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Accordo tra la Comunità europea, la Danimarca e le isole Færøer

Accordo tra la Comunità europea, la Danimarca e le isole Færøer

 

SINTESI DI:

Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra

Decisione 97/126/CE relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra

QUAL È L’OBIETTIVO DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

Gli obiettivi principali sono:

  • Promuovere l’espansione degli scambi commerciali reciproci;
  • Potenziare l’attività economica;
  • Migliorare le condizioni di vita e di occupazione;
  • Aumentare la produttività e la stabilità finanziaria;
  • Garantire eque condizioni di concorrenza negli scambi;
  • Contribuire, eliminando gli ostacoli agli scambi, allo sviluppo armonioso e all’espansione del commercio mondiale.

La decisione 97/126/CE approva a nome della Comunità europea (ora Unione europea — Unione) l’accordo.

PUNTI CHIAVE

L’accordo:

  • copre tutti gli aspetti trattati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane;
  • abolisce i dazi doganali e le restrizioni quantitative all’importazione e tutte le misure di effetto equivalente tra le isole Færøer e l’Unione;
  • prevede un regime tariffario e disposizioni specifici per i prodotti elencati nel protocollo 1 (pesce e prodotti della pesca), 2 (prodotti agricoli trasformati) e protocollo 4 (determinati prodotti agricoli).

Il protocollo n. 3 definisce la nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa.

Il protocollo n. 5 contiene disposizioni relative alla reciproca assistenza tra le autorità amministrative per le questioni doganali.

Le isole Færøer e l’Unione acconsentono a:

  • favorire l’armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli;
  • non discriminare attraverso norme veterinarie, sanitarie e fitosanitarie;
  • garantirsi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita a norma del GATT del 1994 (Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, oggi parte dell’accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio);
  • evitare imposte interne che discriminino i prodotti dell’altra parte;
  • consentire divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci per proteggere:
    • la moralità pubblica, l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza;
    • la vita e la salute delle persone, degli animali e delle piante,
    • il patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale,
    • la proprietà industriale e commerciale,
    • le normative riguardanti l’oro e l’argento;
  • consentire misure ritenute necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai propri interessi fondamentali in materia di sicurezza;
  • bandire:
    • tutti gli accordi e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di prevenire, limitare o falsare la concorrenza per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci,
    • o sfruttamento abusivo, da parte delle imprese, di una posizione dominante,
    • gli aiuti di Stato che falsino la concorrenza;
  • consentire a ciascuna delle parti di prendere le misure del caso qualora l’aumento delle importazioni rischi di recare grave pregiudizio a una propria attività produttiva o se le difficoltà economiche, ad esempio un problema nella bilancia dei pagamenti, sia tale da deteriorare considerevolmente la situazione economica di una regione.

L’Unione accetta di prendere in considerazione le richieste delle isole Færøer di migliorare l’accesso a prodotti specifici o di estendere le concessioni tariffarie a nuove specie di pesci o prodotti della pesca.

L’accordo istituisce un comitato misto composto da rappresentanti delle isole Færøer e dell’Unione per:

  • gestire l’accordo e garantirne la corretta applicazione;
  • formulare raccomandazioni e prendere decisioni;
  • agire come forum di consultazione e scambio di informazioni.

Ciascuna parte contraente può terminare il presente accordo mediante notifica all’altra parte. L’accordo scade dopo dodici mesi dalla data della notifica.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il 1 gennaio 1997.

CONTESTO

L’Unione è il principale paertner commerciale delle isole Færøer. Le isole sono incluse nella politica per l’Artico dell’Unione, con la quale l’Unione si impegna a investire nel futuro delle persone che vivono nella zona e a stimolare una migliore istruzione, una crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra (GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2).

Le modifiche successive sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Decisione del Consiglio 97/126/CE del 6 dicembre 1996 relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra (GU L 53 del 22.2.1997, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 17.02.2023

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