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Document 32005D0219
2005/219/EC: Commission Decision of 11 March 2005 amending Decision 97/296/EC drawing up the list of third countries from which the import of fishery products is authorised for human consumption, with respect to Saudi Arabia (notified under document number C(2005) 564) (Text with EEA relevance)
2005/219/CE: Decisione della Commissione, dell’11 marzo 2005, recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, per quanto concerne l'Arabia Saudita [notificata con il numero C(2005) 564] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2005/219/CE: Decisione della Commissione, dell’11 marzo 2005, recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, per quanto concerne l'Arabia Saudita [notificata con il numero C(2005) 564] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 69 del 16.3.2005, p. 55–58
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 272M del 18.10.2005, p. 174–177
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 17/11/2006; abrog. impl. da 32006D0766
16.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/55 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’11 marzo 2005
recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, per quanto concerne l'Arabia Saudita
[notificata con il numero C(2005) 564]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/219/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 97/296/CE della Commissione, del 22 aprile 1997, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (2), elenca i paesi e i territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato della citata decisione elenca i nomi dei paesi e dei territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (3), mentre la parte II di detto allegato elenca i paesi e i territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE. |
(2) |
La decisione 2005/218/CE della Commissione (4) stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dall'Arabia Saudita. Questo paese dovrebbe pertanto essere aggiunto all'elenco di cui alla parte I dell'allegato della decisione 97/296/CE. |
(3) |
A fini di chiarezza, è opportuno sostituire integralmente gli elenchi in questione. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 97/296/CE. |
(5) |
La decisione dovrebbe applicarsi dalla stessa data stabilita per la decisione 2005/218/CE per quanto concerne le importazioni di prodotti della pesca provenienti dall'Arabia Saudita. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della presente decisione sostituisce l'allegato della decisione 97/296/CE.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 19 marzo 2005.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).
(2) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/71/CE (GU L 28 dell’1.2.2005, pag. 45).
(3) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(4) Cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana
I. Paesi e territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CE
AE— EMIRATI ARABI UNITI
AG— ANTIGUA E BARBUDA
AL— ALBANIA
AN— ANTILLE OLANDESI
AR— ARGENTINA
AU— AUSTRALIA
BD— BANGLADESH
BG— BULGARIA
BR— BRASILE
BZ— BELIZE
CA— CANADA
CH— SVIZZERA
CI— COSTA D'AVORIO
CL— CILE
CN— CINA
CO— COLOMBIA
CR— COSTA RICA
CS— SERBIA e MONTENEGRO (1)
CU— CUBA
CV— CAPO VERDE
EC— ECUADOR
EG— EGITTO
FK— ISOLE FALKLAND
GA— GABON
GH— GHANA
GL— GROENLANDIA
GM— GAMBIA
GN— GUINEA CONAKRY
GT— GUATEMALA
GY— GUIANA
HK— HONG KONG
HN— HONDURAS
HR— CROAZIA
ID— INDONESIA
IN— INDIA
IR— IRAN
JM— GIAMAICA
JP— GIAPPONE
KE— KENYA
KR— COREA DEL SUD
KZ— KAZAKSTAN
LK— SRI LANKA
MA— MOROCCO
MG— MADAGASCAR
MR— MAURITANIA
MU— MAURIZIO
MV— MALDIVE
MX— MESSICO
MY— MALESIA
MZ— MOZAMBICO
NA— NAMIBIA
NC— NUOVA CALEDONIA
NG— NIGERIA
NI— NICARAGUA
NZ— NUOVA ZELANDA
OM— OMAN
PA— PANAMA
PE— PERÙ
PG— PAPUA NUOVA GUINEA
PH— FILIPPINE
PF— POLINESIA FRANCESE
PM— SAINT-PIERRE E MIQUELON
PK— PAKISTAN
RO— ROMANIA
RU— RUSSIA
SA— ARABIA SAUDITA
SC— SEICELLE
SG— SINGAPORE
SN— SENEGAL
SR— SURINAME
SV— EL SALVADOR
TH— THAILANDIA
TN— TUNISIA
TR— TURCHIA
TW— TAIWAN
TZ— TANZANIA
UG— UGANDA
UY— URUGUAY
VE— VENEZUELA
VN— VIETNAM
YE— YEMEN
YT— MAYOTTE
ZA— SUDAFRICA
ZW— ZIMBABWE.
II. Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE
AM— ARMENIA (2)
AO— ANGOLA
AZ— AZERBAIGIAN (3)
BJ— BENIN
BS— BAHAMAS
BY— BIELORUSSIA
CG— REPUBBLICA DEL CONGO (4)
CM— CAMERUN
DZ— ALGERIA
ER— ERITREA
FJ— FIGI
GD— GRENADA
IL— ISRAELE
MM— MYANMAR
SB— ISOLE SALOMONE
SH— SANT'ELENA
TG— TOGO
US— STATI UNITI D'AMERICA.»
(1) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
(2) Autorizzato unicamente per le importazioni di gamberi vivi (Astacus leptodactylus) destinati al consumo umano diretto.
(3) Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.
(4) Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.