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Document 32005D0219

2005/219/CE: Decisione della Commissione, dell’11 marzo 2005, recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, per quanto concerne l'Arabia Saudita [notificata con il numero C(2005) 564] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 69 del 16.3.2005, p. 55–58 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 272M del 18.10.2005, p. 174–177 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/11/2006; abrog. impl. da 32006D0766

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/219/oj

16.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/55


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 marzo 2005

recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, per quanto concerne l'Arabia Saudita

[notificata con il numero C(2005) 564]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/219/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 97/296/CE della Commissione, del 22 aprile 1997, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (2), elenca i paesi e i territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato della citata decisione elenca i nomi dei paesi e dei territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (3), mentre la parte II di detto allegato elenca i paesi e i territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE.

(2)

La decisione 2005/218/CE della Commissione (4) stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dall'Arabia Saudita. Questo paese dovrebbe pertanto essere aggiunto all'elenco di cui alla parte I dell'allegato della decisione 97/296/CE.

(3)

A fini di chiarezza, è opportuno sostituire integralmente gli elenchi in questione.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 97/296/CE.

(5)

La decisione dovrebbe applicarsi dalla stessa data stabilita per la decisione 2005/218/CE per quanto concerne le importazioni di prodotti della pesca provenienti dall'Arabia Saudita.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della presente decisione sostituisce l'allegato della decisione 97/296/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 19 marzo 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

(2)  GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/71/CE (GU L 28 dell’1.2.2005, pag. 45).

(3)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(4)  Cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana

I.   Paesi e territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CE

AE— EMIRATI ARABI UNITI

AG— ANTIGUA E BARBUDA

AL— ALBANIA

AN— ANTILLE OLANDESI

AR— ARGENTINA

AU— AUSTRALIA

BD— BANGLADESH

BG— BULGARIA

BR— BRASILE

BZ— BELIZE

CA— CANADA

CH— SVIZZERA

CI— COSTA D'AVORIO

CL— CILE

CN— CINA

CO— COLOMBIA

CR— COSTA RICA

CS— SERBIA e MONTENEGRO (1)

CU— CUBA

CV— CAPO VERDE

EC— ECUADOR

EG— EGITTO

FK— ISOLE FALKLAND

GA— GABON

GH— GHANA

GL— GROENLANDIA

GM— GAMBIA

GN— GUINEA CONAKRY

GT— GUATEMALA

GY— GUIANA

HK— HONG KONG

HN— HONDURAS

HR— CROAZIA

ID— INDONESIA

IN— INDIA

IR— IRAN

JM— GIAMAICA

JP— GIAPPONE

KE— KENYA

KR— COREA DEL SUD

KZ— KAZAKSTAN

LK— SRI LANKA

MA— MOROCCO

MG— MADAGASCAR

MR— MAURITANIA

MU— MAURIZIO

MV— MALDIVE

MX— MESSICO

MY— MALESIA

MZ— MOZAMBICO

NA— NAMIBIA

NC— NUOVA CALEDONIA

NG— NIGERIA

NI— NICARAGUA

NZ— NUOVA ZELANDA

OM— OMAN

PA— PANAMA

PE— PERÙ

PG— PAPUA NUOVA GUINEA

PH— FILIPPINE

PF— POLINESIA FRANCESE

PM— SAINT-PIERRE E MIQUELON

PK— PAKISTAN

RO— ROMANIA

RU— RUSSIA

SA— ARABIA SAUDITA

SC— SEICELLE

SG— SINGAPORE

SN— SENEGAL

SR— SURINAME

SV— EL SALVADOR

TH— THAILANDIA

TN— TUNISIA

TR— TURCHIA

TW— TAIWAN

TZ— TANZANIA

UG— UGANDA

UY— URUGUAY

VE— VENEZUELA

VN— VIETNAM

YE— YEMEN

YT— MAYOTTE

ZA— SUDAFRICA

ZW— ZIMBABWE.

II.   Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE

AM— ARMENIA (2)

AO— ANGOLA

AZ— AZERBAIGIAN (3)

BJ— BENIN

BS— BAHAMAS

BY— BIELORUSSIA

CG— REPUBBLICA DEL CONGO (4)

CM— CAMERUN

DZ— ALGERIA

ER— ERITREA

FJ— FIGI

GD— GRENADA

IL— ISRAELE

MM— MYANMAR

SB— ISOLE SALOMONE

SH— SANT'ELENA

TG— TOGO

US— STATI UNITI D'AMERICA.»


(1)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(2)  Autorizzato unicamente per le importazioni di gamberi vivi (Astacus leptodactylus) destinati al consumo umano diretto.

(3)  Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.

(4)  Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.


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