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Document 31993R0868

Regolamento (CEE) n. 868/93 della Commissione, del 14 aprile 1993, recante deroga, in ordine al periodo di presentazione delle domande in Grecia e in Italia, al regolamento (CEE) n. 3007/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine

GU L 91 del 15.4.1993, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/868/oj

31993R0868

Regolamento (CEE) n. 868/93 della Commissione, del 14 aprile 1993, recante deroga, in ordine al periodo di presentazione delle domande in Grecia e in Italia, al regolamento (CEE) n. 3007/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine

Gazzetta ufficiale n. L 091 del 15/04/1993 pag. 0008 - 0008


REGOLAMENTO (CEE) N. 868/93 DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 1993 recante deroga, in ordine al periodo di presentazione delle domande in Grecia e in Italia, al regolamento (CEE) n. 3007/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione del 26 ottobre 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3204/92 (4), stabilisce il periodo quadro all'interno del quale gli Stati membri fissano il periodo di presentazione delle domande; che il periodo quadro si estende dal 1o novembre prima dell'inizio della campagna fino al 30 aprile successivo all'inizio della stessa;

considerando che in Grecia e in Italia, a causa di difficoltà di carattere amministrativo attinenti all'istituzione del regime dei limiti individuali per i diritti al premio, le domande di premio per la campagna 1993 non potranno essere presentate entro il termine stabilito dalla succitata disposizione; che è pertanto opportuno prorogare tale termine, per la campagna 1993, in via derogativa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3007/84, la Grecia e l'Italia sono autorizzate, limitatamente alle domande di premio relative alla campagna 1993, a fissare un periodo di presentazione delle domande che scade il 15 maggio 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.

(4) GU n. L 319 del 3. 11. 1992, pag. 7.

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