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Document 32014R0208

Regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014 , concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

OJ L 66, 6.3.2014, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/03/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/208/oj

6.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/1


REGOLAMENTO (UE) N. 208/2014 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2014

concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1)

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 febbraio 2014 il Consiglio ha condannato con la massima fermezza l’uso della violenza in Ucraina, lanciando un appello per l’immediata cessazione della violenza e chiedendo il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Ucraina. Il Consiglio ha invitato il governo ucraino a dar prova della massima moderazione e i leader dell’opposizione a prendere le distanze da quanti ricorrono ad azioni radicali, inclusa la violenza.

(2)

Il 3 marzo 2014 il Consiglio ha convenuto di concentrare le misure restrittive sul congelamento e sul recupero dei beni delle persone identificate come responsabili di appropriazione indebita di fondi statali ucraini e delle persone responsabili di violazioni dei diritti umani in Ucraina.

(3)

Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC.

(4)

La decisione 2014/119/PESC dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone identificate come responsabili di appropriazione indebita di fondi statali ucraini e di persone responsabili di violazioni dei diritti umani in Ucraina, e di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi a esse associate, con l’obiettivo di consolidare e sostenere lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina. Tali persone, entità e organismi, sono elencati nell’allegato della detta decisione.

(5)

Le misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, al fine, in particolare, di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione.

(6)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare i diritti a un ricorso effettivo, a un giudice imparziale e alla protezione dei dati di carattere personale. È opportuno che il presente regolamento sia applicato conformemente a tali diritti e principi.

(7)

Il potere di modificare l’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, data la grave situazione politica in Ucraina, e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell’allegato della decisione 2014/119/PESC.

(8)

La procedura per la modifica dell’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati, affinché abbiano l’opportunità di dedurre osservazioni. Qualora siano dedotte osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne opportunamente le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati.

(9)

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(10)

È opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente al 6 marzo 2014, derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata, comprese in particolare:

i)

una richiesta volta a ottenere l’adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;

ii)

una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii)

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

iv)

una domanda riconvenzionale;

v)

una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

b)   «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi garanzia o indennità, in particolare una garanzia o indennità finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata;

c)   «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato II;

d)   «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e)   «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche ma non esclusivamente attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;

f)   «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

g)   «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

i)

i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii)

i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e le obbligazioni di debito;

iii)

i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, compresi le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv)

gli interessi, i dividendi o altri redditi o di valore provenienti o generati dalle attività;

v)

il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi)

le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione, e

vii)

i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

h)   «territorio dell’Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato I.

2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato I, o destinarli a loro vantaggio.

Articolo 3

1.   Nell’allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 1 della decisione 2014/119/PESC, come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini, e le persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina e le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi a esse associati.

2.   L’allegato I include i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in questione.

3.   L’allegato I include, se disponibili, informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi in questione. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 4

1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, elencati nell’allegato I, e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente interessata abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 5

1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento nell’allegato I della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 2, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencato all’allegato I; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 6

1.   In deroga all’articolo 2, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso dalla persona fisica o giuridica, dall’entità o dall’organismo in questione o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in questione prima della data di inserimento nell’allegato I di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché l’autorità competente interessata abbia accertato che:

a)

i fondi o le risorse economiche sono usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui all’allegato I; e

b)

il pagamento non viola l’articolo 2, paragrafo 2.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 7

1.   L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso il conto di una persona fisica o giuridica, entità od organismo che figura nell’elenco, purché qualsiasi accredito su tali conti sia anch’esso congelato. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente in merito a tali transazioni.

2.   L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica all’accredito sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti o accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 è stato inserito nell’allegato I; o

c)

pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1

Articolo 8

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi sono tenuti:

a)

a fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e

b)

a collaborare con l’autorità competente alla verifica di tali informazioni.

2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

3.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

4.   Il paragrafo 3 non impedisce agli Stati membri di condividere tali informazioni, conformemente al loro diritto nazionale, con le autorità competenti dell’Ucraina e di altri Stati membri, ove necessario, al fine di assistere il recupero dei fondi di appropriazione indebita.

Articolo 9

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all’articolo 2.

Articolo 10

1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti per negligenza.

2.   Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato i divieti previsti dal presente regolamento.

Articolo 11

1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell’allegato I;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alla lettera a).

2.   In ogni procedura volta all’esercizio di un diritto, l’onere della prova che l’esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo che intende esercitare tale diritto.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 12

1.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, a intervalli trimestrali, in particolare le informazioni:

a)

per quanto riguarda i fondi congelati di cui all’articolo 2 e le autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 4, 5 e 6;

b)

per quanto riguarda le violazioni e i problemi di applicazione e le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

2.   Gli Stati membri si comunicano reciprocamente e comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi altra informazione a loro disposizione che possa influire sull’efficace applicazione del presente regolamento.

Articolo 13

La Commissione ha il potere di modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 14

1.   Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I

2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione alla persona fisica o giuridica, [all’entità o all’organismo di cui al paragrafo 1, incluse le ragioni dell’inserimento nell’elenco, direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni

3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo.

4.   L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

Articolo 15

1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 subito dopo il 6 marzo 2014, come pure ogni successiva modifica.

Articolo 16

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell’allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato II.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di qualsiasi successiva modifica.

3.   Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato II.

Articolo 17

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d)

a qualsiasi persona fisica, entità od organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia costituito conformemente al diritto di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona fisica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all’interno dell’Unione.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).


ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2

 

Nome

Informazioni identificative

Motivazioni

Data di inserimento nell'elenco

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

nato il 9 luglio 1950, ex Presidente dell'Ucraina

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

nato il 20 gennaio 1963, ex Ministro dell'interno

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

nato il 6 febbraio 1954, ex Procuratore generale dell'Ucraina

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

4.

Oleksandr Hryhorovych Yakymenko

nato il 22 dicembre 1964, ex Capo del servizio di sicurezza dell'Ucraina

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

5.

Andriy Volodymyrovych Portnov

nato il 27 ottobre 1973, ex Consigliere del Presidente dell'Ucraina

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

6.

Olena Leonidivna Lukash

nato il 12 novembre 1976, ex Ministro della giustizia

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

7.

Andrii Petrovych Kliuiev

nato il 12 agosto 1964, ex Capo dell'amministrazione presidenziale dell'Ucraina

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

8.

Viktor Ivanovych Ratushniak

nato il 16 ottobre 1959, ex Vice Ministro dell'interno

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

9.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

nato il 1o luglio 1973, figlio dell'ex Presidente, uomo d'affari

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

10.

Viktor Viktorovych Yanukovych

nato il 16 luglio 1981, figlio dell'ex Presidente, Membro della Verkhovna Rada (Consiglio supremo) dell'Ucraina

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

11.

Artem Viktorovych Pshonka

nato il 19 marzo 1976, figlio dell'ex Procuratore generale, Vice Capo del gruppo parlamentare del Partito delle regioni alla Verkhovna Rada dell'Ucraina

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

12.

Serhii Petrovych Kliuiev

nato il 12 agosto 1969, uomo d'affari, fratello del sig. Andrii K1iuiev

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

13.

Mykola Yanovych Azarov

nato il 17 dicembre 1947, Primo Ministro dell'Ucraina fino al gennaio 2014

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

14.

Oleksii Mykolayovych Azarov

figlio dell'ex Primo Ministro Azarov

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

15.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko

nato il 21 settembre 1985, uomo d'affari

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

16.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

nato il 28 novembre 1963, ex Ministro dell'istruzione e della scienza

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

17.

Raisa Vasylivna Bohatyriova

nato il 6 gennaio 1953, ex Ministro della sanità

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

18.

Ihor Oleksandrovych Kalinin

nato il 28 dicembre 1959, ex Consigliere del Presidente dell'Ucraina

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014


ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

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Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

SEAE 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu.


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