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Documento 62012CJ0589

GMAC UK

Causa C‑589/12

Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

contro

GMAC UK plc

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunale (Tax and Chancery Chamber)]

«Rinvio pregiudiziale — IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 11, parte C, paragrafo 1, primo comma — Effetto diretto — Riduzione della base imponibile — Realizzazione di due operazioni riguardanti gli stessi beni — Cessioni di beni — Autovetture vendute a rate, di cui si riprende possesso, e rivendute all’asta — Abuso di diritto»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 settembre 2014

Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Riduzione in caso di non pagamento totale o parziale – Risoluzione di un contratto di vendita a rate avente ad oggetto un veicolo a motore e comportante la rivendita di quest’ultimo – Stato membro che vieta al soggetto passivo di avvalersi dell’effetto diretto della direttiva riguardo a una siffatta riduzione – Inammissibilità – Presupposti

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 11, parte C, § 1, comma 1)

L’articolo 11, parte C, paragrafo 1, primo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che, in caso di risoluzione di un contratto di vendita a rate avente ad oggetto un veicolo a motore e comportante la rivendita di quest’ultimo, uno Stato membro non può vietare ad un soggetto passivo di avvalersi dell’effetto diretto di tale disposizione riguardo ad un’operazione, con la motivazione che tale soggetto passivo può avvalersi delle disposizioni del diritto nazionale riguardo ad un’altra operazione relativa ai medesimi beni e che l’applicazione cumulata di tali disposizioni condurrebbe ad un risultato fiscale complessivo che né il diritto nazionale né la suddetta direttiva, ove applicati separatamente a tali operazioni, produrrebbero né perseguirebbero.

Infatti, l’articolo 11, parte C, paragrafo 1, primo comma, della sesta direttiva è dotato di un effetto diretto cosicché la questione se un soggetto passivo possa avvalersi, dopo aver fornito un bene nell’ambito di un contratto di vendita a rate, del diritto di ottenere una riduzione della base imponibile conferitogli da tale disposizione dipende dalla circostanza che i suoi clienti non adempiono, in tutto o in parte, i loro obblighi di pagamento nell’ambito di tale contratto.

Di conseguenza, in caso di mancato pagamento totale o parziale, l’importo della base imponibile del contratto di vendita a rate di un veicolo deve essere rettificato in funzione del corrispettivo realmente percepito dal soggetto passivo nell’ambito dello stesso contratto. Il corrispettivo percepito dal suddetto soggetto passivo, versato da un terzo nell’ambito di un’altra operazione, nella specie la vendita all’asta del veicolo restituito dall’acquirente della vendita a rate, rimane ininfluente sulla conclusione secondo cui il suddetto soggetto passivo può avvalersi dell’effetto diretto dell’articolo 11, parte C, paragrafo 1, primo comma, della sesta direttiva nell’ambito del contratto di vendita a rate.

(v. punti 36, 42, 49 e dispositivo)

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