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Document 31991R3779

REGOLAMENTO (CEE) N. 3779/91 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1991 che fissa le restituzioni all' esportazione per il tabacco in colli del raccolto 1991

GU L 356 del 24.12.1991, p. 54–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3779/oj

31991R3779

REGOLAMENTO (CEE) N. 3779/91 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1991 che fissa le restituzioni all' esportazione per il tabacco in colli del raccolto 1991 -

Gazzetta ufficiale n. L 356 del 24/12/1991 pag. 0054 - 0057


REGOLAMENTO (CEE) N. 3779/91 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1991 che fissa le restituzioni all'esportazione per il tabacco in colli del raccolto 1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1737/91 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2, terzo comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 727/70, la differenza tra i prezzi dei prodotti citati all'articolo 1 del suddetto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti praticati nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 326/71 del Consiglio, del 15 febbraio 1971, che stabilisce, nel settore del tabacco greggio, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro importo (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1977/87 (4), la concessione delle restituzioni all'esportazione è limitata al tabacco in colli proveniente da tabacco in foglia raccolto nella Comunità; che le restituzioni vengono fissate per varietà della produzione comunitaria, prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 326/71;

considerando che talune varietà hanno sbocchi molto limitati o comportanti spese di trasporto molto elevate; che, d'altra parte, alcuni paesi terzi esportatori praticano prezzi che incidono considerevolmente sulla posizione competitiva di taluni tabacchi comunitari; che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 326/71 prevede i criteri da prendere in considerazione ai fini della valutazione dei casi eccezionali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 727/70; che, tenuto conto della situazione ora descritta, va constatato che essa costituisce uno dei casi eccezionali che consentono di fissare la restituzione al di fuori dei limiti stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 727/70;

considerando che, in seguito all'evoluzione delle tecniche di trasformazione e di condizionamento, una parte sempre maggiore della produzione comunitaria di talune varietà di tabacco viene esportata sotto forma di tabacco battuto (scostolato); che, conseguentemente, è opportuno differenziare l'importo della restituzione secondo la forma sotto cui viene presentato il tabacco in colli; che, per le esportazioni di tabacco interamente battuto (scostolato), occorre precisare che la concessione della restituzione è limitata ai soli frammenti di parenchima, esclusi i cascami di tabacco, e aumentare conseguentemente l'importo della restituzione per tener conto dei risultati della battitura; che, per evitare qualsiasi rischio di confusione, i frammenti di parenchima devono avere una dimensione minima di 0,5 cm;

considerando che gli scambi di tabacco battuto (scostolato) vertono soltanto su alcune varietà; che, in particolare, alcune varietà orientali non sono sottoposte alla battitura a motivo delle esigue dimensioni delle loro foglie; che, per tale motivo, l'importo differenziato della restituzione deve essere limitato ai frammenti di parenchima proveniente da varietà effettivamente battute; che occorre valutarne l'importo sulla base dell'importo fissato per la varietà corrispondente non battuta cui si applica il coefficiente, indicato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 410/76 della Commissione, del 23 febbraio 1976, che fissa il tasso massimo delle perdite di peso ammesse in sede di controllo delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 838/91 (6);

considerando che l'applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra alla situazione attuale del mercato, in particolare ai prezzi praticati nella Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare una restituzione per i prodotti, gli importi e i paesi elencati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco delle varietà di tabacco in colli del raccolto 1991 per le quali è concessa la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 727/70, nonché gli importi di detta restituzione e i paesi terzi destinatari figurano negli allegati.

La restituzione è concessa per il tabacco in colli presentato in una delle due forme seguenti:

a) tabacco sotto forma di foglie intere o tagliate (non scostolato) di cui al codice NC ex 2401 10 (allegato I);

b) tabacco battuto (totalmente scostolato), sotto forma di frammenti di parenchima aventi una dimensione minima di 0,5 cm, del codice NC ex 2401 20 (allegato II).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992.

Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 11. (3) GU n. L 39 del 17. 2. 1971, pag. 1. (4) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 55. (5) GU n. L 50 del 26. 2. 1976, pag. 11. (6) GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 16.

ALLEGATO I

(in ECU/kg)

Numero

d'ordine Varietà Codice

dei prodotti Importo della restituzione

per il tabacco sotto

forma di foglie

intere o tagliate

(non scostolate)

[Articolo 1, paragrafo 2,

lettera a)] Paesi di

destinazione

(1) 1 Badischer Geudertheimer 2401 10 70 0101 0,34 01 2 Badischer Burley E 2401 10 20 0201 0,34 01 3 Virgin D 2401 10 10 0301 0,30 02 4 a) Paraguay 2401 10 70 0411 0,21 01 b) Dragon vert e suoi ibridi, Philippin, Petit-Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre 2401 10 70 0421 0,34 01 7 Bright 2401 10 80 0701 0,25 02 8 Burley I 2401 10 20 0801 0,25 02 9 Maryland 2401 10 30 0901 0,30 02 10 Kentucky 2401 10 41 1001 0,44 02 11 a) Forchheimer Havanna II c), e) ibridi di Badischer Geudertheimer 2401 10 70 1111 0,21 01 13 Xanti-Yaka 2401 10 60 1301 0,35 03 14 a) Perustiza 2401 10 60 1411 0,35 03 b) Samsun 2401 10 60 1421 0,25 03 15 Erzegovina 2401 10 60 1501 0,35 03 16 a) Round tip 2401 10 90 1611 02 b) Scafati 2401 10 90 1621 0,44 02 c) Sumatra I 2401 10 90 1631 02 17 Basmas 2401 10 60 1701 0,34 03 18 Katerini e varietà simili 2401 10 60 1801 0,34 03 19 a) Kaba Koulak classic 2401 10 60 1911 0,32 03 b) Elassona 2401 10 60 1921 0,32 03 20 a) Kaba Koulak (non classic) 2401 10 60 2011 0,41 03 b) Myrodata Smyrne, Trapezous, Phi I 2401 10 60 2021 0,41 03 21 Myrodata Agrinion 2401 10 60 2101 0,41 03 22 Zichnomyrodata 2401 10 60 2201 0,32 03 23 Tsebelia 2401 10 60 2301 0,27 03 24 Mavra 2401 10 60 2401 0,27 03 25 Burley EL 2401 10 20 2501 0,30 02 26 Virginia EL 2401 10 10 2601 0,20 02 27 Santa Fe 2401 10 70 2701 0,34 01 28 Burley fermentato 2401 10 70 2801 0,34 01 29 Havanna E 2401 10 70 2901 0,34 01 30 Round Scafati 2401 10 90 3001 0,27 02 31 Virginia E 2401 10 10 3101 0,20 02 32 Burley E 2401 10 20 3201 0,30 02 33 Virginia P 2401 10 10 3301 0,30 02 34 Burley P 2401 10 20 3401 0,30 02

(1) 01 Tutti i paesi terzi;

02 tutti i paesi terzi, esclusi gli Stati Uniti e il Canada;

03 tutti i paesi terzi, escluse la Turchia e la Iugoslavia.

ALLEGATO II

(in ECU/kg)

Numero

d'ordine Varietà Codice

dei prodotti Importo della restituzione

per il tabacco battuto

(totalmente scostolato)

[Articolo 1, paragrafo 2,

lettera b)] Paesi di

destinazione

(1) 1 Badischer Geudertheimer 2401 20 70 0101 0,47 01 2 Badischer Burley E 2401 20 20 0201 0,47 01 3 Virgin D 2401 20 10 0301 0,42 02 4 a) Paraguay 2401 20 70 0411 0,29 01 b) Dragon vert e suoi ibridi, Philippin, Petit-Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre 2401 20 70 0421 0,47 01 7 Bright 2401 20 80 0701 0,36 02 8 Burley I 2401 20 20 0801 0,42 02 9 Maryland 2401 20 30 0901 0,42 02 10 Kentucky 2401 20 41 1001 0,61 02 11 a) Forchheimer Havanna II c), e) ibridi di Badischer Geudertheimer 2401 20 70 1111 0,29 01 23 Tsebelia 2401 20 60 2301 0,37 03 24 Mavra 2401 20 60 2401 0,37 03 25 Burley EL 2401 20 20 2501 0,42 02 26 Virginia EL 2401 20 10 2601 0,28 02 27 Santa Fe 2401 20 70 2701 0,47 01 28 Burley fermentato 2401 20 70 2801 0,47 01 29 Havana E 2401 20 70 2901 0,47 01 31 Virginia E 2401 20 10 3101 0,28 02 32 Burley E 2401 20 20 3201 0,42 02 33 Virginia P 2401 20 10 3301 0,42 02 34 Burley P 2401 20 20 3401 0,42 02

(1) 01 Tutti i paesi terzi;

02 tutti i paesi terzi, esclusi gli Stati Uniti e il Canada;

03 tutti i paesi terzi, escluse la Turchia e la Iugoslavia.

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