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Documento 62013CJ0410
Baltlanta
Baltlanta
Causa C‑410/13
«Baltlanta» UAB
contro
Lietuvos valstybė
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas)
«Rinvio pregiudiziale — Fondi strutturali — Coesione economica, sociale e territoriale — Regolamento (CE) n. 1260/1999 — Articolo 38 — Regolamento (CE) n. 2792/1999 — Articolo 19 — Pesca — Procedimento giudiziario a livello nazionale — Obbligo dello Stato membro di adottare le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione della decisione relativa alla concessione del contributo in esito al procedimento giudiziario»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 settembre 2014
Coesione economica, sociale e territoriale – Interventi strutturali – Finanziamento da parte dell’Unione – Regolamento n. 1260/1999 – Obbligo degli Stati membri di prevenire, individuare e correggere le irregolarità – Nozione di irregolarità – Obbligo di comunicare alla Commissione le irregolarità riscontrate
[Regolamento del Consiglio n. 1260/1999, art. 38, § 1, e)]
Pesca – Politica comune delle strutture – Contributo finanziario dell’Unione – Notificazione dei regimi di aiuto – Portata – Obbligo di istituire un regime di aiuti finalizzato a finanziare un progetto ingiustamente privato dell’opportunità di beneficiare di un contributo finanziario – Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 2792/1999, come modificato dal regolamento n. 2369/2002, art. 19)
Atti delle istituzioni – Orientamenti sulla chiusura degli interventi dei Fondi strutturali – Effetto vincolante – Insussistenza – Considerazione da parte del giudice nazionale – Obbligo – Portata
(Regolamento del Consiglio n. 1260/1999)
Pesca – Politica comune delle strutture – Contributo finanziario dell’Unione – Controllo – Obbligo delle autorità degli Stati membri
[Regolamenti del Consiglio n. 1260/1999, art. 38, § 1, e), e n. 2792/1999, come modificato dal regolamento n. 2369/2002, art. 19]
La nozione di «irregolarità» di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali deve essere interpretata nel senso che si riferisce a qualsiasi violazione del diritto dell’Unione derivante da un atto o da un’omissione che potrebbero arrecare pregiudizio al bilancio generale dell’Unione. Tenuto conto della predetta definizione di irregolarità, occorre interpretare tale disposizione nel senso che essa obbliga gli Stati membri a prevenire, individuare e correggere le violazioni del diritto dell’Unione derivanti da un atto o da un’omissione che potrebbero arrecare pregiudizio al bilancio generale dell’Unione, a comunicare siffatte irregolarità alla Commissione e ad informare la medesima sull’andamento delle procedure amministrative e giudiziarie con le quali vengono perseguite tali irregolarità.
(v. punti 49, 50)
L’articolo 19 del regolamento n. 2792/1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, come modificato dal regolamento n. 2369/2002, non obbliga affatto uno Stato membro ad istituire un regime di aiuti che sia finalizzato a finanziare un progetto che sia stato ingiustamente privato dell’opportunità di beneficiare di un contributo finanziario.
(v. punto 63)
V. il testo della decisione.
(v. punti 64, 65)
L’articolo 38, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, l’articolo 19 del regolamento n. 2792/1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, come modificato dal regolamento n. 2369/2002, nonché le sezioni 6 e 7 degli orientamenti sulla chiusura degli interventi (2000-2006) dei Fondi strutturali, adottati con decisione della Commissione COM(2006) 3424, devono essere interpretati nel senso che essi non obbligano le autorità pubbliche interessate né ad informare la Commissione della pendenza di un procedimento giudiziario vertente su una decisione amministrativa relativa all’ammissibilità di una domanda di contributo finanziario, né ad adottare le misure necessarie al fine di riservare i fondi previsti per il suddetto contributo e la cui concessione forma oggetto del suddetto procedimento, fino a quando la questione relativa a tale concessione sia stata definitivamente decisa. Tuttavia, le suddette disposizioni del diritto dell’Unione non incidono sull’esercizio di un’azione di responsabilità nei confronti dello Stato, esperita sul fondamento di una presunta violazione del diritto nazionale.
(v. punti 69, 70 e dispositivo)