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Document 32002D0188

2002/188/GAI: Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2002, avente ad oggetto misure di controllo e sanzioni penali relative alla nuova droga sintetica PMMA

GU L 63 del 6.3.2002, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/188/oj

32002D0188

2002/188/GAI: Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2002, avente ad oggetto misure di controllo e sanzioni penali relative alla nuova droga sintetica PMMA

Gazzetta ufficiale n. L 063 del 06/03/2002 pag. 0014 - 0014


Decisione del Consiglio

del 28 febbraio 2002

avente ad oggetto misure di controllo e sanzioni penali relative alla nuova droga sintetica PMMA

(2002/188/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

vista l'azione comune 97/396/GAI, del 16 giugno 1997, riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

vista l'iniziativa della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Una relazione sulla valutazione del rischio rappresentato dalla PMMA (parametossimetilamfetamina o N-metil-1-(4-metossifenil)-2-aminopropano) è stata elaborata, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'azione comune 97/396/GAI, in occasione di una riunione convocata dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) sotto gli auspici del suo comitato scientifico.

(2) Attualmente, la PMMA è soggetta a controlli a norma della legislazione nazionale di quattro Stati membri.

(3) La PMMA non figura attualmente in nessuno degli elenchi contenuti nella convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope. La PMMA presenta dei rischi per la salute delle persone e potrebbe costituire una minaccia per la salute pubblica. La PMMA è un'anfetamina molto simile alla PMA, che è stata inserita nell'elenco I della convenzione delle Nazioni Unite del 1971. La PMMA non ha alcun valore terapeutico.

(4) Nell'Unione europea la PMMA è sempre stata consumata assieme alla PMA sotto forma di pastiglie con il nome di "Ecstasy" (MDMA). Non esiste un mercato di consumo a sé stante né della PMMA né della PMA.

(5) All'uso della PMMA in combinazione con la PMA sono stati ascritti tre decessi nella Comunità europea. Esperimenti sugli animali indicano che il margine tra dose attiva e dose letale è molto ristretto ed esiste pertanto un elevato rischio di tossicità acuta per l'uomo con possibili conseguenze letali. La PMMA sembra dimostrare una tossicità analoga a quella di PMA e MDMA.

(6) In quattro Stati membri è stata accertata l'esistenza di traffico e distribuzione della PMMA e tre di essi dispongono di informazioni sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata nel traffico di PMMA/PMA. In 29 operazioni sono state sequestrate 18870 pillole contenenti PMMA. Nella Comunità europea non si registra una produzione di PMMA su larga scala. Due laboratori sono stati posti sotto sequestro nei paesi dell'Europa orientale, ma sembra che la produzione della sostanza in tali paesi avvenga tuttora.

(7) Occorre che gli Stati membri sottopongano la PMMA a misure di controllo ed a sanzioni penali previste dalla loro legislazione nazionale, in conformità degli obblighi che ad essi incombono in forza della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope, per quanto attiene alle sostanze riportate negli elenchi I e II della medesima,

DECIDE:

Articolo 1

Gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di sottoporre la PMMA (parametossimetilamfetamina o N-metil-1-(4-(metossifenil)-2-aminopropano) a misure di controllo ed a sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale in conformità degli obblighi che ad essi incombono in forza della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope, per quanto attiene alle sostanze riportate negli elenchi I e II della medesima.

Articolo 2

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, dell'azione comune 97/396/GAI gli Stati membri prendono le misure di cui all'articolo 1 della presente decisione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri comunicano al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione le misure che sono state adottate.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Essa ha effetto il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Acebes Paniagua

(1) GU L 167 del 25.6.1997, pag. 1.

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