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Document 31996R1217

Regolamento (CE) n. 1217/96 della Commissione del 28 giugno 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1477/95 recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round nel settore dell'olio d'oliva

GU L 161 del 29.6.1996, p. 50–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1217/oj

31996R1217

Regolamento (CE) n. 1217/96 della Commissione del 28 giugno 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1477/95 recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round nel settore dell'olio d'oliva

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 29/06/1996 pag. 0050 - 0050


REGOLAMENTO (CE) N. 1217/96 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1477/95 recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1477/95 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 666/96 (3), alle importazioni di olio d'oliva si applica un dazio a tasso ridotto per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;

considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1997 dal regolamento (CE) n. 1193/96 del Consiglio, del 26 giugno 1996, recante proroga del periodo per l'adozione delle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (4);

considerando che la situazione del mercato in base alla quale è stata adottata la misura transitoria di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1477/95 è rimasta invariata; che di conseguenza occorre mantenere per tali prodotti un'aliquota di dazio ridotta fino alla fine della campagna 1995/1996; che la deroga di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1477/95 resta in vigore; che, in attesa dell'adozione di misure definitive da parte del Consiglio, è opportuno prorogare tali misure fino al 31 ottobre 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1477/95 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, la data del «30 giugno 1996» è sostituita dal «31 ottobre 1996»;

2) all'articolo 5, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica dal 1° luglio 1995 al 31 ottobre 1996.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(2) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 37.

(3) GU n. L 92 del 13. 4. 1996, pag. 9.

(4) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

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