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Documento 62015CJ0541
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 giugno 2017.
Causa promossa da Mircea Florian Freitag.
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Libertà di circolare e di soggiornare negli Stati membri – Cittadino avente sia la cittadinanza dello Stato membro di residenza sia quella dello Stato membro di nascita – Cambiamento di cognome nello Stato membro di nascita al di fuori di un periodo di residenza abituale – Nome corrispondente al nome di nascita – Domanda d’iscrizione di tale nome nel registro dello stato civile dello Stato membro di residenza – Rigetto di tale domanda – Motivo – Non acquisizione del nome nel corso di un periodo di residenza abituale – Esistenza di altre procedure nel diritto nazionale per ottenere il riconoscimento del medesimo nome.
Causa C-541/15.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 giugno 2017.
Causa promossa da Mircea Florian Freitag.
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Libertà di circolare e di soggiornare negli Stati membri – Cittadino avente sia la cittadinanza dello Stato membro di residenza sia quella dello Stato membro di nascita – Cambiamento di cognome nello Stato membro di nascita al di fuori di un periodo di residenza abituale – Nome corrispondente al nome di nascita – Domanda d’iscrizione di tale nome nel registro dello stato civile dello Stato membro di residenza – Rigetto di tale domanda – Motivo – Non acquisizione del nome nel corso di un periodo di residenza abituale – Esistenza di altre procedure nel diritto nazionale per ottenere il riconoscimento del medesimo nome.
Causa C-541/15.
Raccolta della giurisprudenza - generale
Causa C‑541/15
Procedimento promosso da Mircea Florian Freitag
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Wuppertal)
«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Libertà di circolare e di soggiornare negli Stati membri – Cittadino avente sia la cittadinanza dello Stato membro di residenza sia quella dello Stato membro di nascita – Cambiamento di cognome nello Stato membro di nascita al di fuori di un periodo di residenza abituale – Nome corrispondente al nome di nascita – Domanda d’iscrizione di tale nome nel registro dello stato civile dello Stato membro di residenza – Rigetto di tale domanda – Motivo – Non acquisizione del nome nel corso di un periodo di residenza abituale – Esistenza di altre procedure nel diritto nazionale per ottenere il riconoscimento del medesimo nome»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 giugno 2017
Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Normativa nazionale relativa alle modalità di trascrizione negli atti dello stato civile del cognome di una persona – Diniego di uno Stato membro di riconoscere al suo cittadino, che possegga anche la cittadinanza di un altro Stato membro, il cognome legalmente ottenuto in tale altro Stato membro al di fuori di un periodo di residenza abituale e corrispondente al suo nome di nascita – Inammissibilità – Limite – Esistenza di altre disposizioni nazionali che consentono il riconoscimento di detto nome
(Art. 21 TFUE)
L’articolo 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che l’ufficio dello stato civile di uno Stato membro rifiuti di riconoscere e di trascrivere nel registro dello stato civile il nome legalmente ottenuto da un cittadino di tale Stato membro in un altro Stato membro, di cui egli parimenti possiede la cittadinanza, e corrispondente al suo nome di nascita, sulla base di una disposizione del diritto nazionale che subordina la possibilità di ottenere una siffatta trascrizione tramite dichiarazione all’ufficio dello stato civile alla condizione che tale nome sia stato acquisito durante un periodo di residenza abituale in tale altro Stato membro, a meno che esistano nel diritto nazionale altre disposizioni che consentano effettivamente il riconoscimento di detto nome.
Da una consolidata giurisprudenza risulta che, sebbene, allo stato attuale del diritto dell’Unione, le norme che disciplinano la trascrizione negli atti dello stato civile del cognome di una persona rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi, nell’esercizio di tale competenza, devono comunque rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del trattato FUE relative alla libertà riconosciuta a ciascun cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri (sentenze del 2 ottobre 2003, Garcia Avello, C‑148/02, EU:C:2003:539, punto 25; del 14 ottobre 2008, Grunkin e Paul, C‑353/06, EU:C:2008:559, punto 16; del 22 dicembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, punti 38 e 39; del 12 maggio 2011, Runevič-Vardyn e Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 63, nonché del 2 giugno 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C‑438/14, EU:C:2016:401, punto 32).
A tale riguardo, affinché una normativa come quella tedesca relativa al nome, considerata nel suo complesso, possa essere ritenuta compatibile con il diritto dell’Unione, è necessario che le disposizioni o la procedura interna che consentono di presentare una richiesta di cambiamento di nome non rendano impossibile o eccessivamente difficile l’attuazione dei diritti conferiti dall’articolo 21 TFUE. In linea di principio, poco importa sapere, dal punto di vista del diritto dell’Unione, quale sia la disposizione nazionale o la procedura interna in forza della quale il ricorrente può far valere i suoi diritti riguardanti il proprio nome.
Infatti, in mancanza di una normativa dell’Unione in materia di modifica del cognome, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro disciplinare le modalità previste dal diritto nazionale e destinate a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, purché, da un lato, dette modalità non siano meno favorevoli di quelle relative ai diritti che trovino origine nell’ordinamento giuridico interno (principio di equivalenza) e, dall’altro, esse non rendano impossibile o eccessivamente difficile, in pratica, l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione (principio di effettività) (v. in particolare, per analogia, sentenze del 12 settembre 2006, Eman e Sevinger, C‑300/04, EU:C:2006:545, punto 67; del 3 luglio 2014, Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 e C‑130/13, EU:C:2014:2041, punto 75, nonché dell’8 marzo 2017, Euro Park Service, C‑14/16, EU:C:2017:177, punto 36).
(v. punti 33, 41, 42, 47 e dispositivo)