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Document 31994R1459
Commission Regulation (EC) No 1459/94 of 24 June 1994 determining for the period 1 July 1994 to 28 February 1995 the quantities of raw sugar produced in the French overseas departments on which the refining aid specified in Council Regulation (EEC) No 2225/86 may be granted and amending Regulation (EC) No 455/94
REGOLAMENTO (CE) N. 1459/94 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1994 che stabilisce, per il periodo dal 1o luglio 1994 al 28 febbraio 1995, i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d' oltremare che beneficiano dell' aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 455/94
REGOLAMENTO (CE) N. 1459/94 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1994 che stabilisce, per il periodo dal 1o luglio 1994 al 28 febbraio 1995, i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d' oltremare che beneficiano dell' aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 455/94
GU L 158 del 25.6.1994, p. 3–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1995
REGOLAMENTO (CE) N. 1459/94 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1994 che stabilisce, per il periodo dal 1o luglio 1994 al 28 febbraio 1995, i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d' oltremare che beneficiano dell' aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 455/94
Gazzetta ufficiale n. L 158 del 25/06/1994 pag. 0003 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 58 pag. 0148
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 58 pag. 0148
REGOLAMENTO (CE) N. 1459/94 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1994 che stabilisce, per il periodo dal 1o luglio 1994 al 28 febbraio 1995, i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare che beneficiano dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 455/94 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, visto il regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86 prevede la concessione di un aiuto per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e raffinato in una raffineria situata nelle regioni europee della Comunità, limitatamente a quantitativi da determinare in base alle regioni di destinazione in causa e, separatamente, secondo la loro provenienza; che detti quantitativi devono essere determinati in base ad un bilancio di approvvigionamento comunitario in zucchero greggio; considerando che si potrà disporre di dati definitivi circa la produzione complessiva del dipartimento francese della Riunione per la campagna di commercializzazione 1994/1995 soltanto verso la fine del gennaio 1995; che, di conseguenza, è opportuno prevedere, in una prima fase, una ripartizione dei quantitativi sufficiente da permettere l'approvvigionamento delle raffinerie considerate nel periodo dal 1o luglio 1994 al 28 febbraio 1995; considerando che i regolamenti (CEE) n. 1786/93 (4) e (CE) n. 455/94 (5) della Commissione hanno stabilito i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare, per la campagna di commercializzazione 1993/1994, che beneficiano dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86; che non è stato possibile raffinare in tempo tutti questi quantitativi ma, dato che vanno considerati come scorte, essi possono beneficiare dell'aiuto alla raffinazione per il 1994/1995; che occorre disporre l'applicazione dell'aiuto alla raffinazione a tali quantitativi imputandoli ai quantitativi stabiliti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1786/93 e nell'allegato del regolamento (CE) 455/94 per la campagna di commercializzazione 1993/1994; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I quantitativi di zucchero di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2225/86 sono fissati, per il periodo dal 1o luglio 1994 al 28 febbraio 1995, conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Ai quantitativi di zucchero greggio che fanno parte dei quantitativi contemplati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1786/93 e nell'allegato del regolamento (CE) n. 455/94, raffinati a decorrere dal 1o luglio 1994, si applica l'aiuto alla raffinazione in vigore nella campagna di commercializzazione 1994/1995 a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86. Detti quantitativi raffinati sono imputati ai quantitativi stabiliti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1786/93 e nell'allegato del regolamento (CE) n. 455/94, per la campagna di commercializzazione 1993/1994. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7. (3) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7. (4) GU n. L 163 del 6. 7. 1993, pag. 11. (5) GU n. L 57 dell'1. 3. 1994, pag. 48. ALLEGATO Quantitativi di zucchero greggio di canna, espressi in 1 000 t di zucchero bianco (Periodo dal 1o luglio 1994 al 28 febbraio 1995) "" ID="1">1. Riunione> ID="2">158> ID="3">0> ID="4">0> ID="5">0"> ID="1">2. Guadalupa e Martinica> ID="2">3> ID="3">0> ID="4">0> ID="5">0">