Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.
Documento 62015CJ0441
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 febbraio 2017.
Madaus GmbH contro Hauptzollamt Bremen.
Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione tariffaria – Nomenclatura combinata – Voci 3824 90 97 e 2106 90 92 – Prodotto in polvere composto da carbonato di calcio (95%) e amido modificato (5%).
Causa C-441/15.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 febbraio 2017.
Madaus GmbH contro Hauptzollamt Bremen.
Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione tariffaria – Nomenclatura combinata – Voci 3824 90 97 e 2106 90 92 – Prodotto in polvere composto da carbonato di calcio (95%) e amido modificato (5%).
Causa C-441/15.
Raccolta della giurisprudenza - generale
Causa C‑441/15
Madaus GmbH
contro
Hauptzollamt Bremen
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Bremen)
«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione tariffaria – Nomenclatura combinata – Voci 3824 90 97 e 2106 90 92 – Prodotto in polvere composto da carbonato di calcio (95%) e amido modificato (5%)»
Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 febbraio 2017
Unione doganale–Tariffa doganale comune–Voci doganali–Interpretazione–Note esplicative della nomenclatura combinata–Mancanza di carattere vincolante–Obbligo di conformità di tali note alle disposizioni della nomenclatura combinata
(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I, come modificato dal regolamento della Commissione n. 1001/2013)
Unione doganale–Tariffa doganale comune–Voci doganali–Prodotto in polvere composto da carbonato di calcio (95%) e da amido modificato (5%)–Classificazione nella voce 2106 della nomenclatura combinata
(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I, come modificato dal regolamento della Commissione n. 1001/2013)
V. il testo della decisione.
(v. punti 36‑39)
La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, deve essere interpretata nel senso che un prodotto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, utilizzato ai fini della fabbricazione di compresse di calcio sotto forma di compresse semplici, di compresse effervescenti e di compresse masticabili, composto da carbonato di calcio con costituzione chimica definita, in polvere, e da amido modificato aggiunto per una migliore pastigliatura, e il cui tenore di amido è inferiore, in peso, al 5%, deve essere classificato nella voce 2106 di tale nomenclatura.
(v. punto 55 e dispositivo)