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Document 31997R1311

Regolamento (CE) n. 1311/97 della Commissione dell'8 luglio 1997 recante terza modifica del regolamento (CE) n. 2177/96 che prevede l'apertura, per la campagna 1996/97, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87

GU L 180 del 9.7.1997, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1311/oj

31997R1311

Regolamento (CE) n. 1311/97 della Commissione dell'8 luglio 1997 recante terza modifica del regolamento (CE) n. 2177/96 che prevede l'apertura, per la campagna 1996/97, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 09/07/1997 pag. 0007 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 1311/97 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 1997 recante terza modifica del regolamento (CE) n. 2177/96 che prevede l'apertura, per la campagna 1996/97, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 536/97 (2), in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando che le autorità amministrative di talune regioni viticole hanno incontrato difficoltà insuperabili per rispettare il termine previsto per l'approvazione dei contratti e delle dichiarazioni di distillazione di cui al regolamento (CE) n. 2177/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 814/97 (4); che, per questo motivo, è necessario rinviare il termine di approvazione dei contratti e quello entro il quale devono essere comunicati alla Commissione i volumi contrattuali di vino, rispettivamente fino al 5 giugno e fino al 15 giugno 1997;

considerando che le distillerie di alcune regioni viticole incontrano gravi difficoltà per rispettare i termini previsti dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2177/96 per la consegna dei vini; che, per questo motivo, è necessario rinviare la data di consegna dei vini fino al 31 luglio 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2177/96 è modificato come segue:

1. All'articolo 1 ter, paragrafo 3, la data del «16 maggio 1997» è sostituita dal «5 giugno 1997» e la data del «23 maggio 1997» è sostituita dal «15 giugno 1997».

2. All'articolo 2, paragrafo 2, la data del «15 giugno 1997» è sostituita dal «31 luglio 1997».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 83 del 25. 3. 1997, pag. 5.

(3) GU n. L 291 del 14. 11. 1996, pag. 17.

(4) GU n. L 116 del 6. 5. 1997, pag. 21.

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