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Document 32007R1404
Council Regulation (EC) No 1404/2007 of 26 November 2007 fixing the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea for 2008
Regolamento (CE) n. 1404/2007 del Consiglio, del 26 novembre 2007 , che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici
Regolamento (CE) n. 1404/2007 del Consiglio, del 26 novembre 2007 , che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici
GU L 312 del 30.11.2007, p. 1–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/06/2008
30.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1404/2007 DEL CONSIGLIO
del 26 novembre 2007
che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,
visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), in particolare l’articolo 2,
visto il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock (3), in particolare l’articolo 5 e l’articolo 8, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio adotta le misure necessarie per assicurare l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca. |
(2) |
A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare i limiti di cattura per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca nonché la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri. |
(3) |
Ai fini di un’efficace gestione delle possibilità di pesca è opportuno stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca. |
(4) |
È opportuno stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera. |
(5) |
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell’assegnazione delle possibilità di pesca. |
(6) |
Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate. |
(7) |
È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate conformemente alla pertinente legislazione comunitaria e, in particolare, al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (4), al regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (5), al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (6), al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (7), al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (8), al regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (9), al regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (10), nonché al regolamento (CE) n. 1098/2007. |
(8) |
Conformemente alla dichiarazione della Commissione resa alla riunione del Consiglio dell’11 e 12 giugno 2007, è opportuno tener conto degli sforzi compiuti negli ultimi anni dagli Stati membri per adeguare le capacità delle flotte nel Mar Baltico senza pregiudicare l’obiettivo globale del regime di sforzo contemplato dal regolamento (CE) n. 1098/2007. |
(9) |
Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è opportuno che nel 2008 vengano attuate alcune misure supplementari relative alle condizioni tecniche delle attività di pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento fissa, per alcuni stock e gruppi di stock ittici del Mar Baltico, le possibilità di pesca per il 2008 e le condizioni ad esse associate cui è subordinato il loro utilizzo.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie») e alle navi battenti bandiera dei paesi terzi, e registrate in tali paesi, operanti nel Mar Baltico.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si applicano le seguenti definizioni:
a) |
«zone del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)»: le zone definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91; |
b) |
«Mar Baltico»: le divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId; |
c) |
«totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock; |
d) |
«contingente»: la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo; |
e) |
«giorno di assenza dal porto»: qualsiasi periodo continuo di 24 ore, o parte di esso, in cui la nave è fuori dal porto. |
CAPO II
POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE
Articolo 4
Limiti di cattura e loro ripartizione
I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 sono stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 5
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
1. La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura contenuta nell’allegato I non pregiudica:
a) |
gli scambi effettuati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; |
b) |
le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93; |
c) |
gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; |
d) |
i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; |
e) |
le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96. |
2. Ai fini del riporto dei contingenti al 2009, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 si può applicare, in deroga al medesimo regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitici.
Articolo 6
Condizioni applicabili alle catture principali e alle catture accessorie
1. È consentito conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura solo se:
a) |
le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure |
b) |
nel caso di specie diverse dall’aringa e dallo spratto mescolate ad altre specie, le catture sono state effettuate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 32 mm e non sono state sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco. |
2. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente o dalla quota della Comunità, fatta eccezione per le catture effettuate ai sensi del paragrafo 1, lettera b).
3. In caso di esaurimento del contingente di aringa assegnato ad uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e impegnate nelle attività di pesca cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.
4. In caso di esaurimento del contingente di spratto assegnato ad uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e impegnate nelle attività di pesca cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti spratti.
Articolo 7
Limitazioni dello sforzo di pesca
Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell’allegato II.
Articolo 8
Misure tecniche transitorie
Le misure tecniche transitorie figurano nell’allegato III.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 9
Trasmissione dei dati
Quando trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati, secondo quanto previsto dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
J. SILVA
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).
(2) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
(3) GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.
(4) GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.
(5) GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).
(6) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9).
(7) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.
(8) GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).
(9) GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2005 della Commissione (GU L 74 del 19.3.2005, pag. 5).
(10) GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 809/2007 (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 1).
ALLEGATO I
Limitazioni degli sbarchi e condizioni associate per la gestione annuale dei limiti di cattura applicabili alle navi comunitarie in zone in cui sono imposti limiti di cattura per specie e per zona
Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti.
All’interno di ogni zona gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Nelle tabelle vengono utilizzati per le diverse specie i codici seguenti:
Nome scientifico |
Codice alfa a 3 lettere |
Nome comune |
Clupea harengus |
HER |
Aringa |
Gadus morhua |
COD |
Merluzzo bianco |
Platichthys flesus |
FLE |
Passera pianuzza |
Pleuronectes platessa |
PLE |
Passera di mare |
Psetta maxima |
TUR |
Rombo chiodato |
Salmo salar |
SAL |
Salmone atlantico |
Sprattus sprattus |
SPR |
Spratto |
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|||||||
Danimarca |
6 245 |
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||||||
Germania |
24 579 |
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||||||
Finlandia |
3 |
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||||||
Polonia |
5 797 |
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||||||
Svezia |
7 926 |
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||||||
CE |
44 550 |
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||||||
TAC |
44 550 |
TAC analitico.
Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
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|||||||
Finlandia |
71 344 |
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||||||
Svezia |
15 676 |
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||||||
CE |
87 020 |
|
||||||
TAC |
87 020 |
TAC analitico.
Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
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|||||||
Danimarca |
3 358 |
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||||||
Germania |
890 |
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||||||
Estonia |
17 148 |
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||||||
Finlandia |
33 472 |
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||||||
Lettonia |
4 232 |
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||||||
Lituania |
4 456 |
|
||||||
Polonia |
38 027 |
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||||||
Svezia |
51 047 |
|
||||||
CE |
152 630 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico.
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
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|
|
|||||||
Estonia |
16 668 |
|
||||||
Lettonia |
19 426 |
|
||||||
CE |
36 094 |
|
||||||
TAC |
36 094 |
TAC analitico.
Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
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|||||||
Danimarca |
8 905 |
|
||||||
Germania |
3 542 |
|
||||||
Estonia |
868 |
|
||||||
Finlandia |
681 |
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||||||
Lettonia |
3 311 |
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||||||
Lituania |
2 181 |
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||||||
Polonia |
10 255 |
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||||||
Svezia |
9 022 |
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||||||
CE |
38 765 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico.
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
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|||||||
Danimarca |
8 390 |
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Germania |
4 102 |
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Estonia |
186 |
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Finlandia |
165 |
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Lettonia |
694 |
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||||||
Lituania |
450 |
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||||||
Polonia |
2 245 |
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||||||
Svezia |
2 989 |
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||||||
CE |
19 221 |
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||||||
TAC |
19 221 |
TAC analitico.
Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
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|||||||
Danimarca |
2 293 |
|
||||||
Germania |
255 |
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Polonia |
480 |
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Svezia |
173 |
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||||||
CE |
3 201 |
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||||||
TAC |
3 201 |
TAC precauzionale.
Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
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|||||||
Danimarca |
75 511 (1) |
|
||||||
Germania |
8 401 (1) |
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||||||
Estonia |
7 674 (1) |
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||||||
Finlandia |
94 157 (1) |
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||||||
Lettonia |
48 028 (1) |
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||||||
Lithuania |
5 646 (1) |
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||||||
Polonia |
22 907 (1) |
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Svezia |
102 068 (1) |
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||||||
CE |
364 392 (1) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico.
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
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|
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|||||||
Estonia |
1 581 (2) |
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||||||
Finlandia |
13 838 (2) |
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||||||
CE |
15 419 (2) |
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||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico.
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
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|||||||
Danimarca |
44 833 |
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||||||
Germania |
28 403 |
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||||||
Estonia |
52 060 |
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||||||
Finlandia |
23 469 |
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||||||
Lettonia |
62 877 |
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||||||
Lithuania |
22 745 |
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||||||
Polonia |
133 435 |
|
||||||
Svezia |
86 670 |
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||||||
CE |
454 492 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico.
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.
Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
|
(1) Numero di individui.
(2) Numero di individui.
ALLEGATO II
1. Limitazioni dello sforzo di pesca
1.1. |
Per le navi che battono le rispettive bandiere, gli Stati membri provvedono affinché la pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura per la tecnica della «jigging» sia autorizzata per un numero massimo di:
|
1.2. |
Il numero massimo annuo di giorni di assenza dal porto durante i quali una nave può essere presente nelle due zone di cui al punto 1.1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi di cui al punto 1.1 non può superare il numero massimo di giorni assegnato per una delle due zone. |
1.3. |
La Commissione può assegnare agli Stati membri fino a quattro giorni aggiuntivi di assenza dal porto sulla base di arresti definitivi delle attività di pesca praticate con uno degli attrezzi indicati all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1098/2007, intervenuti nelle zone interessate dal 1o gennaio 2005, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (1). |
1.4. |
Gli Stati membri che desiderano beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 1.3 presentano alla Commissione entro il 30 gennaio 2008 una richiesta in tal senso, allegando informazioni dettagliate relative agli arresti definitivi delle attività di pesca in questione. Sulla base di tale richiesta la Commissione può modificare il numero di giorni di assenza dal porto stabilito al punto 1.1 per lo Stato membro interessato, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
(1) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1198/2006 (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).
ALLEGATO III
MISURE TECNICHE TRANSITORIE
1. Restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato
1.1. |
È vietato conservare a bordo le seguenti specie di pesci catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:
|
2. In deroga al punto 1, nell’ambito della pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 105 mm o con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm, le catture accessorie di passera pianuzza e rombo chiodato possono essere conservate a bordo e sbarcate entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture conservate a bordo e sbarcate durante i periodi di divieto di cui al suddetto punto.