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Documento 62013CJ0532

Sofia Zoo

Causa C‑532/13

Sofia Zoo

contro

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság)

«Rinvio pregiudiziale — Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche — Regolamento (CE) n. 338/97 — Articolo 11 — Invalidità di una licenza d’importazione limitata agli esemplari di animali cui è effettivamente applicabile il motivo di invalidità»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 settembre 2014

  1. Ambiente – Commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate d’estinzione – Specie elencate nell’allegato B del regolamento n. 338/97 – Introduzione nell’Unione europea – Licenza d’importazione – Inosservanza dei presupposti per il rilascio previsti dal regolamento n. 338/97 – Invalidità della licenza limitata unicamente agli esemplari effettivamente interessati da tale inosservanza – Validità della licenza per gli esemplari che soddisfano i presupposti – Sequestro ed eventuale confisca limitati ai citati esemplari cui è effettivamente applicabile il motivo di invalidità

    [Regolamento del Consiglio n. 338/97, artt. 4, §§ 2 e 6, 11, § 2, a) e b), e allegato B]

    L’articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, deve essere interpretato nel senso che la licenza di importazione che non osservi i presupposti di tale regolamento deve essere considerata invalida unicamente nella parte in cui riguarda gli esemplari di animali cui è effettivamente applicabile il motivo di invalidità di tale licenza di importazione. Tali esemplari sono pertanto gli unici a dover costituire l’oggetto di un sequestro, ed eventualmente di una confisca, da parte dell’autorità competente dello Stato membro in cui si trovano.

    Infatti, se è pur vero che tale regolamento consente il rilascio di un’unica licenza di importazione nell’Unione per più esemplari di specie diverse elencate nell’allegato B del medesimo regolamento, tuttavia il rilascio di una siffatta licenza è il risultato non già di una valutazione globale dell’insieme degli esemplari facenti parti del carico in questione, bensì di un esame individuale e approfondito della situazione di ciascuno degli esemplari interessati. Di conseguenza, la circostanza secondo cui la licenza di importazione sarebbe invalida nei limiti in cui riguarda gli esemplari di animali che non soddisfano i presupposti per il rilascio di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 6, di detto regolamento non può rimettere in discussione la validità della licenza nella parte in cui riguarda gli esemplari che soddisfano i suddetti presupposti.

    Tale interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 338/97 non compromette gli obiettivi da quest’ultimo perseguiti, ossia garantire la protezione più completa possibile delle specie di flora e fauna selvatiche attraverso il controllo del loro commercio, nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

    (v. punti 25, 29, 31, 34, 35, 41 e dispositivo)

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