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Documento 62013CJ0129
Kamino International Logistics
Kamino International Logistics
1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Obbligo per le amministrazioni nazionali di rispettare i menzionati principi nell’ambito di un procedimento di recupero di dazi doganali – Possibilità d’invocare la violazione di tali principi dinanzi ai giudici nazionali
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000)
2. Unione doganale – Applicazione della normativa doganale – Legittimazione ad agire – Interpretazione alla luce dei diritti fondamentali
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000)
3. Risorse proprie dell’Unione europea – Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione – Diritti della difesa – Normativa nazionale che non consente la previa audizione del destinatario di un’intimazione di pagamento – Ammissibilità – Presupposti – Diritto del destinatario di ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’intimazione
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, art. 244, comma 2)
4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Violazione di tali diritti ad opera di una decisione amministrativa – Conseguenze – Adozione di provvedimenti di diritto nazionale – Presupposti – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, art. 245)
1. Il principio del rispetto dei diritti della difesa da parte dell’amministrazione e il diritto che ne deriva, per ogni persona, di essere sentita prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, quali si applicano nell’ambito del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, possono essere fatti valere direttamente, dai singoli, dinanzi ai giudici nazionali.
L’obbligo del rispetto del menzionato principio incombe alle amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, quand’anche la normativa dell’Unione applicabile non preveda espressamente siffatta formalità.
(v. punti 31, 35, dispositivo 1)
2. Le disposizioni del diritto dell’Unione, come quelle del codice doganale, devono essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali, che fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l’osservanza.
(v. punto 69)
3. Il principio del rispetto dei diritti della difesa e, segnatamente, il diritto di ogni persona di essere sentita prima dell’adozione di un provvedimento individuale lesivo, devono essere interpretati nel senso che, quando il destinatario di un’intimazione di pagamento adottata a titolo di un procedimento di recupero a posteriori di dazi doganali all’importazione, in applicazione del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, non è stato sentito dall’amministrazione prima dell’adozione di tale decisione, i suoi diritti della difesa sono violati quand’anche abbia la possibilità di fare valere la sua posizione nel corso di una fase di reclamo amministrativo ulteriore, se la normativa nazionale non consente ai destinatari di siffatte intimazioni, in mancanza di una previa audizione, di ottenere la sospensione della loro esecuzione fino alla loro eventuale riforma. È quanto avviene, in ogni caso, se la procedura amministrativa nazionale che attua l’articolo 244, secondo comma, del regolamento n. 2913/92, limita la concessione di siffatta sospensione allorché vi sono motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l’interessato.
(v. punto 73, dispositivo 2)
4. Le condizioni in cui deve essere garantito il rispetto dei diritti della difesa e le conseguenze della violazione di tali diritti rientrano nella sfera del diritto nazionale, purché i provvedimenti adottati in tal senso siano dello stesso genere di quelli di cui beneficiano i singoli in situazioni di diritto nazionale comparabili (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività).
Il giudice nazionale, avendo l’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso.
Siffatta soluzione è applicabile alla materia doganale nella misura in cui l’articolo 245 del codice doganale rinvia espressamente al diritto nazionale.
(v. punti 76, 82, dispositivo 3)
Cause riunite C‑129/13 e C‑130/13
Kamino International Logistics BV
e
Datema Hellmann Worldwide Logistics BV
contro
Staatssecretaris van Financiën
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden)
«Recupero di un’obbligazione doganale — Principio del rispetto dei diritti della difesa — Diritto al contraddittorio — Destinatario della decisione di recupero che non è stato sentito dalle autorità doganali prima dell’adozione di tale decisione, bensì nella successiva fase di reclamo — Violazione dei diritti della difesa — Determinazione delle conseguenze giuridiche del mancato rispetto dei diritti della difesa»
Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 luglio 2014
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Obbligo per le amministrazioni nazionali di rispettare i menzionati principi nell’ambito di un procedimento di recupero di dazi doganali – Possibilità d’invocare la violazione di tali principi dinanzi ai giudici nazionali
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000)
Unione doganale – Applicazione della normativa doganale – Legittimazione ad agire – Interpretazione alla luce dei diritti fondamentali
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000)
Risorse proprie dell’Unione europea – Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione – Diritti della difesa – Normativa nazionale che non consente la previa audizione del destinatario di un’intimazione di pagamento – Ammissibilità – Presupposti – Diritto del destinatario di ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’intimazione
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, art. 244, comma 2)
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Violazione di tali diritti ad opera di una decisione amministrativa – Conseguenze – Adozione di provvedimenti di diritto nazionale – Presupposti – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, art. 245)
Il principio del rispetto dei diritti della difesa da parte dell’amministrazione e il diritto che ne deriva, per ogni persona, di essere sentita prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, quali si applicano nell’ambito del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, possono essere fatti valere direttamente, dai singoli, dinanzi ai giudici nazionali.
L’obbligo del rispetto del menzionato principio incombe alle amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, quand’anche la normativa dell’Unione applicabile non preveda espressamente siffatta formalità.
(v. punti 31, 35, dispositivo 1)
Le disposizioni del diritto dell’Unione, come quelle del codice doganale, devono essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali, che fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l’osservanza.
(v. punto 69)
Il principio del rispetto dei diritti della difesa e, segnatamente, il diritto di ogni persona di essere sentita prima dell’adozione di un provvedimento individuale lesivo, devono essere interpretati nel senso che, quando il destinatario di un’intimazione di pagamento adottata a titolo di un procedimento di recupero a posteriori di dazi doganali all’importazione, in applicazione del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, non è stato sentito dall’amministrazione prima dell’adozione di tale decisione, i suoi diritti della difesa sono violati quand’anche abbia la possibilità di fare valere la sua posizione nel corso di una fase di reclamo amministrativo ulteriore, se la normativa nazionale non consente ai destinatari di siffatte intimazioni, in mancanza di una previa audizione, di ottenere la sospensione della loro esecuzione fino alla loro eventuale riforma. È quanto avviene, in ogni caso, se la procedura amministrativa nazionale che attua l’articolo 244, secondo comma, del regolamento n. 2913/92, limita la concessione di siffatta sospensione allorché vi sono motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l’interessato.
(v. punto 73, dispositivo 2)
Le condizioni in cui deve essere garantito il rispetto dei diritti della difesa e le conseguenze della violazione di tali diritti rientrano nella sfera del diritto nazionale, purché i provvedimenti adottati in tal senso siano dello stesso genere di quelli di cui beneficiano i singoli in situazioni di diritto nazionale comparabili (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività).
Il giudice nazionale, avendo l’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso.
Siffatta soluzione è applicabile alla materia doganale nella misura in cui l’articolo 245 del codice doganale rinvia espressamente al diritto nazionale.
(v. punti 76, 82, dispositivo 3)