EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1459

REGOLAMENTO (CE) N. 1459/94 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1994 che stabilisce, per il periodo dal 1o luglio 1994 al 28 febbraio 1995, i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d' oltremare che beneficiano dell' aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 455/94

GU L 158 del 25.6.1994, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1459/oj

31994R1459

REGOLAMENTO (CE) N. 1459/94 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1994 che stabilisce, per il periodo dal 1o luglio 1994 al 28 febbraio 1995, i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d' oltremare che beneficiano dell' aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 455/94

Gazzetta ufficiale n. L 158 del 25/06/1994 pag. 0003 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 58 pag. 0148
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 58 pag. 0148


REGOLAMENTO (CE) N. 1459/94 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1994 che stabilisce, per il periodo dal 1o luglio 1994 al 28 febbraio 1995, i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare che beneficiano dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 455/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86 prevede la concessione di un aiuto per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e raffinato in una raffineria situata nelle regioni europee della Comunità, limitatamente a quantitativi da determinare in base alle regioni di destinazione in causa e, separatamente, secondo la loro provenienza; che detti quantitativi devono essere determinati in base ad un bilancio di approvvigionamento comunitario in zucchero greggio;

considerando che si potrà disporre di dati definitivi circa la produzione complessiva del dipartimento francese della Riunione per la campagna di commercializzazione 1994/1995 soltanto verso la fine del gennaio 1995; che, di conseguenza, è opportuno prevedere, in una prima fase, una ripartizione dei quantitativi sufficiente da permettere l'approvvigionamento delle raffinerie considerate nel periodo dal 1o luglio 1994 al 28 febbraio 1995;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1786/93 (4) e (CE) n. 455/94 (5) della Commissione hanno stabilito i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare, per la campagna di commercializzazione 1993/1994, che beneficiano dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86; che non è stato possibile raffinare in tempo tutti questi quantitativi ma, dato che vanno considerati come scorte, essi possono beneficiare dell'aiuto alla raffinazione per il 1994/1995; che occorre disporre l'applicazione dell'aiuto alla raffinazione a tali quantitativi imputandoli ai quantitativi stabiliti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1786/93 e nell'allegato del regolamento (CE) 455/94 per la campagna di commercializzazione 1993/1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di zucchero di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2225/86 sono fissati, per il periodo dal 1o luglio 1994 al 28 febbraio 1995, conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Ai quantitativi di zucchero greggio che fanno parte dei quantitativi contemplati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1786/93 e nell'allegato del regolamento (CE) n. 455/94, raffinati a decorrere dal 1o luglio 1994, si applica l'aiuto alla raffinazione in vigore nella campagna di commercializzazione 1994/1995 a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86. Detti quantitativi raffinati sono imputati ai quantitativi stabiliti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1786/93 e nell'allegato del regolamento (CE) n. 455/94, per la campagna di commercializzazione 1993/1994.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

(3) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.

(4) GU n. L 163 del 6. 7. 1993, pag. 11.

(5) GU n. L 57 dell'1. 3. 1994, pag. 48.

ALLEGATO

Quantitativi di zucchero greggio di canna, espressi in 1 000 t di zucchero bianco (Periodo dal 1o luglio 1994 al 28 febbraio 1995)

"" ID="1">1. Riunione> ID="2">158> ID="3">0> ID="4">0> ID="5">0"> ID="1">2. Guadalupa e Martinica> ID="2">3> ID="3">0> ID="4">0> ID="5">0">

Top