dal giudice del rinvio.
(v. punti 65, 69, 75, dispositivo 3)