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Document 31990R2322

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2322/90 DEL CONSIGLIO, DEL 24 LUGLIO 1990, RELATIVO ALLA CONCLUSIONE DEL PROTOCOLLO CHE FISSA LE POSSIBILITA DI PESCA E LA COMPENSAZIONE FINANZIARIA PREVISTE NELL' ACCORDO TRA LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA SULLA PESCA AL LARGO DELLA COSTA DELLA GUINEA, PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 1990 AL 31 DICEMBRE 1991

GU L 212 del 9.8.1990, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2322/oj

31990R2322

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2322/90 DEL CONSIGLIO, DEL 24 LUGLIO 1990, RELATIVO ALLA CONCLUSIONE DEL PROTOCOLLO CHE FISSA LE POSSIBILITA DI PESCA E LA COMPENSAZIONE FINANZIARIA PREVISTE NELL' ACCORDO TRA LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA SULLA PESCA AL LARGO DELLA COSTA DELLA GUINEA, PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 1990 AL 31 DICEMBRE 1991

Gazzetta ufficiale n. L 212 del 09/08/1990 pag. 0014 - 0026


REGOLAMENTO (CEE) N. 2322/90 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1990 relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo dal 1o gennaio 1990 al 31 dicembre 1991

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, firmato

a Conakry il 7 febbraio 1983 (2), modificato da ultimo, dall'accordo firmato a Bruxelles il 28 luglio 1987 (3) e prorogato da un accordo in forma di scambio di lettere fino al 31 dicembre 1989, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in detto accordo alla fine del periodo di applicazione del protocollo allegato all'accordo;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 14 dicembre 1989 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo succitato per il periodo dal 1o gennaio 1990 al 31 dicembre 1991;

considerando che, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione, spetta al Consiglio stabilire le modalità appropriate affinché gli interessi delle isole Canarie siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare per la conclusione di accordi di pesca con i paesi terzi; che occorre, nel caso presente, stabilire tali modalità;

considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare il nuovo protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il

governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo dal 1o gennaio 1990 al 31 dicembre 1991.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Per prendere in considerazione gli interessi delle isole Canarie, l'accordo di cui all'articolo 1, nonché, nella misura in cui sono necessarie alla sua applicazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche sono applicabili anche ai pescherecci battenti bandiera spagnola e registrati a titolo permanente nelle isole Canarie nei registri delle autorità competenti sul piano locale («registros de base»), conformemente alle condizioni di cui alla nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di «prodotti origianari» e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3902/89 (5).

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. MANNINO

(1) Parere reso il 13 luglio 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(2)

GU n. L 111 del 27. 4. 1983, pag. 1.(3)

GU n. L 29 del 30. 1. 1987, pag. 9.(4) GU n. L 114 del 2. 5. 1988, pag. 1.(5)

GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 5.

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