EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0765

Regolamento (UE) n. 765/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

OJ L 237, 3.9.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 118 P. 246 - 247

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2016; abrogato da 32016R1036

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/765/oj

3.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/1


REGOLAMENTO (UE) N. 765/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 luglio 2011 l’organo di conciliazione («DSB») dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC») ha adottato la relazione dell’organo d’appello e la relazione del panel, come modificata dalla relazione dell’organo d’appello («relazioni»), nella disputa «Comunità europee — misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina» (2).

(2)

Le relazioni hanno rilevato, tra l’altro, che l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (3) («il regolamento antidumping di base») è incompatibile con l’articolo 6, paragrafo 10, con l’articolo 9, paragrafo 2 e con l’articolo 18, paragrafo 4, dell’accordo antidumping dell’OMC e con l’articolo XVI, paragrafo 4, dell’accordo OMC. Secondo l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, i singoli produttori esportatori di paesi non retti da un’economia di mercato cui non è accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento antidumping di base sono soggetti ad un’aliquota del dazio applicabile a livello nazionale tranne qualora siano in grado di dimostrare di soddisfare le condizioni per il trattamento individuale («TI») di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base.

(3)

L’organo d’appello ha rilevato che l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base contiene una presunzione secondo cui i produttori esportatori operanti in paesi non retti da un’economia di mercato non possono beneficiare del TI e che essi, per beneficiare del TI, hanno l’onere di dimostrare di aver soddifatto i criteri stabiliti dal test del TI. Secondo l’organo d’appello, gli accordi OMC rilevanti in materia non prevedono alcuna base giuridica per siffatta presunzione.

(4)

Tuttavia, l’organo d’appello ha precisato che la conformità della determinazione di un margine di dumping unico e di un dazio antiduming unico per un determinato numero di esportatori di cui all’articolo 6, paragrafo 10, e all’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo antidumping dell’OMC, dipenderà dal sussistere di situazioni che indichino che due o più esportatori, seppure giuridicamente distinti, sono in un rapporto tale da dover essere trattati come un’unica entità. Tali situazioni possono comprendere: i) l’esistenza di collegamenti societari e strutturali tra gli esportatori, quali controllo, partecipazione azionaria e gestione comuni; ii) l’esistenza di collegamenti societari e strutturali tra lo Stato e gli esportatori, quali controllo, partecipazione azionaria e gestione comuni; e iii) il controllo o un’influenza sostanziale da parte dello Stato in materia di fissazione dei prezzi e di produzione. A questo proposito, i termini che riflettono tali situazioni dovrebbero essere letti, nelle modifiche proposte all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, alla luce delle precisazioni dell’organo d’appello, senza pregiudizio per i termini di tenore identico o analogo figuranti in altre disposizioni del regolamento antidumping di base.

(5)

Il 18 agosto 2011 l’Unione ha notificato al DSB la sua intenzione di applicare le raccomandazioni e le decisioni del DSB in questa controversia in modo tale da rispettare i propri obblighi nel quadro dell’OMC.

(6)

A tal fine, occorre modificare le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 9, il paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 è sostituito dal seguente:

«5.   Il dazio antidumping viene istituito per l’importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla fonte, salvo quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati a norma del presente regolamento.

Il regolamento che istituisce misure antidumping fissa il dazio per ciascun fornitore, oppure, qualora ciò non sia possibile, per il paese fornitore interessato. I fornitori che sono giuridicamente distinti da altri fornitori o che sono giuridicamente distinti dallo Stato possono comunque essere considerati come un’unica entità ai fini della fissazione del dazio. Per l’applicazione del presente comma, si può tener conto di fattori quali l’esistenza di collegamenti strutturali o societari tra i fornitori e lo Stato o tra fornitori, il controllo o un’influenza sostanziale dello Stato in materia di fissazione dei prezzi e di produzione, o la struttura economica del paese fornitore.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a tutte le inchieste aperte ai sensi del regolamento (CE) n. 1225/2009 dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 giugno 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2012.

(2)  OMC, relazione dell’organo d’appello, AB-2011-2, WT/DS397/AB/R, 15 luglio 2011. OMC, relazione del panel, WT/DS397/R, 3 dicembre 2010.

(3)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.


Top