EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0717

Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007 , relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 171 del 29.6.2007, p. 32–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2012; abrogato da 32012R0531

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/717/oj

29.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 171/32


REGOLAMENTO (CE) N. 717/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2007

relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

I prezzi elevati che devono pagare gli utenti delle reti pubbliche di telefonia mobile, ad esempio studenti, viaggiatori d'affari e turisti, per utilizzare i telefoni cellulari quando viaggiano in altri paesi della Comunità costituiscono una fonte di preoccupazione per le autorità nazionali di regolamentazione, come pure per i consumatori e le istituzioni comunitarie. I prezzi al dettaglio eccessivi sono imputabili ai prezzi elevati praticati all'ingrosso dall'operatore straniero della rete ospitante nonché, in numerosi casi, ai forti ricarichi applicati al dettaglio dall'operatore di rete dell'utente. Spesso le riduzioni nei prezzi all'ingrosso non vengono trasferite al cliente al dettaglio. Sebbene alcuni operatori abbiano recentemente introdotto sistemi tariffari che offrono ai clienti condizioni più favorevoli e prezzi più bassi, è evidente che il rapporto tra costi e prezzi non è quello che prevarrebbe in mercati pienamente competitivi.

(2)

La creazione di uno spazio sociale, dell'istruzione e culturale europeo basato sulla mobilità delle persone dovrebbe agevolare la comunicazione tra le persone al fine di costituire una vera e propria «Europa per i cittadini».

(3)

La direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (3), la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (4), la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (5), la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (6), e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (7), (in seguito denominate complessivamente «il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002»), perseguono l'obiettivo di creare un mercato unico delle comunicazioni elettroniche all'interno della Comunità garantendo al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori attraverso una concorrenza più intensa.

(4)

Il presente regolamento non è un provvedimento isolato, ma integra e rafforza le disposizioni previste dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 per quanto concerne il roaming intracomunitario. Tale quadro non ha dotato le autorità nazionali di regolamentazione di strumenti sufficienti per adottare un'azione efficace e decisiva per quanto riguarda i prezzi dei servizi di roaming all'interno della Comunità e non assicura pertanto il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di roaming. Il presente regolamento costituisce uno strumento idoneo a correggere tale situazione.

(5)

Il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 è basato sul principio secondo cui si dovrebbero imporre obblighi di regolamentazione ex ante solo nei casi in cui non esista un'effettiva concorrenza. Esso contempla una procedura per l'esecuzione di analisi periodiche dei mercati e il riesame degli obblighi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, che sfocia nell'imposizione di obblighi ex ante agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato. Gli elementi costitutivi di tale procedura comprendono la definizione dei mercati rilevanti in conformità alla raccomandazione della Commissione (8) relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante in virtù della direttiva 2002/21/CE (in seguito denominata «la raccomandazione»), l'analisi dei mercati definiti in conformità alle linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato a norma del quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (9), la designazione di operatori che detengono un significativo potere di mercato e l'imposizione di obblighi ex ante agli operatori così designati.

(6)

La raccomandazione individua nel mercato nazionale all'ingrosso dei servizi di roaming internazionale per le reti pubbliche di telefonia mobile un mercato rilevante suscettibile di una regolamentazione ex ante. Il lavoro intrapreso dalle autorità nazionali di regolamentazione (sia singolarmente sia con il gruppo dei regolatori europei) per analizzare i mercati nazionali all'ingrosso dei servizi di roaming internazionale ha dimostrato tuttavia che le singole autorità nazionali di regolamentazione non sono finora riuscite a risolvere efficacemente il problema dei prezzi all'ingrosso elevati dei servizi di roaming intracomunitario perché è difficile individuare le imprese dotate di un significativo potere di mercato, viste le caratteristiche specifiche del roaming internazionale e in particolare la sua natura transfrontaliera.

(7)

Per quanto riguarda la fornitura al dettaglio di servizi internazionali di roaming, la raccomandazione non individua alcun mercato come mercato rilevante, tra l'altro perché i servizi internazionali di roaming al dettaglio non sono venduti separatamente, ma fanno parte di un pacchetto più ampio di servizi che i clienti acquistano dal loro fornitore del paese d'origine.

(8)

Inoltre, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della tutela e della promozione degli interessi dei clienti delle reti mobili che risiedono abitualmente all'interno del loro territorio non sono in grado di controllare il comportamento degli operatori della rete ospitante situata in altri Stati membri, dalla quale però dipendono gli stessi clienti quando utilizzano i servizi internazionali di roaming. Tale ostacolo potrebbe ridurre inoltre l'efficacia delle misure che gli Stati membri potrebbero adottare in base alla loro competenza residua in materia di adozione di norme a tutela dei consumatori.

(9)

Di conseguenza, gli Stati membri sono sollecitati ad adottare misure per far scendere i prezzi dei servizi di roaming internazionale, ma il meccanismo di intervento normativo ex ante da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, previsto dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002, si è dimostrato insufficiente poiché non permette a tali autorità di tutelare efficacemente l'interesse dei consumatori in questo settore specifico.

(10)

Inoltre, nella risoluzione del Parlamento europeo relativa alla regolamentazione e ai mercati europei delle comunicazioni elettroniche 2004 (10) si invitava la Commissione a studiare nuove iniziative per ridurre i costi del traffico telefonico mobile transfrontaliero; parallelamente, il Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2006 ha concluso che per conseguire gli obiettivi della strategia di Lisbona rinnovata per la crescita economica e la produttività è necessario portare avanti politiche mirate, efficaci e integrate sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) a livello sia europeo sia nazionale, e ha sottolineato, in tale contesto, l'importanza di ridurre i costi del roaming per promuovere la competitività.

(11)

Il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002, sulla base di valutazioni evidenti in quel momento, si prefiggeva la rimozione di tutte le barriere al commercio tra gli Stati membri nel settore che armonizza, anche per quanto attiene alle misure che riguardano le tariffe di roaming. Tuttavia, ciò non dovrebbe escludere l'adeguamento di norme armonizzate tenendo conto di altre considerazioni, al fine di trovare i mezzi più efficaci per conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori migliorando al tempo stesso le condizioni di funzionamento del mercato interno.

(12)

È pertanto opportuno modificare il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 in particolare la direttiva quadro, per permettere di derogare alle norme altrimenti applicabili, in particolare al principio secondo cui i prezzi praticati per le offerte di servizi dovrebbero essere determinati da accordi commerciali in assenza di significativo potere di mercato, e consentire in tal modo l'introduzione di obblighi normativi complementari che riflettano le caratteristiche peculiari dei servizi di roaming intracomunitario.

(13)

I mercati del roaming all’ingrosso e al dettaglio presentano caratteristiche uniche che giustificano l’adozione di misure eccezionali che vanno al di là dei meccanismi previsti dal quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche.

(14)

Per tutelare gli interessi dei clienti dei servizi di roaming è opportuno imporre obblighi di regolamentazione sia all'ingrosso sia al dettaglio, in quanto l'esperienza ha dimostrato che le riduzioni dei prezzi all'ingrosso dei servizi di roaming intracomunitario non si traducono necessariamente in prezzi al dettaglio più bassi, perché mancano incentivi in tal senso. D'altra parte, un'azione volta a ridurre il livello dei prezzi al dettaglio non affiancata da una parallela riduzione dei costi all'ingrosso della fornitura di questi servizi rischierebbe di perturbare il corretto funzionamento del mercato del roaming intracomunitario.

(15)

È opportuno che tali obblighi di regolamentazione si applichino direttamente in tutti gli Stati membri ed entrino in vigore nel più breve tempo possibile, pur concedendo agli operatori interessati un periodo ragionevole per adattare i prezzi e le offerte di servizi per conformarsi a tali obblighi.

(16)

È opportuno utilizzare un approccio comune per garantire che gli utenti delle reti pubbliche di telefonia mobile terrestre che viaggiano all'interno della Comunità non debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi di roaming intracomunitario quando effettuano o ricevono chiamate vocali; ciò consentirebbe di conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori e di salvaguardare la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile, nonché di preservare gli incentivi all'innovazione e la scelta per il consumatore. Tenuto conto della natura transfrontaliera dei servizi in esame, è necessario il suddetto approccio comune in modo che gli operatori di telefonia mobile debbano rispettare un unico quadro normativo coerente, basato su criteri fissati in modo obiettivo.

(17)

L'approccio più efficace e proporzionato per regolare il livello dei prezzi per l'effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming intracomunitario consiste nello stabilire, a livello comunitario, tariffe medie massime all'ingrosso al minuto e nel limitare le tariffe al dettaglio, introducendo un'eurotariffa. La tariffa media all'ingrosso dovrebbe applicarsi tra una qualsiasi coppia di operatori all'interno della Comunità su un periodo di tempo determinato.

(18)

L'eurotariffa dovrebbe essere fissata a un livello che garantisca un margine sufficiente agli operatori e che incoraggi offerte di roaming competitive a tariffe inferiori. Gli operatori dovrebbero offrire attivamente un'eurotariffa a tutti i loro clienti in roaming, gratuitamente e in modo chiaro e trasparente.

(19)

Tale approccio regolamentare dovrebbe assicurare che le tariffe al dettaglio del roaming intracomunitario riflettano in modo più ragionevole di quanto non avviene ora i costi connessi alla fornitura del servizio. L'eurotariffa massima che può essere offerta ai clienti in roaming dovrebbe pertanto comportare un margine ragionevole rispetto ai costi all'ingrosso sostenuti per la fornitura di un servizio di roaming, garantendo al tempo stesso agli operatori la libertà di competere, differenziando le loro offerte e adattando le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle preferenze dei consumatori. Questo approccio regolamentare non dovrebbe applicarsi ai servizi a valore aggiunto.

(20)

Detto approccio regolamentare dovrebbe essere di facile attuazione e controllo per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico sia degli operatori, che ne devono rispettare le prescrizioni, sia delle autorità nazionali di regolamentazione, che devono controllarlo ed applicarlo. Esso dovrebbe inoltre essere trasparente e immediatamente comprensibile per tutti gli utenti di telefonia mobile all'interno della Comunità. Inoltre, dovrebbe assicurare certezza e prevedibilità agli operatori che forniscono servizi di roaming all'ingrosso e al dettaglio. È pertanto opportuno specificare nel presente regolamento il livello in termini monetari delle tariffe massime al minuto all'ingrosso e al dettaglio.

(21)

È opportuno che la tariffa media massima all'ingrosso al minuto così specificata tenga conto dei vari elementi che entrano in gioco nell'effettuazione di una chiamata in roaming intracomunitario, in particolare il costo dell'effettuazione di chiamate da e verso reti mobili, inclusi costi generali, segnalazione e transito. Il parametro più adeguato per la raccolta e la terminazione delle chiamate è la tariffa media di terminazione delle chiamate mobili per gli operatori di reti mobili nella Comunità, basata sulle informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione e pubblicate dalla Commissione. Le tariffe medie massime al minuto fissate dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere determinate tenendo conto della tariffa media di terminazione delle chiamate mobili, che costituisce un parametro per i relativi costi. La tariffa media massima all'ingrosso al minuto dovrebbe diminuire annualmente per tener conto delle riduzioni delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili imposte periodicamente dalle autorità nazionali di regolamentazione.

(22)

L'eurotariffa applicabile al dettaglio dovrebbe garantire ai clienti dei servizi di roaming che non verrà loro praticata una tariffa eccessiva quando effettuano o ricevono una chiamata in roaming regolamentata, assicurando agli operatori del paese di origine un margine sufficiente per differenziare i prodotti offerti ai consumatori.

(23)

Tutti i consumatori dovrebbero avere la possibilità di scegliere una tariffa di roaming semplice che non superi le tariffe regolamentate, senza oneri supplementari o precondizioni. Un margine ragionevole tra i costi all'ingrosso e i prezzi al dettaglio dovrebbe garantire agli operatori la copertura di tutti i loro costi di roaming specifici, incluse debite quote dei costi di commercializzazione e delle sovvenzioni per i telefoni cellulari, lasciando loro un margine sufficiente per produrre un profitto ragionevole. Un'eurotariffa costituisce uno strumento adeguato per garantire protezione al consumatore e flessibilità all'operatore. Conformemente al livello all'ingrosso, i livelli massimi dell'eurotariffa dovrebbero essere diminuiti annualmente.

(24)

I nuovi clienti in roaming dovrebbero essere informati in maniera esaustiva sulla gamma di tariffe di roaming esistenti all'interno della Comunità, incluse quelle conformi all'eurotariffa. I clienti in roaming esistenti dovrebbero avere l'opportunità di scegliere una nuova tariffa conforme all'eurotariffa o qualsiasi altra tariffa di roaming entro un determinato periodo di tempo. Per quanto riguarda i clienti in roaming esistenti che non hanno effettuato una scelta entro il periodo di tempo previsto, è opportuno distinguere tra coloro i quali avevano già optato per una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e coloro i quali non avevano effettuato tale opzione. A questi ultimi dovrebbe essere automaticamente concessa una tariffa conforme al presente regolamento. I clienti in roaming che beneficiano già di una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming che soddisfa le loro esigenze individuali e che hanno scelto su tale base dovrebbero mantenere la tariffa o il pacchetto tariffario scelti in precedenza se, dopo essere stati nuovamente informati sulle loro attuali condizioni tariffarie, non comunicano una scelta entro il periodo di tempo previsto. Tali tariffe o pacchetti tariffari di roaming potrebbero includere, ad esempio, tariffe di roaming forfettarie, tariffe non pubbliche, tariffe di roaming con costi fissi supplementari, tariffe con tariffazione al minuto inferiore all'eurotariffa massima o tariffe con scatto alla risposta.

(25)

È opportuno che i fornitori di servizi di roaming intracomunitario al dettaglio beneficino di un periodo di tempo che consenta loro di adeguare le tariffe per conformarsi ai limiti previsti dal presente regolamento.

(26)

Analogamente, i fornitori di servizi di roaming intracomunitario all'ingrosso dovrebbero disporre di un periodo di adattamento per conformarsi ai limiti previsti dal presente regolamento.

(27)

Poiché il presente regolamento stabilisce che le direttive che costituiscono il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 non pregiudicano le misure specifiche adottate per la regolamentazione delle tariffe di roaming intracomunitario per le chiamate di telefonia vocale mobile e poiché i fornitori di servizi di roaming intracomunitario possono essere tenuti, in virtù del presente regolamento, ad apportare modifiche alle tariffe di roaming al dettaglio per conformarsi ai requisiti del presente regolamento, tali modifiche non dovrebbero creare un diritto di recesso dal contratto per gli utenti di telefonia mobile nell'ambito delle leggi nazionali di recepimento del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002.

(28)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità di proporre ai consumatori offerte innovative più vantaggiose dell'eurotariffa massima quale definita dal medesimo, ma dovrebbero anzi incoraggiare offerte innovative ai clienti in roaming a tariffe inferiori. Il presente regolamento non prevede la reintroduzione delle tariffe di roaming nei casi in cui esse siano state abolite completamente, né esige l'aumento delle tariffe di roaming esistenti al livello dei limiti fissati nel regolamento.

(29)

Gli operatori del paese d'origine possono offrire un'equa tariffa forfettaria mensile tutto compreso, alla quale non si applicano limiti tariffari. La tariffa forfettaria potrebbe coprire i servizi vocali di roaming intracomunitario e/o i servizi di trasmissione di dati (inclusi SMS, o Short Message Service, e MMS, o Multimedia Messaging Service) all'interno della Comunità.

(30)

Per garantire che tutti gli utenti della telefonia vocale mobile possano beneficiare delle disposizioni del presente regolamento, le prescrizioni in materia di prezzi al dettaglio dovrebbero essere applicate indipendentemente dal fatto che i clienti in roaming usino una scheda ricaricabile o un abbonamento presso il loro operatore del paese d'origine e a prescindere dal fatto che tale operatore disponga di una rete propria, sia un operatore virtuale di rete mobile oppure un rivenditore di servizi di telefonia vocale mobile.

(31)

Qualora gli operatori di servizi di telefonia mobile ritengano che i vantaggi dell'interoperabilità e dell'interconnettibilità da punto a punto per i loro clienti siano pregiudicati dall'interruzione, o dal rischio di interruzione, degli accordi di roaming stipulati con operatori di reti mobili in altri Stati membri, o non siano in grado di fornire ai loro clienti servizi in un altro Stato membro a causa della mancanza di un accordo con almeno un operatore di rete all'ingrosso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avvalersi, se del caso, dei poteri di cui all'articolo 5 della direttiva accesso per assicurare un accesso e un'interconnessione adeguati, al fine di garantire l'interconnettibilità da punto a punto e l'interoperabilità dei servizi, tenendo conto degli obiettivi dell'articolo 8 della direttiva quadro, in particolare la creazione di un mercato unico pienamente funzionante per i servizi di comunicazione elettronica.

(32)

Per migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio per l'effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming regolamentate all'interno della Comunità e per aiutare i clienti in roaming a decidere come usare i cellulari mentre si trovano all'estero, è opportuno che gli operatori di servizi di telefonia mobile diano la possibilità ai loro clienti in roaming di ottenere facilmente informazioni gratuite sulle spese di roaming loro applicate quando effettuano o ricevono chiamate vocali in uno Stato membro visitato. Inoltre, gli operatori dovrebbero fornire ai loro clienti, su richiesta e gratuitamente, informazioni supplementari sulle tariffe al minuto o per unità di dati (IVA inclusa) per effettuare o ricevere chiamate vocali, nonché per inviare e ricevere SMS, MMS e altri servizi di trasmissione di dati nello Stato membro visitato.

(33)

Ai fini della trasparenza è inoltre necessario che gli operatori forniscano informazioni sulle tariffe di roaming, in particolare sull'eurotariffa e sulla tariffa forfettaria tutto compreso, qualora offrano una tariffa di questo tipo, al momento della sottoscrizione dei contratti di abbonamento e in caso di variazione delle tariffe di roaming. Gli operatori del paese d'origine dovrebbero fornire informazioni sulle tariffe di roaming attraverso mezzi appropriati quali fatture, Internet, pubblicità televisiva o pubblicità diretta per corrispondenza. Gli operatori del paese d'origine dovrebbero assicurare che tutti i loro clienti in roaming siano a conoscenza della disponibilità di tariffe regolamentate e dovrebbero inviare a tali clienti una comunicazione chiara e imparziale in cui illustrano le condizioni dell'eurotariffa e il diritto di passare o di rinunciare a tale tariffa.

(34)

È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione a cui sono affidati i compiti previsti dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 dispongano dei poteri necessari per sorvegliare e far applicare le disposizioni previste dal presente regolamento nel loro territorio. Esse dovrebbero altresì monitorare l'andamento dei prezzi delle comunicazioni vocali e dei servizi di trasmissione di dati per gli utenti di telefonia mobile in viaggio nei paesi della Comunità inclusi, se del caso, i costi specifici connessi alle chiamate in roaming effettuate e ricevute nelle regioni ultraperiferiche della Comunità e la necessità di garantire che tali costi possano essere adeguatamente recuperati a livello del mercato all'ingrosso e che le tecniche di direzione del traffico non siano utilizzate per limitare la scelta a svantaggio degli utenti. Tali autorità dovrebbero anche garantire che le parti interessate dispongano di informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento e pubblicare i risultati di tale monitoraggio ogni sei mesi. Le informazioni dovrebbero essere fornite separatamente per quanto riguarda i clienti con contratto aziendale, i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili.

(35)

Il roaming all'interno di un paese nelle regioni ultraperiferiche della Comunità, in cui le licenze di telefonia mobile sono distinte da quelle rilasciate sul resto del territorio nazionale, potrebbe beneficiare di riduzioni tariffarie equivalenti a quelle praticate sul mercato del roaming comunitario. L'applicazione del presente regolamento non dovrebbe dare luogo a un trattamento meno favorevole, in termini di prezzo, per i clienti che utilizzano servizi di roaming all'interno di un paese rispetto a quelli che utilizzano servizi di roaming intracomunitario. A tal fine, le autorità nazionali possono adottare misure supplementari coerenti con il diritto comunitario.

(36)

Dal momento che, oltre alla telefonia vocale, i nuovi servizi di trasmissione mobile di dati stanno guadagnando sempre più terreno, il presente regolamento dovrebbe consentire di monitorare gli sviluppi di mercato anche per questi servizi. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare anche il mercato dei servizi di trasmissione di dati in roaming, inclusi i messaggi SMS e MMS.

(37)

Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento.

(38)

Poiché gli scopi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un approccio comune che assicuri che gli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche in viaggio all'interno della Comunità non debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi di roaming intracomunitario quando effettuano o ricevono chiamate vocali, conseguendo in tal modo un elevato livello di tutela dei consumatori senza pregiudicare la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri in modo sicuro, armonizzato e tempestivo e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario è per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(39)

Tale approccio comune dovrebbe essere istituito per un periodo di tempo limitato. Il presente regolamento può, alla luce di un riesame che deve essere effettuato dalla Commissione, essere prorogato o modificato. La Commissione dovrebbe esaminare l'efficacia del presente regolamento e il contributo che esso fornisce all'applicazione del quadro normativo e al buon funzionamento del mercato interno, ed esaminare altresì l'impatto del presente regolamento sui piccoli operatori di telefonia mobile nella Comunità e sulla loro posizione nel mercato del roaming intracomunitario,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di telefonia mobile che viaggiano all'interno della Comunità non paghino prezzi eccessivi per i servizi vocali di roaming intracomunitario quando effettuano e ricevono chiamate, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e conseguendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori, salvaguardando la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile e preservando gli incentivi all'innovazione e la scelta del consumatore. Il presente regolamento fissa le norme relative alle tariffe che gli operatori di telefonia mobile possono addebitare per la fornitura di servizi di roaming intracomunitario per chiamate vocali effettuate a partire da e verso destinazioni all'interno della Comunità e si applica sia alle tariffe praticate all'ingrosso tra operatori di rete che alle tariffe praticate al dettaglio dai fornitori del paese d'origine.

2.   Il presente regolamento fissa altresì norme volte ad accrescere la trasparenza dei prezzi e migliorare l'erogazione di informazioni tariffarie agli utenti dei servizi di roaming intracomunitario.

3.   Il presente regolamento costituisce una misura specifica a norma dell'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva quadro.

4.   I limiti tariffari di cui al presente regolamento sono espressi in euro. Ove le tariffe di cui agli articoli 3 e 4 siano espresse in altre valute, i limiti tariffari iniziali ai sensi di tali articoli sono determinati in tali valute applicando i tassi di cambio di riferimento vigenti alla data del 30 giugno 2007, quali pubblicati dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai fini delle successive riduzioni dei limiti tariffari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, i valori rivisti sono determinati applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati un mese prima della data a decorrere dalla quale si applicano tali valori.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva accesso, all'articolo 2 della direttiva quadro e all'articolo 2 della direttiva servizio universale.

2.   In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, s'intende per:

a)

«eurotariffa», qualsiasi tariffa non superiore alla tariffa massima di cui all'articolo 4, che un operatore del paese d'origine può applicare per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata, in conformità al predetto articolo;

b)

«fornitore del paese d'origine», un'impresa che fornisce a un cliente in roaming i servizi di telefonia mobile pubblica terrestre attraverso la sua propria rete o in qualità di operatore di rete mobile virtuale o rivenditore;

c)

«rete d'origine», una rete pubblica di telefonia mobile terrestre situata in uno Stato membro ed utilizzata da un fornitore del paese d'origine per la fornitura di servizi di telefonia mobile pubblica terrestre ad un cliente in roaming;

d)

«roaming intracomunitario», l'utilizzo di un telefono mobile o di un'altra apparecchiatura da parte di un cliente in roaming per effettuare o ricevere telefonate intracomunitarie mentre si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la sua rete d'origine, in virtù di accordi tra l'operatore della rete d'origine e l'operatore della rete ospitante;

e)

«chiamata in roaming regolamentata», una chiamata di telefonia vocale mobile effettuata da un cliente in roaming, a partire da una rete ospitante verso una rete telefonica pubblica all'interno della Comunità, o ricevuta da un cliente in roaming, a partire da una rete telefonica pubblica all'interno della comunità e destinata a una rete ospitante;

f)

«cliente in roaming», il cliente di un fornitore di servizi di telefonia mobile pubblica terrestre attraverso una rete pubblica di telefonia mobile terrestre situata nella Comunità, il cui contratto o accordo con l'operatore del paese d'origine gli consenta di utilizzare un telefono mobile o un'altra apparecchiatura per effettuare o ricevere telefonate su una rete ospitante, in virtù di accordi tra l'operatore della rete d'origine e l'operatore della rete ospitante;

g)

«rete ospitante», la rete di telefonia mobile pubblica terrestre situata in uno Stato membro diverso da quello della rete d'origine e che consente a un cliente in roaming di effettuare o ricevere chiamate in virtù di accordi con l'operatore della rete d'origine.

Articolo 3

Tariffe all'ingrosso per l'effettuazione di chiamate in roaming regolamentate

1.   La tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare all'operatore di una rete d'origine del cliente in roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non può superare l'importo di 0,30 EUR al minuto.

2.   Tale tariffa media all'ingrosso si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della scadenza del presente regolamento. La tariffa media massima all'ingrosso scende a 0,28 EUR e a 0,26 EUR rispettivamente il 30 agosto 2008 e il 30 agosto 2009.

3.   La tariffa media all'ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all'ingrosso derivanti dal roaming per il numero totale di minuti all'ingrosso in roaming venduti per la fornitura di chiamate intracomunitarie all'ingrosso in roaming dal relativo operatore durante il periodo in questione. L'operatore della rete ospitante è autorizzato a operare una distinzione tra le tariffe di punta e le tariffe fuori punta.

Articolo 4

Tariffe al dettaglio per le chiamate in roaming regolamentate

1.   Il fornitore del paese di origine rende disponibile e offre attivamente a tutti i suoi clienti in roaming, secondo modalità chiare e trasparenti, un'eurotariffa di cui al paragrafo 2. Tale eurotariffa non comporta alcun abbonamento associato o altri costi fissi o ricorrenti e può essere combinata con qualunque tariffa al dettaglio.

Nel formulare tale offerta, detto fornitore rammenta a tutti i suoi clienti in roaming che abbiano scelto una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming anteriormente a 30 giugno 2007, le condizioni vigenti per tale tariffa o pacchetto.

2.   L'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) dell'eurotariffa, che un fornitore del paese d'origine può applicare ai suoi clienti in roaming per la fornitura di chiamate regolamentate in roaming, può variare per ogni chiamata in roaming ma non supera gli EUR 0,49 al minuto per le chiamate in uscita e 0,24 EUR per quelle in entrata. Il tetto massimo diminuisce a 0,46 EUR e a 0,43 EUR per le chiamate in uscita, e a 0,22 EUR e 0,19 EUR per le chiamate in entrata, rispettivamente il 30 agosto 2008 e il 30 agosto 2009.

3.   A tutti i clienti in roaming è offerta una tariffa di cui al paragrafo 2.

Tutti i clienti in roaming già esistenti devono avere la possibilità, entro 30 luglio 2007, di optare deliberatamente per un'eurotariffa o per qualsiasi altra tariffa di roaming e dev'essere concesso un periodo di due mesi entro cui comunicare la scelta effettuata al fornitore del paese d'origine. La tariffa richiesta va attivata entro un mese dal ricevimento della domanda del cliente da parte del fornitore del paese di origine.

Ai clienti in roaming che non abbiano comunicato alcuna scelta entro il precitato bimestre si applica automaticamente un'eurotariffa di cui al paragrafo 2.

Tuttavia, ai clienti in roaming che, anteriormente a 30 giugno 2007, avessero già scelto deliberatamente una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming diversi dalla tariffa di roaming che verrebbe loro assegnata in assenza della suddetta scelta, e che non esprimono la loro scelta ai sensi del presente paragrafo, continua ad applicarsi la tariffa o il pacchetto tariffario scelti in precedenza.

4.   Ogni cliente in roaming può chiedere, in qualsiasi momento successivo al termine del periodo di cui al paragrafo 3, di passare a una eurotariffa o di rinunciarvi. Ogni cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta e gratuitamente, nonché senza comportare alcuna condizione o restrizione alle altre clausole di abbonamento. Un fornitore del paese di origine può ritardare tale cambiamento fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato periodo minimo, il quale non può comunque superare i tre mesi.

Articolo 5

Applicazione degli articoli 3 e 6

1.   L'articolo 3 si applica a decorrere da 30 agosto 2007.

2.   L'articolo 6, paragrafi 1 e 2, si applica a decorrere da 30 settembre 2007.

Articolo 6

Trasparenza delle tariffe al dettaglio

1.   Onde avvertire il cliente in roaming del fatto che gli saranno applicate tariffe di roaming all'atto di effettuare o ricevere una chiamata ciascun fornitore del paese di origine, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di origine di non desiderare un tale servizio, fornisce al cliente, automaticamente mediante un servizio messaggi, senza indebito ritardo e gratuitamente, allorché detto cliente entra in uno Stato membro diverso da quello della rete d'origine, informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di roaming (comprensive di IVA) che gli vengono addebitate per l'effettuazione o la ricezione di chiamate nello Stato membro visitato.

Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe includono le tariffe massime che possono essere addebitate al cliente, in base al suo piano tariffario, per effettuare chiamate all'interno del paese visitato e da quest'ultimo allo Stato membro in cui è situata la sua rete d'origine, nonché per riceverne. Le informazioni in oggetto includono anche il numero gratuito, di cui al paragrafo 2, per ottenere le informazioni più dettagliate.

Un cliente che abbia rinunciato a ricevere il servizio messaggi automatico ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore del paese d'origine di ripristinare tale servizio.

Il fornitore del paese di origine fornisce ai clienti non vedenti e ipovedenti, su loro eventuale richiesta, tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe automaticamente mediante una chiamata vocale gratuita.

2.   In aggiunta a quanto disposto dal paragrafo 1, i clienti hanno il diritto di richiedere e ricevere gratuitamente informazioni personalizzate più dettagliate sulle tariffe di roaming applicabili alle chiamate vocali, agli SMS, agli MMS e agli altri servizi di trasmissione di dati, mediante una chiamata vocale dal cellulare, o l'invio di un SMS, a destinazione di un numero gratuito dedicato a tale scopo dal fornitore del paese di origine.

3.   Al momento della sottoscrizione del servizio, il fornitore del paese di origine fornisce a tutti gli utenti informazioni esaurienti sulle tariffe di roaming applicabili, in particolare sull'eurotariffa. Esso aggiorna inoltre senza indebito ritardo i suoi clienti in roaming sulle tariffe di roaming applicabili ad ogni variazione delle stesse.

Il fornitore del paese d'origine adotta le misure necessarie a garantire che tutti i clienti siano al corrente della disponibilità dell'eurotariffa. In particolare, detto fornitore comunica, in termini chiari e obiettivi, a tutti i clienti in roaming, entro 30 luglio 2007, le condizioni relative all'eurotariffa. Successivamente invia, a intervalli ragionevoli, un richiamo in tal senso a tutti i clienti che abbiano optato per un'altra tariffa.

Articolo 7

Vigilanza e applicazione

1.   Le autorità nazionali di regolamentazione verificano e vigilano sull'applicazione del presente regolamento all'interno del loro territorio.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono al pubblico informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 3 e 4, in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente.

3.   Le autorità nazionali di regolamentazione, in vista del riesame di cui all'articolo 11, assicurano il monitoraggio dell'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali e di trasmissione di dati, inclusi i messaggi SMS e MMS, anche nelle regioni di confine di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato. Esse vigilano altresì sulla particolare situazione di roaming involontario nelle regioni di confine degli Stati membri limitrofi e controllano l'eventuale impiego di tecniche di direzione del traffico a scapito dei consumatori. Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano alla Commissione, con cadenza semestrale, i risultati di tale verifica, tra cui informazioni a parte sui clienti con contratto aziendale, i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili.

4.   Le autorità nazionali di regolamentazione hanno il potere di esigere che le imprese soggette agli obblighi di cui al presente regolamento forniscano tutte le informazioni pertinenti per l'attuazione e il rispetto del presente regolamento. Su richiesta, tali imprese forniscono le informazioni prontamente, attenendosi al calendario e al livello di dettaglio specificati dall'autorità nazionale di regolamentazione.

5.   Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire di propria iniziativa per garantire il rispetto del presente regolamento. In particolare, si avvalgono, se del caso, dei poteri di cui all'articolo 5 della direttiva accesso per assicurare un accesso e un'interconnessione adeguati al fine di garantire la connettività da punto a punto e l'interoperabilità dei servizi di roaming.

6.   Nel caso in cui riscontri una violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, l'autorità nazionale di regolamentazione ha la facoltà di esigere l'immediata cessazione della violazione.

Articolo 8

Risoluzione di controversie

1.   Eventuali controversie che dovessero insorgere fra imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche in uno Stato membro in relazione agli obblighi sanciti dal presente regolamento sono soggette alle procedure nazionali per la risoluzione di controversie di cui agli articoli 20 e 21 della direttiva quadro.

2.   In caso di controversie irrisolte in cui siano coinvolti consumatori o utenti finali in relazione a questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a garantire la possibilità di ricorso alle procedure extragiudiziali per la risoluzione di controversie di cui all'articolo 34 della direttiva servizio universale.

Articolo 9

Sanzioni

Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro 30 marzo 2008 e comunicano successivamente senza indugio le eventuali modifiche.

Articolo 10

Modifica della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)

All'articolo 1 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatte salve eventuali misure specifiche adottate per la regolamentazione delle tariffe di roaming internazionale sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità.».

Articolo 11

Riesame

1.   La Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento entro 30 dicembre 2008 e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta in particolare se sono stati conseguiti gli obiettivi del presente regolamento. Nella relazione la Commissione esamina l'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali e di trasmissione di dati, tra cui messaggi SMS e MMS, includendovi se del caso raccomandazioni sulla necessità di regolamentare tali servizi. A tal fine la Commissione può avvalersi delle informazioni fornite in virtù dell'articolo 7, paragrafo 3.

2.   Nella relazione la Commissione esamina altresì, tenuto conto dell'andamento del mercato e in considerazione sia della concorrenza sia della protezione dei consumatori, l'eventuale necessità di prorogare la validità del presente regolamento oltre il periodo di cui all'articolo 13, o di modificarlo, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei servizi di telefonia mobile vocale e di trasmissione di dati a livello nazionale e delle incidenze del presente regolamento sulla situazione concorrenziale degli operatori di piccole dimensioni, indipendenti o che hanno recentemente avviato la loro attività. Se la Commissione riscontra una siffatta necessità, presenta una proposta in tal senso al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 12

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 30 agosto 2007 l'identità delle autorità nazionali di regolamentazione responsabili dell'adempimento dei compiti previsti dal presente regolamento.

Articolo 13

Entrata in vigore e scadenza

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso scade 30 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

A. MERKEL


(1)  GU C 324 del 30.12.2006, pag. 42.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 23 maggio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 giugno 2007.

(3)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

(4)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(5)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(6)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(7)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/24/CE (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).

(8)  GU L 114 del  8.5.2003, pag. 45.

(9)  GU C 165 del 11.7.2002, pag. 6.

(10)  GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 143.


Top