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Document 32005D0496

2005/496/CE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 2005, recante modifica della decisione 97/757/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Madagascar, per quanto concerne l'autorità competente e il modello del certificato sanitario [notificata con il numero C(2005) 2513] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 183 del 14.7.2005, p. 84–87 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 207–210 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrog. impl. da 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/496/oj

14.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/84


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2005

recante modifica della decisione 97/757/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Madagascar, per quanto concerne l'autorità competente e il modello del certificato sanitario

[notificata con il numero C(2005) 2513]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/496/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo quanto stabilito dalla decisione 97/757/CE della Commissione (2), la «Direction des Services vétérinaires (DSV) du Ministère de l'Elevage» è l'autorità competente in Madagascar per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

(2)

A seguito di una ristrutturazione dell'amministrazione malgascia, l'autorità competente è ora la «Direction de la Santé Animale et du Phytosanitaire (DSAPS) du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP)».

(3)

Questa nuova autorità è in grado di vigilare efficacemente sull'applicazione della normativa vigente.

(4)

La DSAPS ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative alla sorveglianza e al controllo sanitario dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilite dalla direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.

(5)

Occorre pertanto modificare la decisione 97/757/CE.

(6)

È opportuno che la presente decisione venga applicata dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, così da disporre del periodo di transizione necessario.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/757/CE è così modificata:

1)

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La “Direction de la Santé Animale et du Phytosanitaire (DSAPS) du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP)” è l'autorità competente in Madagascar per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE.»

2)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dal Madagascar devono soddisfare le seguenti condizioni:

1)

ciascuna partita è accompagnata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente compilato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

2)

i prodotti provengono dagli stabilimenti, dalle navi officina, dai depositi frigoriferi riconosciuti o dalle navi congelatrici registrate che figurano nell'elenco di cui all'allegato B;

3)

ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili la dicitura “MADAGASCAR” e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.»

3)

All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DSAPS-MAEP, nonché il timbro ufficiale del medesimo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture che figurano nel certificato.»

4)

L'allegato A è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 28 agosto 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 307 del 12.11.1997, pag. 33.


ALLEGATO

«ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca provenienti dal Madagascar e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

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