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Document E1994C0504(01)

REGOLAMENTO INTERNO DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

GU L 113 del 4.5.1994, p. 19–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017; abrogato da E2018C0503(01) e E2021C0520(02)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/1994/504/oj

E1994C0504(01)

REGOLAMENTO INTERNO DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Gazzetta ufficiale n. L 113 del 04/05/1994 pag. 0019 - 0021


REGOLAMENTO INTERNO DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'articolo 108, paragrafo 1 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e l'Accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 13,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Articolo 1

I membri dell'Autorità di vigilanza EFTA costituiscono un Collegio che agisce collettivamente in conformità del presente regolamento.

Articolo 2

Nell'espletamento delle sue funzioni il Collegio è assistito da otto uffici, costituiti da un segretariato esecutivo, cinque direzioni, un servizio giuridico e dall'amministrazione.

Il Collegio stabilisce un elenco delle attribuzioni nel quale le attività degli uffici sono definite precisamente, in modo da ridurre al minimo le sovrapposizioni e il duplice impiego.

Articolo 3

Gli uffici lavorano in stretta cooperazione.

Prima di sottoporre una proposta all'approvazione del Collegio, l'ufficio competente consulta gli altri uffici interessati per le loro attribuzioni o per la natura della materia. Il servizio giuridico viene consultato in merito alle proposte di atti giuridici e alle disposizioni che possono avere conseguenze giuridiche. L'amministrazione viene consultata in merito alle proposte che possono incidere sul bilancio.

L'ufficio responsabile di una proposta cerca di raggiungere un accordo con l'ufficio/gli uffici consultato/i su un'unica proposta. In caso di disaccordo, le opinioni divergenti espresse dall'ufficio/dagli uffici consultato/i sono menzionate nell'atto con il quale la proposta viene presentata al Collegio.

Articolo 4

Il Collegio può istituire gruppi di lavoro interdisciplinari per l'esame di questioni particolari. Esso designa il presidente e definisce il mandato e le modalità di funzionamento del gruppo di lavoro.

CAPO II

RIUNIONI DEL COLLEGIO

Articolo 5

Le riunioni del Collegio sono convocate dal presidente.

Il Collegio si riunisce, di norma, almeno una volta alla settimana. Esso si riunisce inoltre ogni volta che se ne presenti la necessità.

Articolo 6

Il presidente prepara il progetto di ordine del giorno delle riunioni. Ogni argomento di cui un membro proponga la discussione viene iscritto nel progetto di ordine del giorno.

Salvo decisione contraria, il progetto di ordine del giorno e i necessari documenti di lavoro sono distribuiti ai membri almeno tre giorni lavorativi prima della riunione.

Se un membro lo richiede, il Collegio può rinviare ad una riunione successiva la discussione di un argomento iscritto nel progetto di ordine del giorno, a meno che il rinvio possa impedire al Collegio, a causa di termini impartiti, di deliberare sulla materia.

In sede di riunione, sulla base del progetto di ordine del giorno e delle richieste di modifica dello stesso, il Collegio approva l'ordine del giorno. Esso può decidere all'unanimità di discutere un argomento non iscritto nell'ordine del giorno o per il quale i necessari documenti di lavoro non siano stati distribuiti entro il termine stabilito.

Articolo 7

Le riunioni del Collegio sono presiedute dal presidente.

Articolo 8

Le riunioni del Collegio sono valide se sono presenti tre membri.

Articolo 9

Le riunioni del Collegio non sono pubbliche. Le discussioni hanno carattere riservato.

Articolo 10

Salvo decisione contraria del Collegio, il segretario esecutivo assiste alle riunioni.

Il presidente può, di sua iniziativa o su richiesta di un membro, invitare funzionari dell'Autorità di vigilanza EFTA ad assistere in tutto o in parte ad una riunione e a prendere la parola.

In via eccezionale, il Collegio può decidere di ascoltare qualsiasi altra persona.

Articolo 11

Di ogni riunione del Collegio viene redatto un processo verbale.

I progetti dei processi verbali sono sottoposti all'approvazione dei membri nel corso di una riunione successiva. I processi verbali approvati vengono autenticati dalle firme del presidente e del segretario esecutivo.

CAPO III

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Articolo 12

Gli atti dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottati nelle riunioni del Collegio, mediante procedimento scritto, conformemente all'articolo 14, o mediante delegazione, conformemente all'articolo 15.

Articolo 13

Per l'adozione di un atto in sede di riunione del Collegio sono necessari almeno tre voti favorevoli.

Articolo 14

Su proposta di un membro il Collegio può adottare un atto mediante procedimento scritto.

A tal fine, il testo della proposta viene comunicato per iscritto a tutti i membri, i quali dispongono di un termine di almeno cinque giorni lavorativi o, in casi eccezionali, previa autorizzazione del presidente, di almeno tre giorni lavorativi per presentare le loro osservazioni.

Nel corso del procedimento scritto, ogni membro può chiedere che la proposta sia discussa in una riunione del Collegio. In tal caso l'argomento è iscritto all'ordine del giorno della riunione successiva. Se, alla luce del disposto dell'articolo 6, non si può procedere ad una deliberazione in materia in tale riunione, l'argomento viene iscritto all'ordine del giorno della riunione seguente.

Una volta accertato che la proposta è stata portata a conoscenza di tutti i membri, la proposta si intende approvata dal Collegio allo scadere del termine assegnato per la presentazione di osservazioni, purché, entro tale termine, almeno tre membri si siano espressi a favore della proposta e non sia stata presentata alcuna richiesta di discussione in sede di riunione. L'approvazione viene registrata nel processo verbale della riunione successiva.

Articolo 15

Nel pieno rispetto del principio di responsabilità collegiale, il Collegio può delegare ad un membro l'adozione, a suo nome e sotto suo controllo, di provvedimenti di gestione o di amministrazione chiaramente definiti nonché del testo definitivo di un atto il cui contenuto essenziale sia già stato definito dal Collegio. Prima di periodi nei quali non sarà presente un numero di membri sufficienti per costituire il quorum deliberante, vengono designati uno o più membri incaricati di prendere le decisioni urgenti che si rendano necessarie.

Qualora sia indispensabile per il corretto svolgimento delle attività dell'Autorità di vigilanza EFTA, anche funzionari possono essere incaricati di adottare provvedimenti di gestione o di amministrazione chiaramente definiti.

Le competenze delegate in virtù del presente articolo non possono essere oggetto di subdelegazione, salvo disposizione espressa contenuta nella decisione di delegazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano senza pregiudizio delle regole relative alle deleghe in materia finanziaria e di gestione del personale.

CAPO IV

PREPARAZIONE ED ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Articolo 16

Il Collegio può assegnare ai propri membri la responsabilità di preparare ed eseguire le sue decisioni in settori di attività particolari. In tal caso l'ufficio interessato riceve istruzioni dal membro competente.

Articolo 17

Il segretario esecutivo assiste il presidente nella preparazione delle riunioni del Collegio, nello svolgimento dei procedimenti di decisione ed eventualmente nell'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare la comunicazione e la pubblicazione delle deliberazioni dell'Autorità di vigilanza EFTA.

A tal fine egli garantisce l'osservanza delle norme di preparazione e presentazione dei documenti da sottoporre all'esame dei membri e, se del caso, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la notificazione degli atti dell'Autorità di vigilanza EFTA e la loro pubblicazione nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 18

Gli atti adottati in riunione o mediante procedimento scritto sono autenticati nella o nelle lingue nelle quali fanno fede dalle firme del presidente e del membro designato ai sensi dell'articolo 16 o, in assenza di tale designazione, del segretario esecutivo.

I testi degli atti vengono allegati al processo verbale che registra la loro adozione.

Articolo 19

Gli atti adottati mediante delegazione sono autenticati nella o nelle lingue nelle quali fanno fede dalle firme del membro o del funzionario competente e del segretario esecutivo.

CAPO V

SUPPLENZE

Articolo 20

In caso di impedimento del presidente o di un altro membro del Collegio, le loro rispettive funzioni sono esercitate da uno degli altri membri, scelto secondo l'ordine deciso dal Collegio.

Articolo 21

Salvo decisione contraria del Collegio, un direttore o il segretario esecutivo sono sostituiti, in caso di impedimento, da un funzionario subordinato scelto secondo l'ordine stabilito rispettivamente dal direttore o dal segretario esecutivo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Il presente regolamento interno, che fa fede in lingua inglese, è pubblicato nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1994.

Per l'Autorità di vigilanza

Il presidente

Knut ALMESTAD

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