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Document 31998L0049

Direttiva 98/49/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea

GU L 209 del 25.7.1998, p. 46–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/49/oj

31998L0049

Direttiva 98/49/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea

Gazzetta ufficiale n. L 209 del 25/07/1998 pag. 0046 - 0049


DIRETTIVA 98/49/CE DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1998 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che la libera circolazione delle persone è una delle libertà fondamentali della Comunità; che il trattato prevede che il Consiglio, con deliberazione unanime, adotti in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori;

(2) considerando che la protezione sociale dei lavoratori è garantita da regimi legali di sicurezza sociale integrati da regimi complementari di sicurezza sociale;

(3) considerando che la legislazione già adottata dal Consiglio al fine di proteggere i diritti previdenziali dei lavoratori che si spostano all'interno della Comunità e dei loro familiari, in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (4), e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (5), riguarda unicamente i regimi pensionistici legali; che il sistema di coordinamento previsto in tali regolamenti non si estende ai regimi pensionistici complementari, a eccezione dei regimi coperti dal termine «legislazione» quale definita nell'articolo 1, lettera j), primo comma del regolamento (CEE) n. 1408/71, o per i quali uno Stato membro fa una dichiarazione ai sensi di detto articolo;

(4) considerando che il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la scelta dei provvedimenti più appropriati per il conseguimento dell'obiettivo dell'articolo 51 del trattato; che il sistema di coordinamento previsto nei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 e, in particolare, le regole in materia di cumulo non sono appropriati per i regimi pensionistici complementari, a eccezione dei regimi coperti dal termine «legislazione» quale definita nell'articolo 1, lettera j), primo comma del regolamento (CEE) n. 1408/71, o per i quali uno Stato membro fa una dichiarazione ai sensi di detto articolo, e che dovrebbero pertanto essere assoggettati a misure specifiche, la prima delle quali è la presente direttiva, per tener conto della loro natura speciale e delle loro caratteristiche, come pure della diversità di tali regimi negli e tra gli Stati membri;

(5) considerando che nessuna pensione o prestazione dovrebbe essere simultaneamente assoggettata alle disposizioni della presente direttiva e a quelle dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 e che, quindi, non può essere assoggettato alle disposizioni della presente direttiva alcun regime pensionistico complementare rientrante nell'ambito di applicazione di tali regolamenti in virtù di una dichiarazione all'uopo fatta da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 1, lettera j) del regolamento (CEE) n. 1408/71;

(6) considerando che nella raccomandazione 92/442/CEE, del 27 luglio 1992, relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale (6), il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri di «favorire, qualora necessario, la messa a punto delle condizioni di acquisizione dei diritti alla pensione di quiescenza, in particolare alla pensione complementare, al fine di eliminare gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori dipendenti»;

(7) considerando che si può contribuire al conseguimento di tale obiettivo riservando ai lavoratori che si spostano, o il cui luogo di lavoro si sposta da uno Stato membro ad un altro, un trattamento, per quanto concerne la tutela dei loro diritti a pensione complementare, uguale a quello riservato ai lavoratori che rimangono all'interno del medesimo Stato membro o il cui luogo di lavoro cambia ma rimane all'interno del medesimo Stato membro;

(8) considerando che la libertà di circolazione delle persone, che è uno dei diritti fondamentali sanciti nel trattato, non è limitata ai lavoratori subordinati ma si applica anche ai lavoratori autonomi;

(9) considerando che il trattato non prevede competenze diverse da quelle di cui all'articolo 235 per adottare appropriate disposizioni in materia di sicurezza sociale dei lavoratori autonomi;

(10) considerando che, al fine di rendere effettivo l'esercizio del diritto alla libera circolazione, i lavoratori e gli altri aventi diritto dovrebbero disporre di talune garanzie di parità di trattamento in merito al mantenimento dei diritti a pensione acquisiti derivanti da regimi pensionistici complementari;

(11) considerando che gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che le prestazioni nell'ambito di regimi pensionistici complementari vengano erogate agli iscritti e agli ex iscritti, nonché agli altri aventi diritto ai sensi di tali regimi pensionistici in tutti gli Stati membri, dal momento che qualunque restrizione alla libera circolazione dei pagamenti e dei capitali è vietata dall'articolo 73 B del trattato;

(12) considerando che, per facilitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione, le normative nazionali dovrebbero, ove necessario, essere adattate affinché sia possibile continuare a versare contributi ad un regime pensionistico complementare riconosciuto in uno Stato membro da parte o per conto di lavoratori distaccati in un altro Stato membro, ai sensi del titolo II del regolamento (CE) n. 1408/71;

(13) considerando che al riguardo il trattato esige non solo l'abolizione di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità tra lavoratori degli Stati membri, ma altresì l'eliminazione di ogni provvedimento nazionale che possa impedire o rendere meno agevole l'esercizio, da parte di tali lavoratori, delle libertà fondamentali garantite dal trattato, quali interpretate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in successive sentenze;

(14) considerando che i lavoratori che esercitano il loro diritto alla libera circolazione dovrebbero essere adeguatamente informati dai datori di lavoro, dagli amministratori o da altri responsabili della gestione dei regimi pensionistici complementari, in particolare in merito alle scelte ed alle alternative loro offerte;

(15) considerando che la presente direttiva lascia impregiudicate le legislazioni degli Stati membri in materia di azione collettiva intesa a difendere gli interessi professionali;

(16) considerando che, vista la diversità dei regimi complementari di sicurezza sociale, la Comunità dovrebbe definire unicamente un quadro generale di obiettivi e che, pertanto, una direttiva risulta lo strumento giuridico adeguato;

(17) considerando che, in conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti nell'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi della presente direttiva non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario; che la presente direttiva non va al di là di ciò che è necessario per raggiungere detti obiettivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Obiettivo della presente direttiva è tutelare i diritti degli iscritti a regimi pensionistici complementari che si spostano da uno Stato membro all'altro, contribuendo così alla rimozione degli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi all'interno della Comunità. Tale tutela riguarda i diritti a pensione a titolo di regimi pensionistici complementari sia volontari sia obbligatori, ad eccezione dei regimi disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1408/71.

Articolo 2

La presente direttiva si applica agli iscritti a regimi pensionistici complementari e agli altri aventi diritto a titolo di tali regimi che hanno acquisito o stanno acquisendo diritti in uno o più Stati membri.

CAPO II

DEFINIZIONI

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «pensione complementare» le pensioni di anzianità e, ove previsto dalle norme di un regime pensionistico complementare stabilite in conformità delle legislazioni e delle prassi nazionali, le prestazioni di invalidità e di reversibilità destinate a integrare o a sostituire le prestazioni erogate dai regimi legali di sicurezza sociale per gli stessi casi;

b) «regimi pensionistici complementari», tutti i regimi pensionistici di categoria stabiliti in conformità delle legislazioni e delle prassi nazionali, come contratti di assicurazione di gruppo, regimi a ripartizione convenuti da uno o più rami o settori, regimi basati su fondi pensione o promesse di pensione garantite da riserve contabili, o qualsiasi sistema collettivo o altro sistema analogo, intesi a fornire una pensione complementare a lavoratori subordinati o autonomi;

c) «diritti a pensione», tutte le prestazioni alle quali hanno diritto, ai sensi delle disposizioni di un regime pensionistico complementare e - se applicabile - ai sensi della normativa nazionale, gli iscritti a tale regime e altri aventi diritto;

d) «diritti a pensione acquisiti», diritti a prestazioni conseguiti dopo aver soddisfatto le condizioni stabilite da un regime di pensione complementare e - se applicabile - ai sensi della normativa nazionale;

e) «lavoratore distaccato», persona che è distaccata per lavoro in un altro Stato membro e che ai sensi del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 continua ad essere soggetta alla legislazione dello Stato membro di origine; «distacco» va inteso nello stesso senso;

f) «contributo», qualsiasi versamento fatto o ritenuto fatto ad un regime pensionistico complementare.

CAPO III

MISURE DI PROTEZIONE DEI DIRITTI A PENSIONE COMPLEMENTARE DI LAVORATORI CHE SI SPOSTANO ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ

Articolo 4

Parità di trattamento nel mantenimento dei diritti a pensione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare il mantenimento dei diritti a pensione acquisiti dagli iscritti ad un regime pensionistico complementare nei confronti dei quali non vengono più versati contributi per il fatto di spostarsi da uno Stato membro ad un altro, nella stessa misura riservata agli iscritti nei confronti dei quali i contributi non vengono più versati, ma che restano nel primo Stato membro. Il presente articolo si applica anche alle altre persone aventi diritto a titolo delle norme del regime pensionistico complementare in questione.

Articolo 5

Pagamenti transfrontalieri

Gli Stati membri assicurano che negli altri Stati membri i regimi pensionistici complementari eroghino agli iscritti, nonché agli altri aventi diritto a titolo di tali regimi, tutte le prestazioni dovute in base a detti regimi, al netto delle imposte e delle spese di transazione eventualmente applicabili.

Articolo 6

Contributi a regimi pensionistici complementari versati da e per conto di lavoratori distaccati

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire che i contributi ad un regime pensionistico complementare con sede in uno Stato membro continuino ad essere versati da o per conto del lavoratore distaccato che è iscritto a detto regime, durante il periodo del suo distacco in un altro Stato membro.

2. Qualora in base al paragrafo 1 i contributi continuino ad essere versati ad un regime pensionistico complementare in uno Stato membro, il lavoratore distaccato e - se applicabile - il suo datore di lavoro sono esentati da qualsiasi obbligo di versare contributi ad un regime pensionistico complementare in un altro Stato membro.

Articolo 7

Informazione degli iscritti

Gli Stati membri adottano misure per far sì che i datori di lavoro, gli amministratori o altri responsabili della gestione di un regime pensionistico complementare informino adeguatamente gli iscritti dei loro diritti a pensione e delle altre possibilità offerte loro dal regime complementare, quando si spostano in un altro Stato membro. Tali informazioni corrispondono almeno a quelle fornite agli iscritti al regime nei confronti dei quali i contributi non vengono più versati, ma che restano nello stesso Stato membro.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Gli Stati membri possono stabilire che le disposizioni dell'articolo 6 si applichino unicamente ai distacchi che iniziano il o dopo il 25 luglio 2001.

Articolo 9

Gli Stati membri introducono nei loro ordinamenti giuridici interni i provvedimenti necessari per consentire alle persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione delle disposizioni della presente direttiva di far valere i loro diritti in via giurisdizionale, previo eventuale ricorso ad altre autorità competenti.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 36 mesi dalla sua entrata in vigore o garantiscono che entro tale data le parti sociali introducano le disposizioni necessarie tramite accordi. Essi sono tenuti ad adottare le misure che consentano loro in ogni momento di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva e le comunicano immediatamente alla Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri indicano alla Commissione le autorità nazionali da contattare per quanto riguarda l'applicazione della presente direttiva.

2. Entro il 25 gennaio 2002 gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nell'ambito contemplato dalla presente direttiva.

3. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

La relazione illustra l'applicazione della presente direttiva e, se del caso, propone gli emendamenti che dovessero risultare necessari.

Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. COOK

(1) GU C 5 del 9. 1. 1998, pag. 4.

(2) GU C 152 del 18. 5. 1998.

(3) GU C 157 del 25. 5. 1998, pag. 26.

(4) GU L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1223/98 (GU L 168 del 13. 6. 1998, pag. 1).

(5) GU L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1223/98 (GU L 168 del 13. 6. 1998, pag. 1).

(6) GU L 245 del 26. 8. 1992, pag. 49.

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