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Document 22002D0118

2002/118/CE: Decisione n. 3/2001 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, del 29 giugno 2001, che adotta i termini e le condizioni di partecipazione della Repubblica di Ungheria al programma Cultura 2000

GU L 45 del 15.2.2002, p. 38–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/118(1)/oj

22002D0118

2002/118/CE: Decisione n. 3/2001 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, del 29 giugno 2001, che adotta i termini e le condizioni di partecipazione della Repubblica di Ungheria al programma Cultura 2000

Gazzetta ufficiale n. L 045 del 15/02/2002 pag. 0038 - 0040


Decisione n. 3/2001 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra

del 29 giugno 2001

che adotta i termini e le condizioni di partecipazione della Repubblica di Ungheria al programma Cultura 2000

(2002/118/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra(1), relativo alla partecipazione dell'Ungheria ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'articolo 1 del protocollo aggiuntivo, l'Ungheria può partecipare a programmi quadro comunitari, programmi specifici, progetti e altre azioni, in particolare nel campo della cultura.

(2) In virtù dell'articolo 2 di tale protocollo, i termini e le condizioni di partecipazione dell'Ungheria in questo settore sono decisi dal Consiglio di associazione,

DECIDE:

Articolo 1

L'Ungheria partecipa al programma Cultura 2000 secondo i termini e le condizioni di cui agli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione.

Essa si applica per la durata del programma Cultura 2000, a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 2001.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

J. Martonyi

(1) GU L 317 del 30.12.1995, pag. 30.

ALLEGATO I

Termini e condizioni di partecipazione della Repubblica di Ungheria al programma Cultura 2000

1. L'Ungheria partecipa alle attività del programma Cultura 2000 (qui di seguito denominato "il programma") in conformità, qualora non diversamente previsto dalla presente decisione, di obiettivi, criteri, procedure e scadenze stabiliti dalla decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che stabilisce il programma(1).

2. Per partecipare al programma, l'Ungheria versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea secondo le modalità di cui all'allegato II. Se del caso, al fine di tenere conto degli sviluppi del programma o dell'evoluzione della capacità di assorbimento dell'Ungheria, il comitato di associazione è autorizzato ad adattare tale contributo al fine di evitare squilibri di bilancio in sede di attuazione del programma.

3. I termini e le condizioni di presentazione, valutazione e selezione delle candidature di istituzioni, organizzazioni e singoli ammissibili di Ungheria sono gli stessi che si applicano a istituzioni, organizzazioni e singoli ammissibili della Comunità. In sede di nomina di esperti indipendenti in virtù delle relative disposizioni della decisione che stabilisce il programma, la Commissione può prendere in considerazione esperti ungheresi che la assistano nella valutazione dei progetti.

4. Al fine di assicurare la dimensione comunitaria del programma, per poter essere ammessi a beneficiare di un sostegno finanziario della Comunità, i progetti e le attività dovranno prevedere almeno un socio di uno degli Stati membri della Comunità.

5. L'importo massimo del sostegno finanziario alle attività dei punti di contatto culturale non supera il 50 % dello stanziamento complessivo per le attività.

6. Fatte salve le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee in relazione con il monitoraggio e la valutazione del programma ai sensi dell'articolo 8 della decisione n. 508/2000/CE, la partecipazione dell'Ungheria al programma sarà monitorata in permanenza da un partenariato fra la Commissione delle Comunità europee e l'Ungheria. L'Ungheria presenterà alla Commissione i relativi rapporti e parteciperà ad altre attività specifiche stabilite dalla Comunità in tale contesto.

7. In conformità del regolamento finanziario della Comunità, gli accordi contrattuali stipulati con o da enti ungheresi prevedono lo svolgimento di verifiche e controlli finanziari da parte, o sotto l'egida, della Commissione e della Corte dei conti. Per quanto riguarda i controlli finanziari, questi ultimi possono avere l'intento di controllare le entrate e le spese di tali enti in relazione con i loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. In uno spirito di cooperazione e reciproco interesse, le competenti autorità ungheresi forniscono ogni fattibile e ragionevole assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'espletamento di tali verifiche e controlli.

8. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 5 della decisione n. 508/2000/CE, i rappresentanti dell'Ungheria partecipano in veste di osservatori al comitato di gestione per i punti che li riguardano. Il comitato si riunisce senza i rappresentanti dell'Ungheria per quanto riguarda il resto dei punti, come pure in occasione della votazione.

9. La lingua utilizzata in ogni tipo di contatto con la Commissione per quanto riguarda la procedura di candidatura, i contratti, la presentazione dei rapporti o altri accordi amministrativi del programma è una delle lingue ufficiali della Comunità.

10. La Comunità e l'Ungheria possono porre fine alle attività di cui alla presente decisione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. Progetti e attività in corso al momento della risoluzione degli accordi contrattuali continuano fino alla loro ultimazione alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

(1) GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1.

ALLEGATO II

Contributo finanziario della Repubblica di Ungheria a Cultura 2000

1. Il contributo finanziario che l'Ungheria dovrà versare al bilancio generale dell'Unione europea per partecipare al programma sarà il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. L'Ungheria verserà il predetto contributo in parte dal proprio bilancio nazionale e in parte dagli stanziamenti del programma nazionale PHARE per l'Ungheria. In base ad una procedura separata di programmazione PHARE, i fondi PHARE richiesti saranno trasferiti all'Ungheria mediante un memorandum di finanziamento separato. Con la parte proveniente dal bilancio statale ungherese, questi stanziamenti costituiranno il contributo nazionale dell'Ungheria, a partire dal quale essa effettuerà i versamenti corrispondenti alle richieste di finanziamento annuale della Commissione.

3. Gli stanziamenti PHARE saranno richiesti conformemente al seguente calendario:

>SPAZIO PER TABELLA>

La parte rimanente del contributo dell'Ungheria proverrà dal bilancio dello Stato ungherese.

4. Il regolamento finanziario che si applica al bilancio generale delle Comunità europee si applica in particolare alla gestione del contributo dell'Ungheria.

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da rappresentanti ed esperti dell'Ungheria a fini di partecipazione in veste di osservatori al lavoro del comitato di cui all'allegato I, punto 8 o ad altre riunioni relative all'attuazione del programma sono rimborsate dalla Commissione sulla stessa base e in conformità delle procedure attualmente in vigore per gli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.

5. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione ed all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà all'Ungheria una richiesta di finanziamento corrispondente al contributo di quest'ultima al programma in virtù della presente decisione.

Il contributo è espresso in euro ed è versato su un conto bancario in euro della Commissione.

L'Ungheria verserà il suo contributo conformemente alla richiesta di finanziamento:

- entro il 1o maggio per la parte finanziata dal bilancio nazionale, a condizione che la Commissione trasmetta la richiesta di finanziamento entro il 1o aprile, oppure entro e non oltre un mese dopo l'invio della richiesta di finanziamento se quest'ultima è trasmessa più tardi,

- entro il 1o maggio per la parte finanziata da PHARE, a condizione che i relativi importi siano stati inviati all'Ungheria entro tale termine, oppure entro e non oltre un periodo di 30 giorni dopo che i fondi sono stati versati all'Ungheria.

Eventuali ritardi di versamento del contributo comportano il pagamento di interessi da parte dell'Ungheria per la parte dovuta a decorrere dal termine stabilito. Il tasso di interesse corrisponde al tasso applicato dalla Banca centrale europea, alla data stabilita, per le sue operazioni in euro, maggiorato dell'1,5 %.

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