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Document 32017D1507

Decisione (UE) 2017/1507 della Commissione, del 28 agosto 2017, che modifica la decisione 2005/37/CE che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordinamento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione

C/2017/5803

GU L 222 del 29.8.2017, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1507/oj

29.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 222/25


DECISIONE (UE) 2017/1507 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2017

che modifica la decisione 2005/37/CE che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordinamento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (1), e in particolare l'articolo 1 della medesima,

vista la decisione 2003/862/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti della decisione 2003/861/CE relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) assicura il coordinamento delle azioni tecniche delle autorità nazionali competenti volte a proteggere le monete in euro contro la falsificazione. Il CTSE è stato istituito con decisione 2005/37/CE della Commissione (3) nell'ambito della Commissione stessa e fa capo all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

(2)

Nel 2014 la Commissione ha deciso di riorganizzare i propri servizi e di trasferire dall'OLAF alla direzione generale per gli affari economici e finanziari (DG ECFIN) le mansioni relative alla preparazione delle iniziative legislative e regolamentari della Commissione finalizzate alla protezione dell'euro contro la falsificazione e al sostegno in tale settore attraverso la formazione e l'assistenza tecnica. La decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione (4) è stata modificata per tener conto di tale cambiamento.

(3)

Dopo l'adozione della decisione 2005/37/CE sono stati adottati ulteriori atti giuridici che assegnano compiti al CTSE. Pertanto il CTSE assolve obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dal regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio (6) e dal regolamento (CE) n. 2183/2004 del Consiglio (7), e contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma «Pericle 2020» a norma del regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e del regolamento (UE) 2015/768 del Consiglio (9). Tali compiti dovrebbero essere aggiunti a quelli espressamente indicati nella decisione 2005/37/CE.

(4)

È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2005/37/CE della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione 2005/37/CE è modificata come segue:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   È istituito il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) nell'ambito della DG ECFIN a Bruxelles.

2.   Ai fini dell'applicazione della presente decisione il direttore generale della DG ECFIN ha il potere di prendere le misure necessarie e di concludere con autorità di paesi terzi e soggetti privati accordi amministrativi che consentano al CTSE di espletare i suoi compiti. Tali accordi amministrativi possono riguardare, in particolare, la comunicazione e lo scambio di informazioni tecniche.»;

2)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Il CTSE svolge i seguenti compiti:

a)

analizza e classifica tutti i nuovi tipi di monete in euro false, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1338/2001;

b)

contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma “Pericle 2020” a norma del regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

c)

svolge i compiti di cui agli articoli 4, 5, 7 e 12 del regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e agli articoli 2, 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio (*3);

d)

presta assistenza ai Centri nazionali di analisi delle monete (CNAC) e alle autorità di polizia e collabora con le autorità competenti al fine di analizzare le monete in euro false e di rafforzare la protezione.

(*1)  Regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma “Pericle 2020”) e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 1)."

(*2)  Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1)."

(*3)  Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1)»;"

3)

all'articolo 3, ultima frase, l'espressione «L'OLAF» è sostituita dall'espressione «La DG ECFIN».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44.

(2)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 45.

(3)  Decisione 2005/37/CE della Commissione, del 29 ottobre 2004, che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordinamento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 73).

(4)  Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).

(5)  Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 2183/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 7).

(8)  Regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 2015/768 del Consiglio, dell'11 maggio 2015, che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 1).


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