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Documento 62012CJ0396
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C‑396/12
A.M. van der Ham e A.H. van der Ham-Reijersen van Buuren
contro
College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi)]
«Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEASR — Sostegno allo sviluppo rurale — Riduzione o soppressione dei pagamenti in caso di inadempienza alle regole di condizionalità — Nozione di “inadempienza intenzionale”»
Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2014
Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Disposizione che non contiene alcun espresso rinvio al diritto degli Stati membri – Interpretazione autonoma e uniforme
Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole di condizionalità – Nozione di inadempienza intenzionale – Violazione intenzionale o accettazione dell’eventualità di una violazione di dette regole da parte del beneficiario dell’aiuto – Disposizione nazionale che, per dimostrare un’inadempienza intenzionale, conferisce un valore probatorio elevato al criterio dell’esistenza di una politica stabile di lunga durata – Ammissibilità – Presupposto
(Regolamenti della Commissione n. 796/2004, art. 67, § 1, e n. 1975/2006, art. 23)
Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole di condizionalità – Esecuzione dei lavori da parte di un terzo su domanda del beneficiario dell’aiuto – Imputabilità al beneficiario dell’aiuto delle violazioni commesse da detto terzo – Ammissibilità – Presupposti – Intenzionalità o negligenza del comportamento di detto terzo – Irrilevanza
(Regolamenti della Commissione n. 796/2004, considerando 56 e art. 67, § 1, e n. 1975/2006, art. 23)
V. il testo della decisione.
(v. punti 31, 32)
La nozione di «infrazione intenzionale», ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e di «inadempienza intenzionale», ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 1975/2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, dev’essere interpretata nel senso che essa richiede la violazione delle regole relative alla condizionalità da parte del beneficiario di un aiuto che persegua una situazione di inadempienza a dette regole o che, senza perseguire una tale situazione, accetti l’eventualità che essa possa verificarsi. Il diritto dell’Unione non osta a una disposizione nazionale che conferisce un valore probatorio elevato al criterio dell’esistenza di una politica stabile di lunga durata, purché il beneficiario dell’aiuto abbia la possibilità, se del caso, di fornire la prova dell’assenza di elementi intenzionali nel suo comportamento.
(v. punti 37, 42, dispositivo 1)
Gli articoli 67, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e 23 del regolamento n. 1975/2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, devono essere interpretati nel senso che, nell’ipotesi di una violazione dei requisiti relativi alla condizionalità da parte di un terzo che esegue lavori su incarico di un beneficiario dell’aiuto, detto beneficiario può essere ritenuto responsabile di tale violazione qualora abbia agito intenzionalmente o con negligenza in sede di scelta del terzo, di controllo esercitato su quest’ultimo oppure di istruzioni che gli sono state fornite, e ciò a prescindere dall’intenzionalità o dalla negligenza del comportamento di detto terzo.
Un’interpretazione del genere è conforme all’obiettivo delle sanzioni delle violazioni delle regole relative alla condizionalità, che sono dirette a incoraggiare gli agricoltori a rispettare la legislazione vigente nei diversi settori della condizionalità. Infatti, da un lato, la necessità che vi sia stato un comportamento intenzionale o negligente del beneficiario dell’aiuto affinché questi sia considerato responsabile di atti od omissioni di terzi consente di preservare l’effetto d’incoraggiare il rispetto delle norme perseguito da dette sanzioni, contemplato al considerando 56 del regolamento n. 796/2004. Dall’altro, tale interpretazione consente di prevenire gli abusi, poiché il beneficiario dell’aiuto non può discolparsi affidando ad altri i lavori agricoli sulla sua parcella, né ridurre la propria responsabilità fornendo la prova che il terzo in questione ha, per esempio, agito con negligenza per escludere la sua responsabilità per inadempienza intenzionale.
(v. punti 52, 53, dispositivo 2)
Causa C‑396/12
A.M. van der Ham e A.H. van der Ham-Reijersen van Buuren
contro
College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi)]
«Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEASR — Sostegno allo sviluppo rurale — Riduzione o soppressione dei pagamenti in caso di inadempienza alle regole di condizionalità — Nozione di “inadempienza intenzionale”»
Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2014
Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Disposizione che non contiene alcun espresso rinvio al diritto degli Stati membri — Interpretazione autonoma e uniforme
Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEASR — Sostegno allo sviluppo rurale — Riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole di condizionalità — Nozione di inadempienza intenzionale — Violazione intenzionale o accettazione dell’eventualità di una violazione di dette regole da parte del beneficiario dell’aiuto — Disposizione nazionale che, per dimostrare un’inadempienza intenzionale, conferisce un valore probatorio elevato al criterio dell’esistenza di una politica stabile di lunga durata — Ammissibilità — Presupposto
(Regolamenti della Commissione n. 796/2004, art. 67, § 1, e n. 1975/2006, art. 23)
Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEASR — Sostegno allo sviluppo rurale — Riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole di condizionalità — Esecuzione dei lavori da parte di un terzo su domanda del beneficiario dell’aiuto — Imputabilità al beneficiario dell’aiuto delle violazioni commesse da detto terzo — Ammissibilità — Presupposti — Intenzionalità o negligenza del comportamento di detto terzo — Irrilevanza
(Regolamenti della Commissione n. 796/2004, considerando 56 e art. 67, § 1, e n. 1975/2006, art. 23)
V. il testo della decisione.
(v. punti 31, 32)
La nozione di «infrazione intenzionale», ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e di «inadempienza intenzionale», ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 1975/2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, dev’essere interpretata nel senso che essa richiede la violazione delle regole relative alla condizionalità da parte del beneficiario di un aiuto che persegua una situazione di inadempienza a dette regole o che, senza perseguire una tale situazione, accetti l’eventualità che essa possa verificarsi. Il diritto dell’Unione non osta a una disposizione nazionale che conferisce un valore probatorio elevato al criterio dell’esistenza di una politica stabile di lunga durata, purché il beneficiario dell’aiuto abbia la possibilità, se del caso, di fornire la prova dell’assenza di elementi intenzionali nel suo comportamento.
(v. punti 37, 42, dispositivo 1)
Gli articoli 67, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e 23 del regolamento n. 1975/2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, devono essere interpretati nel senso che, nell’ipotesi di una violazione dei requisiti relativi alla condizionalità da parte di un terzo che esegue lavori su incarico di un beneficiario dell’aiuto, detto beneficiario può essere ritenuto responsabile di tale violazione qualora abbia agito intenzionalmente o con negligenza in sede di scelta del terzo, di controllo esercitato su quest’ultimo oppure di istruzioni che gli sono state fornite, e ciò a prescindere dall’intenzionalità o dalla negligenza del comportamento di detto terzo.
Un’interpretazione del genere è conforme all’obiettivo delle sanzioni delle violazioni delle regole relative alla condizionalità, che sono dirette a incoraggiare gli agricoltori a rispettare la legislazione vigente nei diversi settori della condizionalità. Infatti, da un lato, la necessità che vi sia stato un comportamento intenzionale o negligente del beneficiario dell’aiuto affinché questi sia considerato responsabile di atti od omissioni di terzi consente di preservare l’effetto d’incoraggiare il rispetto delle norme perseguito da dette sanzioni, contemplato al considerando 56 del regolamento n. 796/2004. Dall’altro, tale interpretazione consente di prevenire gli abusi, poiché il beneficiario dell’aiuto non può discolparsi affidando ad altri i lavori agricoli sulla sua parcella, né ridurre la propria responsabilità fornendo la prova che il terzo in questione ha, per esempio, agito con negligenza per escludere la sua responsabilità per inadempienza intenzionale.
(v. punti 52, 53, dispositivo 2)