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Concorrenza: esenzione di taluni accordi fra società concorrenti

Concorrenza: esenzione di taluni accordi fra società concorrenti

SINTESI DI:

Regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione del trattato UE a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate

SINTESI

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

  • La Commissione europea può concedere delle esenzioni a titolo individuale a determinati accordi, decisioni e pratiche concordate che soddisfano le condizioni d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE) (attuale articolo 101, par. 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)).
  • Può altresì concedere, mediante regolamento, delle esenzioni per categoria.
  • Il presente regolamento abilita la Commissione a concedere l'esenzione a taluni accordi, decisioni e pratiche concordate mediante un'esenzione per categoria.

Campo d'applicazione

Il presente regolamento abilita la Commissione ad applicare, mediante regolamento, l'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE, a taluni accordi, decisioni e pratiche concordate che hanno per oggetto:

  • la ricerca e lo sviluppo di prodotti o di processi, nonché l'utilizzazione dei relativi risultati, comprese le disposizioni relative ai diritti di proprietà industriale e alle cognizioni tecniche segrete;
  • la specializzazione, ivi compresi gli accordi necessari per la sua realizzazione.

Condizioni dei regolamenti d'esenzione

I regolamenti di esenzione adottati dalla Commissione devono rispettare una serie di condizioni. Devono:

  • contenere una definizione delle categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate ai quali si applicano e precisare le restrizioni, le clausole e le altre condizioni che vi possono figurare;
  • essere applicabili per una durata limitata. Possono però essere abrogati o modificati;
  • applicarsi con effetto retroattivo agli accordi che, al momento della loro entrata in vigore, avrebbero potuto beneficiare di una decisione con effetto retroattivo in applicazione dell'articolo 6 del regolamento n. 17 (CEE), che è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. Tuttavia non si applicano agli accordi esistenti alla data del 13 marzo 1962 né a quelli che avrebbero dovuto essere notificati entro il 1o febbraio 1963.

I regolamenti così definiti devono rispettare la seguente procedura di approvazione :

  • la proposta di regolamento deve essere pubblicata, per consentire a tutte le persone ed organizzazioni interessate di comunicare alla Commissione le loro osservazioni;
  • la Commissione consulta il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti prima di pubblicare un progetto di regolamento o di adottare un regolamento;
  • se la Commissione constata d'ufficio o su richiesta di un paese dell’Unione europea (UE) o di persone fisiche o giuridiche che, in un caso determinato, accordi, decisioni o pratiche concordate previsti in un regolamento così definito hanno tuttavia taluni effetti incompatibili con le condizioni previste dall'articolo 101, paragrafo 3, essa può prendere una decisione revocando il beneficio dell'applicazione di tale regolamento.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è entrato in vigore il 18 gennaio 1972. Nel caso dei paesi candidati all'adesione, il presente regolamento entra in vigore alla data dell'adesione del paese all’UE.

ATTO

Regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, par. 3 del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche consolidate (GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46–48).

Le successive modifiche al regolamento (CEE) n. 2821/71 sono state integrate al testo originario. La presente versione consolidata ha solo un scopo documentale.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1–25). Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 04.01.2016

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