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Document 31998R1611

Regolamento (CE) n. 1611/98 della Commissione del 24 luglio 1998 che autorizza la trasformazione in alcole delle uve da tavola ritirate dal mercato nel corso della campagna 1998/1999

GU L 209 del 25.7.1998, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1611/oj

31998R1611

Regolamento (CE) n. 1611/98 della Commissione del 24 luglio 1998 che autorizza la trasformazione in alcole delle uve da tavola ritirate dal mercato nel corso della campagna 1998/1999

Gazzetta ufficiale n. L 209 del 25/07/1998 pag. 0023 - 0024


REGOLAMENTO (CE) N. 1611/98 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1998 che autorizza la trasformazione in alcole delle uve da tavola ritirate dal mercato nel corso della campagna 1998/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 (2), in particolare gli articoli 23, 30 e 57,

considerando che il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2087/97 (4), prevede il divieto di vinificazione per le varietà di uve classificate come uve da tavola a partire dal 1° agosto 1997; che la soppressione di questo possibile sbocco alternativo per le uve da tavola crea non poche difficoltà sul mercato degli ortofrutticoli freschi in talune regioni della Comunità nelle quali, in precedenza, ingenti quantità di uve da tavola erano destinate alla vinificazione, seguita da distillazione; che tali difficoltà rischiano di tradursi in un forte incremento dei ritiri, senza alcuna possibilità di smaltimento dei prodotti per le organizzazioni di produttori interessate, che appare pertanto giustificato adottare una misura transitoria nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli freschi, colpita da tali difficoltà;

considerando che per un periodo transitorio è necessario dare agli Stati membri la facoltà di distillare l'uva da tavola ritirata dal mercato; che l'uva deve essere distillata da distillerie riconosciute, che offrono le garanzie necessarie sotto il profilo degli impianti tecnici e dei controlli; che occorre adottare disposizioni per i casi in cui le distillerie riconosciute non siano in grado di trattare direttamente le uve;

considerando che occorre adottare misure atte a garantire l'efficacia dei controlli, onde evitare che le uve ritirate dal mercato vengano utilizzate per la vinificazione o come prodotto fermentato nel settore vitivinicolo; che tali misure consistono in restrizioni relative al trasporto delle uve ritirate e nell'aggiunta di rivelatori che consentano l'identificazione delle uve e ne impediscono l'impiego nel settore vitivinicolo; che è altresì necessario disporre che l'alcole ottenuto dalla distillazione delle uve in esame sia denaturato e possa essere commercializzato soltanto in settori diversi da quello agricolo o delle bevande spiritose;

considerando che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare la parità di accesso a tutti gli operatori interessati mediante adeguate procedure, quali le gare o le aste pubbliche; che essi devono altresì evitare che si producano distorsioni sul mercato del vino e dell'alcole; che devono infine provvedere al controllo del procedimento di estrazione dell'alcole;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1998/1999 alle condizioni previste dal presente regolamento è autorizzata la trasformazione in alcole con una gradazione superiore all'80 % vol, ottenuto mediante distillazione, delle uve da tavola ritirate dal mercato in applicazione dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Articolo 2

Le uve da tavola ritirate dal mercato e destinate alla trasformazione in alcole devono essere distillate entro la fine della campagna 1998/1999.

Articolo 3

1. Le uve da tavola di cui all'articolo 1 sono conferite a distillerie riconosciute. Qualora le distillerie riconosciute non siano in grado di trattare direttamente le uve, lo Stato membro interessato può autorizzare il trattamento preventivo di tali uve in idonei impianti riconosciuti, sotto controllo ufficiale. In tal caso lo Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i prodotti distillati ottenuti da tale pretrattamento siano conferiti a distillerie riconosciute alle condizioni previste dal presente regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle distillerie e degli idonei impianti riconosciuti.

3. Le distillerie riconosciute procedono alla distillazione in alcole delle uve da tavola e dei prodotti distillati loro conferiti in applicazione del paragrafo 1, nel rispetto del disposto dell'articolo 5 e sotto controllo ufficiale.

Articolo 4

1. Le uve da tavola ritirate dal mercato e destinate alla distillazione possono circolare solo per il trasporto ad una distilleria riconosciuta o ad un idoneo impianto riconosciuto.

2. Alle uve da tavola ritirate dal mercato è aggiunto un rivelatore, autorizzato dalle vigenti disposizioni nazionali, destinato a permetterne l'identificazione in qualsiasi momento e ad impedirne l'impiego nel settore vitivinicolo.

Articolo 5

1. L'alcole ottenuto dalla distillazione delle uve da tavola è denaturato non appena ottenuto mediante l'aggiunta dei denaturanti a tal fine previsti dal regolamento (CEE) n. 3199/93 (5).

2. L'alcole ottenuto con la suddetta distillazione non può essere destinato ad uso alimentare o utilizzato nel settore delle bevande spiritose.

Articolo 6

L'alcole ottenuto dalle uve da tavola ritirate dal mercato non può beneficiare di alcun finanziamento comunitario.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie:

- a garantire la parità di accesso degli operatori all'azione prevista dal presente regolamento; a tal fine essi possono ricorrere ad una procedura di gara o di asta pubblica e

- a evitare distorsioni sul mercato del vino e dell'alcole.

2. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie a garantire il controllo del procedimento di estrazione dell'alcole a partire dalle uve da tavola ritirate dal mercato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

(2) GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.

(3) GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(4) GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 1.

(5) GU L 288 del 23. 11. 1993, pag. 12.

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