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Document 32007R1404

Regolamento (CE) n. 1404/2007 del Consiglio, del 26 novembre 2007 , che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

GU L 312 del 30.11.2007, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1404/oj

30.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1404/2007 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2007

che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), in particolare l’articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock (3), in particolare l’articolo 5 e l’articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio adotta le misure necessarie per assicurare l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

(2)

A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare i limiti di cattura per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca nonché la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.

(3)

Ai fini di un’efficace gestione delle possibilità di pesca è opportuno stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

(4)

È opportuno stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.

(5)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell’assegnazione delle possibilità di pesca.

(6)

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(7)

È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate conformemente alla pertinente legislazione comunitaria e, in particolare, al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (4), al regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (5), al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (6), al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (7), al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (8), al regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (9), al regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (10), nonché al regolamento (CE) n. 1098/2007.

(8)

Conformemente alla dichiarazione della Commissione resa alla riunione del Consiglio dell’11 e 12 giugno 2007, è opportuno tener conto degli sforzi compiuti negli ultimi anni dagli Stati membri per adeguare le capacità delle flotte nel Mar Baltico senza pregiudicare l’obiettivo globale del regime di sforzo contemplato dal regolamento (CE) n. 1098/2007.

(9)

Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è opportuno che nel 2008 vengano attuate alcune misure supplementari relative alle condizioni tecniche delle attività di pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock e gruppi di stock ittici del Mar Baltico, le possibilità di pesca per il 2008 e le condizioni ad esse associate cui è subordinato il loro utilizzo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie») e alle navi battenti bandiera dei paesi terzi, e registrate in tali paesi, operanti nel Mar Baltico.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si applicano le seguenti definizioni:

a)

«zone del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)»: le zone definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91;

b)

«Mar Baltico»: le divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId;

c)

«totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

d)

«contingente»: la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo;

e)

«giorno di assenza dal porto»: qualsiasi periodo continuo di 24 ore, o parte di esso, in cui la nave è fuori dal porto.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE

Articolo 4

Limiti di cattura e loro ripartizione

I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 sono stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1.   La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura contenuta nell’allegato I non pregiudica:

a)

gli scambi effettuati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

c)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)

i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)

le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

2.   Ai fini del riporto dei contingenti al 2009, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 si può applicare, in deroga al medesimo regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 6

Condizioni applicabili alle catture principali e alle catture accessorie

1.   È consentito conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura solo se:

a)

le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure

b)

nel caso di specie diverse dall’aringa e dallo spratto mescolate ad altre specie, le catture sono state effettuate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 32 mm e non sono state sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco.

2.   Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente o dalla quota della Comunità, fatta eccezione per le catture effettuate ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

3.   In caso di esaurimento del contingente di aringa assegnato ad uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e impegnate nelle attività di pesca cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

4.   In caso di esaurimento del contingente di spratto assegnato ad uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e impegnate nelle attività di pesca cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti spratti.

Articolo 7

Limitazioni dello sforzo di pesca

Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell’allegato II.

Articolo 8

Misure tecniche transitorie

Le misure tecniche transitorie figurano nell’allegato III.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Trasmissione dei dati

Quando trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati, secondo quanto previsto dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(3)  GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

(4)  GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

(5)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).

(6)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9).

(7)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

(8)  GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).

(9)  GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2005 della Commissione (GU L 74 del 19.3.2005, pag. 5).

(10)  GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 809/2007 (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 1).


ALLEGATO I

Limitazioni degli sbarchi e condizioni associate per la gestione annuale dei limiti di cattura applicabili alle navi comunitarie in zone in cui sono imposti limiti di cattura per specie e per zona

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti.

All’interno di ogni zona gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Nelle tabelle vengono utilizzati per le diverse specie i codici seguenti:

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Clupea harengus

HER

Aringa

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Platichthys flesus

FLE

Passera pianuzza

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Salmo salar

SAL

Salmone atlantico

Sprattus sprattus

SPR

Spratto


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisioni 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danimarca

6 245

 

Germania

24 579

 

Finlandia

3

 

Polonia

5 797

 

Svezia

7 926

 

CE

44 550

 

TAC

44 550

TAC analitico.
Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisioni 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlandia

71 344

 

Svezia

15 676

 

CE

87 020

 

TAC

87 020

TAC analitico.
Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Danimarca

3 358

 

Germania

890

 

Estonia

17 148

 

Finlandia

33 472

 

Lettonia

4 232

 

Lituania

4 456

 

Polonia

38 027

 

Svezia

51 047

 

CE

152 630

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico.
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Sottodivisione 28.1

HER/03D.RG

Estonia

16 668

 

Lettonia

19 426

 

CE

36 094

 

TAC

36 094

TAC analitico.
Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Sottodivisioni 25-32 (acque CE)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danimarca

8 905

 

Germania

3 542

 

Estonia

868

 

Finlandia

681

 

Lettonia

3 311

 

Lituania

2 181

 

Polonia

10 255

 

Svezia

9 022

 

CE

38 765

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico.
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Sottodivisioni 22-24 (acque CE)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danimarca

8 390

 

Germania

4 102

 

Estonia

186

 

Finlandia

165

 

Lettonia

694

 

Lituania

450

 

Polonia

2 245

 

Svezia

2 989

 

CE

19 221

 

TAC

19 221

TAC analitico.
Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

IIIbcd (acque CE)

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danimarca

2 293

 

Germania

255

 

Polonia

480

 

Svezia

173

 

CE

3 201

 

TAC

3 201

TAC precauzionale.
Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona

:

IIIbcd (acque CE), esclusa la sottodivisione 32

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danimarca

75 511  (1)

 

Germania

8 401  (1)

 

Estonia

7 674  (1)

 

Finlandia

94 157  (1)

 

Lettonia

48 028  (1)

 

Lithuania

5 646  (1)

 

Polonia

22 907  (1)

 

Svezia

102 068  (1)

 

CE

364 392  (1)

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico.
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona

:

Sottodivisione 32

SAL/3D32.

Estonia

1 581  (2)

 

Finlandia

13 838  (2)

 

CE

15 419  (2)

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico.
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie

:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona

:

IIIbcd (acque CE)

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danimarca

44 833

 

Germania

28 403

 

Estonia

52 060

 

Finlandia

23 469

 

Lettonia

62 877

 

Lithuania

22 745

 

Polonia

133 435

 

Svezia

86 670

 

CE

454 492

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico.
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.
Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)  Numero di individui.

(2)  Numero di individui.


ALLEGATO II

1.   Limitazioni dello sforzo di pesca

1.1.

Per le navi che battono le rispettive bandiere, gli Stati membri provvedono affinché la pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura per la tecnica della «jigging» sia autorizzata per un numero massimo di:

a)

223 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 22-24, ad eccezione del periodo dal 1o al 30 aprile, in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007; e

b)

178 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 25-27 e 28.2, ad eccezione del periodo dal 1o luglio al 31 agosto, in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007.

1.2.

Il numero massimo annuo di giorni di assenza dal porto durante i quali una nave può essere presente nelle due zone di cui al punto 1.1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi di cui al punto 1.1 non può superare il numero massimo di giorni assegnato per una delle due zone.

1.3.

La Commissione può assegnare agli Stati membri fino a quattro giorni aggiuntivi di assenza dal porto sulla base di arresti definitivi delle attività di pesca praticate con uno degli attrezzi indicati all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1098/2007, intervenuti nelle zone interessate dal 1o gennaio 2005, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (1).

1.4.

Gli Stati membri che desiderano beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 1.3 presentano alla Commissione entro il 30 gennaio 2008 una richiesta in tal senso, allegando informazioni dettagliate relative agli arresti definitivi delle attività di pesca in questione. Sulla base di tale richiesta la Commissione può modificare il numero di giorni di assenza dal porto stabilito al punto 1.1 per lo Stato membro interessato, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.


(1)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1198/2006 (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).


ALLEGATO III

MISURE TECNICHE TRANSITORIE

1.   Restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato

1.1.

È vietato conservare a bordo le seguenti specie di pesci catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:

Specie

Zona geografica

Periodo

Passera pianuzza (Platichthys flesus)

Sottodivisioni 26-28 e 29, a sud di 59°30′N

Sottodivisione 32

dal 15 febbraio al 15 maggio

dal 15 febbraio al 31 maggio

Rombo chiodato (Psetta maxima)

Sottodivisioni 25-26 e 28, a sud di 56°50′N

dal 1o giugno al 31 luglio

2.   In deroga al punto 1, nell’ambito della pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 105 mm o con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm, le catture accessorie di passera pianuzza e rombo chiodato possono essere conservate a bordo e sbarcate entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture conservate a bordo e sbarcate durante i periodi di divieto di cui al suddetto punto.


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