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Document 32002R0278

Regolamento (CE) n. 278/2002 della Commissione, del 14 febbraio 2002, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 9/2002

GU L 45 del 15.2.2002, p. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/278/oj

32002R0278

Regolamento (CE) n. 278/2002 della Commissione, del 14 febbraio 2002, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 9/2002

Gazzetta ufficiale n. L 045 del 15/02/2002 pag. 0030 - 0030


Regolamento (CE) n. 278/2002 della Commissione

del 14 febbraio 2002

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 9/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 9/2002 della Commissione(3).

(2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000(5), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dall'8 al 14 febbraio 2002 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 9/2002, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 25,78 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 157000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 3 del 5.1.2002, pag. 29.

(4) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

(5) GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

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