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Document 32017R0572

Regolamento delegato (UE) 2017/572 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specifica dei dati pre- e post-negoziazione da mettere a disposizione e del livello di disaggregazione dei dati (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2016/3206

GU L 87 del 31.3.2017, p. 142–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/572/oj

31.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/142


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/572 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2016

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specifica dei dati pre- e post-negoziazione da mettere a disposizione e del livello di disaggregazione dei dati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di ridurre i costi di acquisto delle informazioni per i partecipanti al mercato, il regolamento (UE) n. 600/2014 prescrive di rendere disponibili al pubblico dati sulla trasparenza pre- e post-negoziazione in modo disaggregato per voci separate. È necessario specificare il livello di disaggregazione con il quale le sedi dovrebbero fornire i dati. Sulla base di quanto emerge dall'esame della domanda di tali dati da parte di altre parti interessate, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione dovrebbero disaggregare i dati per classe di attività, per paese di emissione, per valuta di negoziazione dello strumento finanziario e in funzione della provenienza dei dati da aste giornaliere previste o dall'attività di contrattazione continua.

(2)

Al fine di garantire che i dati pre-negoziazione e post-negoziazione offerti corrispondano adeguatamente a quanto richiesto dai partecipanti al mercato, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione dovrebbero offrire tutte le combinazioni possibili di criteri di disaggregazione a condizioni commerciali ragionevoli.

(3)

Per taluni strumenti finanziari quali i derivati può non essere sempre possibile determinare inequivocabilmente la particolare classe di attività a cui appartiene lo strumento, in quanto ciò dipende dalle caratteristiche degli strumenti finanziari che sono considerate decisive. Analogamente, può non essere sempre possibile determinare inequivocabilmente gli altri criteri soddisfatti da un tipo di dati. Per garantire che i partecipanti al mercato che acquistano informazioni da una particolare sede di negoziazione ricevano una serie coerente di dati, è necessario prescrivere che i gestori del mercato o le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione determinino i criteri che uno strumento finanziario o un tipo di dati dovrebbe soddisfare nei casi in cui i criteri di disaggregazione non possono essere applicati in maniera inequivocabile.

(4)

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data.

(5)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(6)

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dati da fornire sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione

1.   I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono disponibili al pubblico, su richiesta, le informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 3, 4 e da 6 a 11, del regolamento (UE) n. 600/2014 fornendo dati disaggregati pre-negoziazione e post-negoziazione, conformemente ai seguenti criteri:

a)

la natura della classe di attività;

i)

azioni;

ii)

certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 600/2014;

iii)

obbligazioni e strumenti finanziari strutturati;

iv)

quote di emissioni;

v)

strumenti derivati;

b)

il paese di emissione dei titoli azionari e del debito sovrano;

c)

la valuta in cui è negoziato lo strumento finanziario;

d)

aste giornaliere previste piuttosto che contrattazione continua.

2.   Gli strumenti derivati di cui alla lettera a), punto v), sono disaggregati secondo i seguenti criteri:

a)

derivati su strumenti di capitale;

b)

derivati su tassi di interesse;

c)

derivati su crediti;

d)

derivati su cambi;

e)

derivati su merci e quote di emissioni;

f)

altri derivati.

3.   Il gestore del mercato o l'impresa di investimento che gestisce una sede di negazione stabiliscono i criteri che uno strumento finanziario o un tipo di dati deve soddisfare quando i criteri di disaggregazione di cui al paragrafo 1 o 2 non possono essere applicati in maniera inequivocabile.

4.   Il gestore del mercato o l'impresa di investimento che gestisce una sede di negoziazione applicano su richiesta i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 in tutte le combinazioni possibili.

5.   Oltre a fornire i dati in conformità dei paragrafi 1 e 2, il gestore del mercato o l'impresa di investimento che gestisce una sede di negoziazione possono offrire aggregati di dati.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dalla data di cui all'articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


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