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Documento 62013CJ0441
Hejduk
Hejduk
Causa C‑441/13
Pez Hejduk
contro
EnergieAgentur.NRW GmbH
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien)
«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 5, punto 3 — Competenze speciali in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Diritti d’autore — Contenuto dematerializzato — Messa in rete — Determinazione del luogo dell’evento dannoso — Criteri»
Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2015
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui il danno si è concretizzato e luogo del fatto generatore
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Asserita lesione dei diritti d’autore e dei diritti connessi in conseguenza della messa in rete su un sito Internet di fotografie tutelate – Competenza dei giudici dello Stato membro del luogo in cui il danno si è concretizzato – Portata
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)
L’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», contenuta nell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, indica sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta del ricorrente, dinanzi ai giudici dell’uno o dell’altro dei luoghi in parola. Poiché l’individuazione di uno di tali elementi di collegamento deve consentire di radicare la competenza del giudice che ricopre obiettivamente la miglior posizione per valutare se ricorrano gli elementi costitutivi della responsabilità della persona convenuta, ne consegue che può essere validamente adito solamente il giudice nel cui ambito di competenza territoriale si situa l’elemento di collegamento pertinente.
(v. punti 18, 20)
L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un’asserita lesione ai diritti d’autore e ai diritti connessi al diritto d’autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest’ultimo è competente, in base al criterio del luogo in cui il danno si è concretizzato, a conoscere di un’azione per responsabilità per la lesione di tali diritti in conseguenza della messa in rete di fotografie tutelate su un sito Internet accessibile nell’ambito territoriale della sua giurisdizione. In base al principio di territorialità, tale giudice è esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro al quale appartiene.
Infatti, la concretizzazione del danno e/o il rischio di tale concretizzazione derivano dall’accessibilità, nello Stato membro del giudice adito, per mezzo del sito Internet in questione, delle fotografie cui si ricollegano i diritti d’autore e i diritti connessi. A tale riguardo, è privo di rilevanza il fatto che tale sito Internet non sia destinato allo Stato membro del giudice adito.
(v. punti 33, 34, 36, 38 e dispositivo)
Causa C‑441/13
Pez Hejduk
contro
EnergieAgentur.NRW GmbH
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien)
«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 5, punto 3 — Competenze speciali in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Diritti d’autore — Contenuto dematerializzato — Messa in rete — Determinazione del luogo dell’evento dannoso — Criteri»
Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2015
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Luogo in cui il danno si è concretizzato e luogo del fatto generatore
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Asserita lesione dei diritti d’autore e dei diritti connessi in conseguenza della messa in rete su un sito Internet di fotografie tutelate — Competenza dei giudici dello Stato membro del luogo in cui il danno si è concretizzato — Portata
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)
L’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», contenuta nell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, indica sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta del ricorrente, dinanzi ai giudici dell’uno o dell’altro dei luoghi in parola. Poiché l’individuazione di uno di tali elementi di collegamento deve consentire di radicare la competenza del giudice che ricopre obiettivamente la miglior posizione per valutare se ricorrano gli elementi costitutivi della responsabilità della persona convenuta, ne consegue che può essere validamente adito solamente il giudice nel cui ambito di competenza territoriale si situa l’elemento di collegamento pertinente.
(v. punti 18, 20)
L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un’asserita lesione ai diritti d’autore e ai diritti connessi al diritto d’autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest’ultimo è competente, in base al criterio del luogo in cui il danno si è concretizzato, a conoscere di un’azione per responsabilità per la lesione di tali diritti in conseguenza della messa in rete di fotografie tutelate su un sito Internet accessibile nell’ambito territoriale della sua giurisdizione. In base al principio di territorialità, tale giudice è esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro al quale appartiene.
Infatti, la concretizzazione del danno e/o il rischio di tale concretizzazione derivano dall’accessibilità, nello Stato membro del giudice adito, per mezzo del sito Internet in questione, delle fotografie cui si ricollegano i diritti d’autore e i diritti connessi. A tale riguardo, è privo di rilevanza il fatto che tale sito Internet non sia destinato allo Stato membro del giudice adito.
(v. punti 33, 34, 36, 38 e dispositivo)