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Documento 62012TJ0132
Scooters India / OHMI - Brandconcern (LAMBRETTA)
Scooters India / OHMI - Brandconcern (LAMBRETTA)
Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo
Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 15, § 1) (v. punti 16, 25)
2. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76) (v. punto 24)
Oggetto
Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 12 gennaio 2012 (procedimento R 2308/2010‑1), relativa a una procedura di decadenza tra la Brandconcern BV e la Scooters India Ltd.
Dispositivo
1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 12 gennaio 2012 (procedimento R 2308/2010‑1) è annullata.
2) L’UAMI sopporterà le proprie spese e quelle versate dalla Scooters India Ltd, comprese le spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
3) La Brandconcern BV sopporterà le proprie spese.
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 30 settembre 2014 – Scooters India / UAMI – Brandconcern (LAMBRETTA)
(causa T‑132/12)
«Marchio comunitario — Procedura di decadenza — Marchio comunitario denominativo LAMBRETTA — Uso effettivo del marchio — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. |
Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 15, § 1) (v. punti 16, 25) |
2. |
Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio — Esame da parte della commissione di ricorso — Portata (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76) (v. punto 24) |
Oggetto
Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 12 gennaio 2012 (procedimento R 2308/2010‑1), relativa a una procedura di decadenza tra la Brandconcern BV e la Scooters India Ltd.
Dispositivo
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 12 gennaio 2012 (procedimento R 2308/2010‑1) è annullata. |
2) |
L’UAMI sopporterà le proprie spese e quelle versate dalla Scooters India Ltd, comprese le spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
3) |
La Brandconcern BV sopporterà le proprie spese. |