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Document 32006R0439

Regolamento (CE) n. 439/2006 della Commissione, del 16 marzo 2006 , che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originarie della Repubblica popolare cinese

GU L 80 del 17.3.2006, p. 7–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 330M del 28.11.2006, p. 269–284 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/09/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/439/oj

17.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/7


REGOLAMENTO (CE) N. 439/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2006

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Apertura

(1)

Il 25 giugno 2005 la Commissione ha annunciato, mediante un avviso («avviso di apertura») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata nel marzo 2005 dalla British Leather Confederation («denunziante») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso oltre il 70 %, della produzione comunitaria totale di cuoi e pelli scamosciati. La denuncia conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del notevole pregiudizio da esse derivante considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

2.   Parti interessate dal procedimento

(3)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura dell’inchiesta il denunziante, i produttori comunitari menzionati nella denuncia, tutti gli altri produttori comunitari noti, le autorità della RPC, i produttori esportatori, gli importatori e le associazioni notoriamente interessate. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Un esportatore della RPC e alcuni produttori e importatori della Comunità hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Hanno avuto l’opportunità di essere sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine summenzionato dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

(4)

Visto il gran numero di produttori esportatori e di importatori coinvolti nell’inchiesta, nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell’articolo 17 del regolamento di base.

(5)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, i produttori esportatori e gli importatori sono stati invitati a manifestarsi e a fornire informazioni come indicato nell’avviso di apertura. Nessun produttore esportatore si è manifestato per formulare osservazioni in merito all’eventuale selezione di un campione.

(6)

Sette importatori si sono manifestati e hanno fornito informazioni entro il termine fissato a tal fine, ma soltanto tre società erano disposte a collaborare all’inchiesta. Dato il numero limitato di importatori che hanno risposto al questionario per il campionamento e che si sono dichiarati disponibili a collaborare, si è deciso che non era necessario applicare le tecniche di campionamento. È stato inviato un questionario a tutti e tre i suddetti importatori. In seguito, tuttavia, nessun importatore ha collaborato all’inchiesta né ha inviato alla Commissione il questionario debitamente compilato. Due di essi hanno dichiarato che il prodotto in esame non rappresentava una parte importante della loro attività e che pertanto né le loro risorse disponibili in termini di personale né l’incidenza finanziaria erano tali da permettere la collaborazione all’inchiesta.

(7)

Per consentire ai produttori esportatori della RPC di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»), a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il trattamento individuale («TI»), a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha inviato i relativi formulari alle società cinesi notoriamente interessate. A tal riguardo, nessun produttore esportatore ha chiesto il trattamento TEM o TI.

(8)

Vista l’assenza di risposte da parte dei produttori esportatori della RPC, non è stato necessario selezionare un campione di produttori esportatori. Inoltre, poiché nessun produttore esportatore della RPC ha fornito le informazioni necessarie o ha chiesto il trattamento TEM o TI entro il termine fissato in conformità con il regolamento di base, è stato deciso che le conclusioni relative alla valutazione del dumping sarebbero state elaborate sulla base dell’articolo 18 del regolamento di base. Le autorità della RPC sono state informate di tale decisione e non hanno sollevato obiezioni.

(9)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Sono pervenute risposte da tre produttori comunitari menzionati nella denuncia.

(10)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione preliminare del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le seguenti società:

Produttori comunitari

Marocchinerie e Scamoscerie Italiane (MESI), Italia,

Hutchings & Harding Ltd, Regno Unito,

Beaven Ltd, Regno Unito.

(11)

In assenza di richieste di trattamento TEM o TI e vista l’esigenza di determinare il valore normale per i produttori esportatori della RPC, è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della seguente società, allo scopo di determinare il valore normale sulla base dei dati di un paese di riferimento:

Acme Sponge & Chamois Co., Inc., USA.

(12)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e la fine del PI («periodo in esame»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Considerazioni generali

(13)

I cuoi e le pelli scamosciati e gli scamosciati combinati sono solitamente prodotti con pelli di pecora o di agnello, ma anche con pelli di altri animali. Il prodotto è ottenuto da pelli alle quali è stata rimossa la grana superficiale e che, nel caso dei cuoi e delle pelli scamosciati, vengono successivamente conciate utilizzando esclusivamente olio di pesce o altri olii animali e, nel caso degli scamosciati combinati, subiscono una conciatura parziale mediante l’uso di aldeidi o altri agenti concianti e vengono successivamente trattate con olio di pesce o altri olii animali. I cuoi o le pelli ottenuti con la conciatura sono cuoi o pelli scamosciati in crosta, sottoposti solitamente ad un ulteriore processo di finitura (scarnatura) per conferire al prodotto un aspetto soffice, paragonabile a quello della pelle scamosciata. La morbidezza e la capacità di assorbimento, conferite al prodotto mediante la conciatura o la conciatura parziale con olio di pesce o altri olii animali, li rendono particolarmente idonei per la loro funzione principale, ossia le operazioni di pulizia e di lucidatura.

2.   Prodotto in esame

(14)

Il prodotto in esame è costituito da cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati, anche tagliati, inclusi i cuoi e le pelli scamosciati e gli scamosciati combinati in crosta («cuoi e pelli scamosciati»), originari della RPC («prodotto in esame»), attualmente classificabili ai codici NC 4114 10 10 e 4114 10 90. Si è constatato che tutte queste presentazioni sono sufficientemente simili da poter costituire un unico prodotto ai fini del procedimento, poiché hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e lo stesso impiego.

3.   Prodotto simile

(15)

Analizzando le informazioni messe a disposizione dal denunziante, non sono state rilevate differenze tra il prodotto in esame e i cuoi e le pelli scamosciati prodotti e venduti negli USA, scelti come paese di riferimento per determinare il valore normale per quanto riguarda la RPC.

(16)

Analizzando le informazioni messe a disposizione dal denunziante, non sono state rilevate differenze tra il prodotto in esame e i cuoi e le pelli scamosciati prodotti e venduti nella Comunità dall’industria comunitaria.

(17)

Si è quindi concluso in via provvisoria che, in conformità dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base e ai fini della presente inchiesta, i cuoi e le pelli scamosciati prodotti e venduti sul mercato interno della RPC, quelli prodotti e venduti negli USA e quelli prodotti e venduti nella Comunità dall’industria comunitaria hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e lo stesso impiego e vengono pertanto considerati simili al prodotto in esame.

C.   DUMPING

1.   Campionamento

(18)

Come spiegato al considerando 6, a causa dell’assenza di risposte da parte dei produttori esportatori nella RPC, non è stato necessario applicare le tecniche di campionamento nei confronti dei produttori esportatori della RPC.

2.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e trattamento individuale

(19)

Come spiegato al considerando 7, a causa dell’assenza di risposte e di richieste di trattamento TEM o TI, a nessun produttore esportatore della RPC è stato concesso tale trattamento.

3.   Valore normale

3.1.   Paese di riferimento

(20)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi o al valore costruito in un paese di riferimento. Nell’avviso di apertura era stato previsto di utilizzare gli USA come paese di riferimento adeguato, ai fini della determinazione del valore normale per la RPC, e le parti interessate sono state invitate a pronunciarsi su tale scelta. Le parti interessate non hanno formulato osservazioni od obiezioni a tal riguardo.

(21)

Ciononostante, attraverso contatti con le associazioni e le camere di commercio individuate nei paesi terzi, è stata esaminata l’idoneità degli altri paesi che si riteneva potessero produrre cuoi e pelli scamosciati. È emerso che nel caso del Brasile e dell’India non esisteva alcun produttore di cuoi e pelli scamosciati e che nessuno vendeva tali prodotti sul mercato interno di questi paesi. Nel caso della Turchia, le informazioni fornite da un produttore turco indicavano che il mercato interno della Turchia è di modeste dimensioni. Alla luce di quanto sopra, è stato deciso di mantenere gli USA come paese di riferimento. La Commissione ha pertanto chiesto e ottenuto la piena collaborazione da parte di un produttore statunitense.

(22)

Il mercato interno degli USA per i cuoi e le pelli scamosciati è relativamente ampio e aperto (protezione tariffaria del 3,2 %) ed è caratterizzato da un gran numero di fornitori e da un notevole volume di importazioni. Inoltre, per la fabbricazione del prodotto in esame vengono utilizzati processi analoghi a quelli della RPC.

3.2.   Determinazione del valore normale

(23)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale è stato stabilito in base alle informazioni ricevute da un produttore di un paese terzo ad economia di mercato e verificate, sulla base dei prezzi pagati o pagabili sul mercato interno degli USA, per i tipi di prodotto che risultavano essere venduti nel corso di normali operazioni commerciali.

(24)

Pertanto, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti dal produttore statunitense che ha collaborato all’inchiesta.

4.   Prezzo all’esportazione

(25)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, il prezzo all’esportazione è stato stabilito sulla base dei dati Eurostat riguardanti il volume e il valore delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario della RPC, essendo queste le migliori informazioni disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. È stato effettuato un controllo incrociato tra le informazioni utilizzate e quelle fornite da una società commerciale nella RPC. I dati forniti dalla società commerciale erano in linea con i dati statistici utilizzati come base per determinare il prezzo all’esportazione.

5.   Confronto

(26)

Il valore normale e i prezzi all’esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Laddove risultavano adeguati e suffragati da elementi di prova sottoposti a verifica, sono stati concessi opportuni adeguamenti per le differenze in termini di caratteristiche fisiche, gli sconti, i trasporti, l’assicurazione, l’imballaggio, il credito e i servizi d’assistenza.

6.   Margine di dumping

(27)

Il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. Il margine di dumping unico per l’intero paese così calcolato, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 73,5 %.

D.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione comunitaria

(28)

L’inchiesta ha rivelato che attualmente il prodotto simile viene fabbricato principalmente da otto produttori comunitari che rappresentano circa il 95 % della produzione comunitaria totale, mentre il restante 5 % viene fabbricato da alcune concerie di modeste dimensioni sparse nei vari paesi della Comunità.

2.   Definizione dell’industria comunitaria

(29)

La denuncia era sostenuta da otto produttori comunitari (sei società denunzianti e due società che sostengono la denuncia), mentre tre delle società denunzianti hanno collaborato pienamente all’inchiesta. Una società denunziante non ha fornito una riposta completa al questionario ed è stata quindi considerata come una società che non ha collaborato, sebbene abbia ribadito il suo sostegno alla denuncia. Un altro denunziante e una società che sostiene la denuncia hanno fornito soltanto informazioni limitate riguardo alla loro produzione. Entrambe sono state considerate come società che non hanno collaborato al procedimento. Le restanti due società non hanno collaborato all’inchiesta.

(30)

Le tre società che hanno collaborato rappresentano oltre il 56 % della produzione comunitaria del prodotto in esame. Si ritiene pertanto che detti produttori costituiscano l’industria comunitaria, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   Consumo nella Comunità

(31)

Il consumo è stato determinato sommando le vendite nella Comunità effettuate dai produttori comunitari che hanno collaborato, la stima delle vendite nella Comunità dei produttori comunitari che non hanno collaborato e le importazioni complessive secondo i dati Eurostat, debitamente adeguati laddove vi erano elementi di prova che dimostravano che per taluni paesi le statistiche erano incorrette. In assenza di altre fonti di informazione, le vendite dei produttori che non hanno collaborato si sono basate sulle informazioni di tre produttori che non hanno collaborato e sulla denuncia. Per quanto riguarda le importazioni, i dati Eurostat erano espressi in tonnellate; pertanto è stato applicato un tasso di conversione per esprimerli in piedi quadrati. Ciò dimostra che la domanda del prodotto in esame nella Comunità è aumentata leggermente (del 5 %) durante il periodo in esame, il che equivale ad una crescita annuale di circa l’1 %.

Consumo apparente nella Comunità

2001

2002

2003

2004

PI

Piedi quadrati (in migliaia)

19 872

20 424

21 565

20 582

20 873

Indice 2001 = 100

100

103

109

104

105

Fonte: Risposte al questionario da parte dell’industria comunitaria sottoposte a verifica; denuncia; Eurostat; informazioni fornite dai produttori che non hanno collaborato.

4.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(32)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC, basato sui dati Eurostat ed espresso in piedi quadrati utilizzando il metodo di cui al considerando 31, è aumentato da circa 2,1 milioni di piedi quadrati nel 2001 a 6,6 milioni di piedi quadrati nel PI.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Volume delle importazioni (in migliaia di piedi quadrati)

2 130

1 627

5 037

6 273

6 607

Indice 2001 = 100

100

76

236

295

310

(33)

Nel corso del periodo in esame, la quota di mercato comunitario delle importazioni originarie della RPC è passata dal 10,7 % nel 2001 al 31,7 % nel PI. Questo rapido aumento della quota di mercato si è verificato a fronte di una crescita relativamente modesta del consumo.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Quota di mercato

10,7 %

8,0 %

23,4 %

30,5 %

31,7 %

i)   Prezzi all’importazione

(34)

Le informazioni sui prezzi delle importazioni in esame sono state tratte dai dati Eurostat, sulla base dei volumi delle importazioni calcolati con il metodo descritto al considerando 31. Tali informazioni hanno rivelato che i prezzi medi cif delle importazioni originarie della RPC hanno subìto delle fluttuazioni durante il periodo in esame. Inizialmente i prezzi sono saliti del 25 % nel 2002, per poi scendere del 20 % nel 2003. Il 2004 ha registrato un aumento del 9 %, seguito da un ulteriore calo durante il PI.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Prezzi in EUR/piede quadrato di cuoi e pelli scamosciati

0,63

0,79

0,50

0,69

0,66

Indice

100

125

80

109

104

Fonte: Eurostat.

ii)   Sottoquotazione e ribasso dei prezzi

(35)

Per calcolare il livello di sottoquotazione dei prezzi durante il PI, sono stati confrontati i prezzi del prodotto in esame venduto dai produttori dell’industria comunitaria con i prezzi delle importazioni effettuate sul mercato comunitario durante il PI, applicando la media ponderata del prezzo per tutti i tipi di cuoi e pelli scamosciati, basato sui dati Eurostat. I prezzi dell’industria comunitaria sono stati adeguati a livello franco fabbrica. I prezzi delle importazioni in esame erano a livello cif, opportunamente adeguati per tener conto delle differenze in termini di qualità, dei dazi doganali e delle spese successive all’importazione.

(36)

Dal confronto è emerso che durante il PI i prodotti in esame originari della RPC sono stati venduti nella Comunità a prezzi che rappresentavano una sottoquotazione di quelli dell’industria comunitaria pari al 30 %, se espressi come percentuale di questi ultimi.

5.   Situazione economica dell’industria comunitaria

(37)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria comunitaria ha compreso una valutazione di tutti i fattori economici in rapporto con la situazione dell’industria comunitaria nel periodo in esame.

i)   Capacità di produzione, produzione e livello di utilizzo della capacità produttiva

(38)

La capacità di produzione dell’industria comunitaria è rimasta stabile durante il periodo in esame. Nel corso dello stesso periodo, l’industria comunitaria ha costantemente diminuito la sua produzione (complessivamente del 20 %) e il suo livello di utilizzo della capacità produttiva è sceso dal 71,2 % nel 2001 al 57 % nel PI.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Capacità di produzione in migliaia di piedi quadrati di cuoi e pelli scamosciati

16 754

16 754

16 754

16 754

16 754

Indice 2001 = 100

100

100

100

100

100

Produzione in migliaia di piedi quadrati di cuoi e pelli scamosciati

11 934

11 583

11 262

10 469

9 554

Indice 2001 = 100

100

97

94

88

80

Livelli di utilizzo della capacità produttiva

71,2 %

69,1 %

67,2 %

62,5 %

57,0 %

Fonte: Risposte al questionario da parte dell’industria comunitaria sottoposte a verifica.

ii)   Volume delle vendite e quota di mercato

(39)

Le vendite dell’industria comunitaria nella Comunità sono scese drasticamente (del 17 %) nel periodo in esame, passando da 8,1 milioni di piedi quadrati nel 2001 a circa 6,7 milioni di piedi quadrati nel PI, nonostante l’aumento del consumo verificatosi nello stesso periodo. Tale risultato trova pienamente riflesso nella loro quota di mercato, scesa senza interruzioni dal 41,1 % nel 2001 al 32,3 % nel PI.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Vendite dell’industria comunitaria (in migliaia di piedi quadrati)

8 163

8 166

7 478

6 423

6 746

Indice 2001 = 100

100

100

92

79

83

Quota di mercato

41,1 %

40,0 %

34,7 %

31,2 %

32,3 %

iii)   Scorte

(40)

Nella tabella seguente è indicato il volume delle scorte alla fine di ciascun periodo.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Scorte (in migliaia di piedi quadrati)

4 508

3 321

3 157

4 298

4 243

Indice 2001 = 100

100

74

70

95

94

(41)

Le scorte sono diminuite drasticamente (del 26 %) nel 2002 e sono successivamente aumentate costantemente fino al PI. Questa evoluzione è dovuta all’attività di esportazione dei produttori comunitari che hanno collaborato; dopo un cospicuo aumento nel 2002, riconducibile principalmente ad alcuni grossi contratti di vendita sul mercato statunitense, tale attività è diminuita nel 2004 e nel PI, come dimostrano i dati riportati qui di seguito.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Vendite all’esportazione dell’industria comunitaria (in migliaia di piedi quadrati)

3 068

5 273

4 817

3 825

3 283

Indice 2001 = 100

100

172

157

125

107

(42)

L’industria comunitaria ha asserito che il calo della sua attività di esportazione era dovuto in parte alla concorrenza delle esportazioni cinesi sul mercato USA. A tal riguardo, va rilevato che è stato registrato un notevole aumento delle importazioni del prodotto in esame negli USA originarie della RPC (da 780 mila piedi quadrati nel 2002 a 1 209 mila piedi quadrati nel 2004.

iv)   Crescita

(43)

La produzione dei produttori dell’industria comunitaria che hanno collaborato è diminuita del 20 % durante il periodo in esame, mentre il consumo nella Comunità è salito del 5 % nel corso dello stesso periodo e il volume delle importazioni in esame si è più che triplicato. L’industria comunitaria, quindi, ha perso parte della sua quota di mercato mentre le importazioni in esame sono riuscite ad aumentare la loro quota di mercato.

v)   Occupazione e produttività

(44)

Il livello di occupazione dell’industria comunitaria è diminuito del 6 % nel corso del periodo in esame. Durante lo stesso periodo la produttività dell’industria, misurata in termini di produzione annua per singolo lavoratore, è scesa del 15 %.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Numero di dipendenti

128

129

127

124

120

Indice 2001 = 100

100

101

99

97

94

Produttività (migliaia di piedi quadrati/persona): produzione/dipendente

93

90

89

84

79

Indice 2001 = 100

100

96

95

91

85

Fonte: Risposte al questionario da parte dell’industria comunitaria sottoposte a verifica.

vi)   Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi del mercato interno

(45)

Il prezzo medio netto di vendita dei produttori comunitari è diminuito dell’8 % tra il 2001 e il 2003, per poi risalire dell’1 % nel 2004. Durante il PI i prezzi sono scesi nuovamente del 3 %. Questa evoluzione dimostra la notevole depressione del mercato alla quale l’industria comunitaria ha dovuto far fronte durante il periodo in esame.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Prezzo medio di vendita (EUR/piede quadrato)

1,24

1,22

1,15

1,16

1,13

Indice 2001 = 100

100

98

92

93

90

Fonte: Risposte al questionario da parte dell’industria comunitaria sottoposte a verifica.

vii)   Redditività

(46)

Come dimostrano i dati riportati qui di seguito, gli utili sulle vendite nette nel mercato comunitario realizzati dall’industria comunitaria al lordo delle imposte hanno risentito del deterioramento delle condizioni di mercato.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Redditività

4,2 %

5,5 %

1,3 %

–7,6 %

–6,1 %

Fonte: Risposte al questionario da parte dell’industria comunitaria sottoposte a verifica.

(47)

L’industria comunitaria è stata redditizia nel 2001 e nel 2002. Tuttavia, a partire dal 2003 la redditività ha subìto un forte calo e registrato consistenti perdite nel 2004 e durante il PI.

viii)   Investimenti e utile sul capitale investito

(48)

Gli investimenti nella fabbricazione del prodotto in esame effettuati dai produttori dell’industria comunitaria che hanno collaborato sono saliti da circa 354 000 EUR a circa 407 000 EUR durante il periodo in esame. Tale incremento degli investimenti riguardava soprattutto la sostituzione dei beni e delle attrezzature esistenti e l’acquisto di nuove attrezzature e/o di attrezzature aggiuntive per gestire meglio la produzione esistente.

(49)

L’utile sul capitale investito dei produttori dell’industria comunitaria che hanno collaborato, un indicatore che esprime l’utile al lordo delle imposte in percentuale del valore contabile residuo medio, in apertura e chiusura dell’esercizio contabile, delle attività impiegate nella produzione del prodotto in esame, risultava positivo nel periodo 2001-2003, riflettendo così la situazione redditizia di tali produttori. Nel 2004 e nel PI l’utile sul capitale investito era negativo, il che rifletteva la loro situazione di perdita.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Investimenti in EUR

354 626

691 087

558 887

423 142

407 456

Indice 2001 = 100

100

195

158

119

115

Utile sul capitale investito

40 %

32 %

10 %

–28 %

–37 %

Fonte: Risposte al questionario da parte dell’industria comunitaria.

ix)   Capacità di reperire capitali

(50)

L’industria comunitaria ha dichiarato di non aver incontrato problemi a reperire capitali per le sue attività, né vi sono elementi che indichino l’esistenza di problemi del genere. Va osservato, tuttavia, che le perdite registrate nel 2004 e nel PI hanno creato delle condizioni piuttosto sfavorevoli a tal riguardo. Inoltre, è opportuno ricordare che le piccole imprese e le imprese a conduzione familiare, come ad esempio i produttori dell’industria comunitaria che hanno collaborato, dispongono soltanto di fonti esterne di finanziamento. Solitamente queste imprese non sono disposte ad assumere i rischi che, nel caso dei gruppi di dimensioni più grandi, sono disposte ad assumersi le case madri in un’ottica di lungo termine, ritenendo che la crisi in cui versa il settore sarà superata e che vi sarà in seguito una ripresa.

x)   Flusso di cassa

(51)

I produttori dell’industria comunitaria che hanno collaborato hanno registrato un flusso di cassa netto derivante dalle loro attività operative nel periodo 2001-2003. Tuttavia, il flusso è diventato negativo nel 2004 e nel PI, riflettendo le notevoli perdite registrate nel corso di tale periodo. Lo stesso risultato si ottiene quando il flusso di cassa viene espresso come percentuale del fatturato. Durante il periodo in esame sono state registrate variazioni significative del flusso di cassa a breve termine, dovute a variazioni nel livello delle scorte (cfr. considerando 41).

 

2001

2002

2003

2004

PI

Flusso di cassa in migliaia di EUR

988

2 608

839

–1 650

–1 567

Indice 2001 = 100

100

264

85

– 167

– 159

Fonte: Risposte al questionario da parte dei produttori dell’industria comunitaria che hanno collaborato sottoposte a verifica.

xi)   Salari

(52)

I costi salariali complessivi dei produttori dell’industria comunitaria che hanno collaborato sono rimasti relativamente stabili nel periodo in esame, ad eccezione del calo del 7 % registrato nel 2003. L’evoluzione dei livelli salariali è inferiore a quella del costo della vita.

 

2001

2002

2003

2004

PI

Salario per dipendente in EUR

27 081

27 375

25 093

27 402

27 373

Indice 2001 = 100

100

101

93

101

101

Fonte: Risposte al questionario da parte dell’industria comunitaria.

xii)   Entità del margine di dumping

(53)

Per quanto riguarda l’incidenza sull’industria comunitaria dell’entità del margine di dumping effettivo, considerando il volume e i prezzi delle importazioni dalla RPC, tale incidenza è da ritenersi significativa.

xiii)   Ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping

(54)

L’industria comunitaria non si trovava nella situazione di dover superare le conseguenze di precedenti pratiche di dumping pregiudizievole.

6.   Conclusioni relative al pregiudizio

(55)

Dall’analisi dei fattori summenzionati emerge che tra il 2001 e il PI le importazioni in dumping sono nettamente aumentate sia in termini di volume che di quota di mercato. Infatti il loro volume si è quasi triplicato durante il periodo in esame, mentre la loro quota di mercato ha raggiunto il 31,7 % durante il PI. Va inoltre osservato che, sempre durante il PI, queste importazioni rappresentavano il 72,7 % del totale delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità. Inoltre, sempre durante il PI, i prezzi di vendita praticati dall’industria comunitaria hanno subìto una notevole sottoquotazione, pari al 30 %, da parte dei prezzi delle importazioni in esame.

(56)

Durante il periodo in esame quasi tutti gli indicatori relativi al pregiudizio hanno mostrato un andamento negativo. La produzione e il tasso di utilizzo della capacità produttiva sono diminuiti (rispettivamente del 20 % e del 14 %), mentre alla luce dell’aumento del 5 % del consumo comunitario nel corso dello stesso periodo tali indicatori avrebbero dovuto mostrare un andamento piuttosto positivo. Anche il volume delle vendite e i prezzi sono diminuiti notevolmente (rispettivamente del 17 % e del 10 %).

(57)

L’industria comunitaria ha registrato una forte perdita in termini di quota di mercato nel periodo in esame, mentre il consumo totale della Comunità è passato da circa 19,8 milioni di piedi quadrati a quasi 20,9 milioni di piedi quadrati. L’industria comunitaria ha subìto un netto deterioramento della redditività (– 10 %), del flusso di cassa (– 20,6 % del fatturato) e dell’utile sul capitale investito (– 37 %).

(58)

Alla luce di quanto sopra si è concluso provvisoriamente che l’industria comunitaria ha subìto un pregiudizio notevole, caratterizzato da un considerevole ribasso dei prezzi, dal calo della redditività e dalla diminuzione dell’utile sul capitale investito, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Introduzione

(59)

Conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, si è esaminato se le importazioni in dumping originarie della RPC abbiano arrecato all’industria comunitaria un pregiudizio di portata tale da potersi definire notevole. Sono inoltre stati esaminati i fattori noti diversi dalle importazioni in dumping che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all’industria comunitaria, per assicurarsi che l’eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse attribuito alle importazioni in dumping.

2.   Effetti delle importazioni in dumping

(60)

Le importazioni dalla RPC sono aumentate notevolmente nel periodo in esame, ossia di 4,5 milioni di piedi quadrati in termini di volume e del 21 % in termini di quota di mercato. I prezzi delle importazioni originarie della RPC erano notevolmente inferiori (del 30 %) a quelli dell’industria comunitaria.

(61)

Gli effetti delle importazioni in dumping possono essere illustrati dal fatto che, nel periodo in esame, i produttori della RPC hanno aumentato la propria quota di mercato a scapito dell’industria comunitaria.

(62)

Nel complesso, tra il 2001 e il PI la quota di mercato persa dall’industria comunitaria (8,8 %) è stata totalmente assorbita dall’aumento della quota di mercato delle importazioni originarie della RPC.

(63)

La perdita della quota di mercato e il livello insufficiente dei prezzi dell’industria comunitaria hanno inoltre coinciso con la situazione pregiudizievole dell’industria caratterizzata da pesanti perdite, dal rapido deterioramento in termini di flusso di cassa e di utile sul capitale investito e da un andamento negativo dell’occupazione.

(64)

Questi fattori, associati all’incapacità dell’industria comunitaria di beneficiare della lieve crescita osservata sul mercato comunitario a causa del ribasso dei prezzi, hanno fatto sì che, nonostante gli investimenti destinati a modernizzare le strutture di produzione, essa subisse un pregiudizio notevole durante il periodo in esame. L’incremento della quota di mercato delle importazioni in dumping e il calo dei prezzi all’importazione hanno coinciso con il rapido deterioramento della situazione dell’industria comunitaria.

3.   Effetti di altri fattori

3.1.   Importazioni da altri paesi

(65)

I volumi e i prezzi delle importazioni originarie degli altri paesi principali sono riportati nella seguente tabella.

Importazioni originarie dei principali paesi terzi

2001

2002

2003

2004

PI

Turchia (in migliaia di piedi quadrati)

353

380

237

893

1 677

Prezzi medi (EUR/piede quadrato)

1,01

0,73

0,33

0,81

0,52

Altri paesi, esclusi i paesi summenzionati: volume (in migliaia di piedi quadrati)

1 732

2 078

1 933

1 825

2 485

Prezzi medi (EUR/piede quadrato)

1,14

0,93

0,79

0,91

0,60

(66)

Le importazioni originarie della Turchia sono aumentate in maniera notevole (+ 6,2 %) durante il periodo in esame in termini di quota di mercato. Tuttavia, l’inchiesta ha dimostrato che nel 2003, nel 2004 e nel PI una parte significativa di tali importazioni è stata effettuata da un produttore comunitario che ha collaborato. Una quota minore di tali importazioni è servita a completare la gamma di prodotti del suddetto produttore, mentre il resto è stato riesportato nei paesi terzi dopo essere stato ritagliato e reimballato. Pertanto, questi quantitativi non possono aver arrecato pregiudizio all’industria comunitaria. I rimanenti quantitativi importati dalla Turchia rappresentano una quota di mercato modesta e relativamente costante (circa il 2 %) durante il periodo in esame, ad eccezione del PI, quando hanno raggiunto il 6 %. I prezzi di tali quantitativi erano inferiori a quelli delle importazioni dalla RPC nel 2002, 2003 e nel PI, ma superiori nel 2001 e 2004. Alla luce di quanto sopra, si può concludere che queste importazioni potrebbero aver contribuito, anche se in maniera non significativa, al pregiudizio notevole subìto dall’industria comunitaria.

(67)

Per quanto riguarda le importazioni da paesi diversi dalla Turchia, sebbene i loro prezzi fossero inferiori a quelli dell’industria comunitaria durante il periodo in esame, essi erano di gran lunga superiori a quelli delle importazioni originarie della RPC durante l’intero periodo in esame, ad eccezione del PI. Il volume delle importazioni è passato da 1,7 milioni di piedi quadrati nel 2001 a 2,5 milioni di piedi quadrati nel PI, il che rappresenta un aumento della quota di mercato del 3,2 % durante il periodo in esame a fronte di un aumento del 21 % durante lo stesso periodo nelle importazioni originarie della RPC. Alla luce di quanto sopra, si è quindi concluso in via provvisoria che le importazioni da altri paesi terzi non potevano costituire una causa determinante della situazione di pregiudizio dell’industria comunitaria.

3.2.   Risultati registrati dagli altri produttori comunitari

(68)

La quota di mercato dei produttori comunitari del prodotto in esame che non hanno collaborato è scesa dal 40 % nel 2001 a circa il 24 % durante il PI. Durante periodo in esame il volume delle vendite di tali produttori è diminuito considerevolmente (– 36 %). Inoltre, la media dei prezzi dei produttori che non hanno collaborato ha raggiunto lo stesso livello di quella dei produttori denunzianti. Ciò fa ritenere che essi siano in una situazione simile a quella dell’industria comunitaria, ossia che abbiano subìto un pregiudizio a causa delle importazioni in dumping. Non si può pertanto concludere che altri produttori comunitari abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria comunitaria.

3.3.   Esportazioni dell’industria comunitaria

(69)

Per quanto riguarda le esportazioni dell’industria comunitaria, come risulta dalla tabella di cui al considerando 41, esse sono aumentate del 7 % durante il periodo in esame, contrariamente alle vendite sul mercato UE, che sono scese del 17 % durante lo stesso periodo. Durante il periodo in esame i prezzi delle vendite all’esportazione erano in media a un livello redditizio o di pareggio. Si è quindi concluso in via provvisoria che l’andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria non ha contribuito al pregiudizio subìto.

(70)

Non sono stati individuati nel corso dell’inchiesta né segnalati dalle parti interessate altri fattori che avrebbero potuto arrecare nello stesso periodo un pregiudizio all’industria comunitaria.

4.   Conclusioni in merito alla causa del pregiudizio

(71)

È opportuno sottolineare che in questo caso il pregiudizio consisteva principalmente nella depressione dei prezzi e nel calo delle vendite, con conseguenti perdite significative per l’industria comunitaria. Ciò ha coinciso con il rapido incremento delle importazioni dalla RPC a prezzi di dumping, notevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria. Nulla indica che gli altri fattori menzionati sopra possano aver costituito una causa significativa del notevole pregiudizio subìto dall’industria comunitaria.

(72)

Alla luce di quest’analisi, nella quale si è provveduto alle opportune separazioni e distinzioni tra gli effetti di tutti gli altri fattori noti e gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione dell’industria comunitaria, si conclude in via provvisoria che esiste un nesso causale tra le importazioni in dumping originarie della RPC e il pregiudizio notevole subìto dall’industria comunitaria.

F.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(73)

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul dumping pregiudizievole, l’istituzione di misure antidumping potesse essere contraria agli interessi della Comunità nel suo insieme. La determinazione dell’interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, cioè dell’industria comunitaria, degli importatori e degli operatori commerciali del prodotto in esame.

(74)

Al fine di valutare l’interesse della Comunità, la Commissione ha analizzato i probabili effetti dell’istituzione o della non istituzione di misure antidumping nei confronti degli operatori economici interessati.

1.   Interesse dell’industria comunitaria

(75)

L’industria comunitaria è composta principalmente da piccole società. Attualmente l’attività produttiva equivale solamente al 57 % della capacità di produzione.

(76)

L’istituzione delle misure dovrebbe, secondo le previsioni, prevenire un’ulteriore distorsione del mercato e un nuovo deterioramento dei prezzi. Le misure consentirebbero all’industria comunitaria di aumentare le vendite e recuperare la quota di mercato persa, applicando dei prezzi di vendita che coprirebbero le spese garantendo nel contempo un margine di profitto. In conclusione, si prevede che soprattutto la diminuzione dei costi unitari (dovuta a una maggiore utilizzazione della capacità, attraverso l’aumento delle vendite, e di conseguenza a un incremento di produttività) e, in misura minore, un lieve aumento dei prezzi consentiranno all’industria comunitaria di migliorare la sua situazione finanziaria.

(77)

Se invece le misure antidumping non saranno istituite, è probabile che prosegua l’andamento negativo della situazione finanziaria dell’industria comunitaria. L’industria comunitaria si trova in difficoltà soprattutto a causa della perdita di entrate dovuta al ribasso dei prezzi, alla diminuzione della quota di mercato e alle consistenti perdite. Si può anzi affermare che, qualora le misure antidumping non venissero istituite, dato il calo delle entrate e il pregiudizio notevole subiti durante il PI, con ogni probabilità la situazione finanziaria dell’industria comunitaria peggiorerà ulteriormente. Alla fine si dovranno quindi operare tagli alla produzione e si dovranno chiudere gli impianti di produzione, con conseguenti rischi per l’occupazione e per gli investimenti nella Comunità.

(78)

Si è pertanto concluso in via provvisoria che l’istituzione di misure antidumping consentirebbe all’industria comunitaria di superare le conseguenze del dumping pregiudizievole subite e sarebbe nell’interesse dell’industria stessa.

2.   Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti della Comunità

(79)

Come accennato nel considerando 6, tre importatori si sono manifestati dopo l’apertura dell’inchiesta, ma si sono successivamente rifiutati di collaborare. Nessuno di essi ha formulato un parere in merito all’eventuale istituzione di misure. Non è stato pertanto possibile eseguire una valutazione completa dei possibili effetti dell’istituzione o non istituzione delle misure. Occorre inoltre ricordare che la finalità delle misure antidumping non è quella di impedire le importazioni, ma di assicurare che non vengano realizzate a prezzi di dumping che arrecano pregiudizio. Dal momento che le importazioni a prezzi equi potranno comunque entrare nel mercato comunitario e dato che, inoltre, si continuerà ad importare prodotti dai paesi terzi, è probabile che l’eventuale istituzione di misure antidumping sulle importazioni oggetto di dumping non inciderà in misura sostanziale sull’attività tradizionale degli importatori. Inoltre, va ricordato che le osservazioni formulate dagli importatori che si sono detti contrari all’istituzione di misure non erano suffragate da prove e sono pertanto state respinte.

(80)

Di conseguenza, si può concludere in via provvisoria che i probabili effetti dell’istituzione delle misure antidumping sugli importatori/operatori commerciali indipendenti non sarebbero significativi.

3.   Interesse degli utilizzatori e dei consumatori

(81)

Nessuna associazione di utilizzatori o di consumatori si è manifestata entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Data l’assenza di collaborazione di queste parti, si può concludere in via provvisoria che l’istituzione di eventuali misure antidumping non dovrebbe incidere in misura eccessiva sulla loro situazione. Oltre a ciò, il numero elevato di produttori nella Comunità e le importazioni dagli altri paesi terzi garantiranno agli utilizzatori e ai dettaglianti di poter continuare a disporre di un’ampia scelta tra diversi fornitori del prodotto in esame a prezzi ragionevoli. Le misure determineranno probabilmente un aumento dei prezzi a vantaggio dell’industria comunitaria, consentendo a quest’ultima di tornare ad un livello ragionevole di redditività. Tuttavia, tale aumento non dovrebbe essere notevole, poiché l’esistenza di considerevoli importazioni a prezzi competitivi provenienti da altri paesi impedirà all’industria comunitaria di aumentare i propri prezzi in maniera eccessiva.

4.   Conclusioni in merito all’interesse della Comunità

(82)

Alla luce di quanto sopra, si è concluso in via provvisoria che non vi sono motivi convincenti per non istituire misure nel presente caso e che l’applicazione di misure non sarebbe contraria all’interesse della Comunità.

G.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(83)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all’interesse della Comunità, si ritiene opportuno adottare misure provvisorie, al fine di impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino ulteriore pregiudizio all’industria comunitaria.

(84)

Il livello delle misure provvisorie dovrebbe essere sufficiente ad eliminare gli effetti pregiudizievoli subiti dall’industria comunitaria a causa delle importazioni in dumping, senza tuttavia superare i margini di dumping accertati. In sede di calcolo dell’importo del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all’industria comunitaria di coprire i propri costi e ottenere complessivamente un utile al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza delle importazioni in dumping.

(85)

Si ritiene che nel periodo 2001-2002 le condizioni della concorrenza sul mercato comunitario fossero normali e cioè che l’industria comunitaria, in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli, abbia realizzato un margine di profitto normale pari, in media, al 5 %. Pertanto, sulla base delle informazioni disponibili, è stato accertato in via preliminare che un margine di profitto del 5 % sul fatturato poteva essere considerato un livello adeguato che l’industria comunitaria poteva prevedere di ottenere in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli.

(86)

Il livello di aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato in base ad un confronto, allo stesso stadio commerciale, tra la media ponderata dei prezzi all’importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall’industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando il prezzo di vendita applicato da ciascun produttore dell’industria comunitaria in funzione del punto di pareggio e aggiungendo a tale prezzo il suddetto margine di utile. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore totale all’importazione cif.

(87)

Il livello di eliminazione del pregiudizio calcolato sulla base di tali elementi era pari al 62 %.

2.   Misure provvisorie

(88)

Alla luce di quanto sopra, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originarie della RPC debbano essere istituiti dazi antidumping provvisori al livello di eliminazione del pregiudizio riscontrato, essendo quest’ultimo inferiore al margine di dumping rilevato.

H.   DISPOSIZIONI FINALI

(89)

Ai fini di una buona gestione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro i termini specificati nell’avviso di apertura possano presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere un’audizione. Va inoltre precisato che tutte le risultanze riguardanti l’istituzione dei dazi ed elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell’adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati, anche tagliati, inclusi i cuoi e le pelli scamosciati e gli scamosciati combinati in crosta originari della Repubblica popolare cinese, classificabili ai codici NC 4114 10 10 e 4114 10 90.

2.   L’aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati da tutte le società della Repubblica popolare cinese è del 62 %.

3.   L’immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono formulare osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 154 del 25.6.2005, pag. 12.


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