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Document 52013XC1214(02)

    Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio

    GU C 366 del 14.12.2013, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 366/5


    Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio

    (2013/C 366/04)

    I.   INTRODUZIONE

    1.

    La presente comunicazione illustra una procedura semplificata con la quale la Commissione intende esaminare, a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («regolamento sulle concentrazioni») (1), determinate concentrazioni che non suscitano gravi perplessità sotto il profilo della concorrenza. La presente comunicazione sostituisce la comunicazione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio pubblicata nel 2005 (2). L'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione del regolamento sulle concentrazioni, compreso del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (3), che ha preceduto l'attuale regolamento sulle concentrazioni, dimostra che talune categorie di concentrazioni notificate vengono normalmente autorizzate in quanto non danno adito a seri dubbi, salvo circostanze particolari.

    2.

    Scopo della presente comunicazione è precisare le condizioni alle quali la Commissione adotta di norma una decisione in forma abbreviata che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno secondo la procedura semplificata e fornire indicazioni in merito alla procedura stessa. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni prescritte ai punti 5 o 6 della presente comunicazione, e purché non sussistano circostanze particolari, la Commissione adotta una decisione di dichiarazione della compatibilità in forma abbreviata, entro 25 giorni lavorativi dalla data della notificazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni (4).

    3.

    Tuttavia, la Commissione può avviare un'indagine e/o adottare una decisione in forma completa a norma del regolamento sulle concentrazioni riguardo a una concentrazione proposta, in particolare qualora si applichino le riserve ed esclusioni di cui ai punti da 8 a 19 della presente comunicazione.

    4.

    Mediante la procedura delineata nelle sezioni che seguono, la Commissione mira a rendere più mirato ed efficace il controllo dell'Unione sulle concentrazioni.

    II.   CATEGORIE DI CONCENTRAZIONI ALLE QUALI POTRÀ ESSERE APPLICATA LA PROCEDURA SEMPLIFICATA

    Concentrazioni ammissibili

    5.

    La Commissione applicherà in linea di principio la procedura semplificata alle seguenti categorie di concentrazioni (5):

    a)

    due o più imprese acquisiscono congiuntamente il controllo di un'impresa comune che non svolge né è prevedibilmente destinata a svolgere alcuna attività, o svolge solo attività di minima entità, nel territorio dello Spazio economico europeo (SEE); tale fattispecie si configura quando:

    i)

    il fatturato dell'impresa comune e/o il fatturato delle attività a essa conferite (6) è inferiore a 100 milioni di EUR nel territorio del SEE al momento della notificazione (7); e

    ii)

    il valore totale degli elementi dell'attivo trasferiti all'impresa comune è inferiore a 100 milioni di EUR nel territorio del SEE al momento della notificazione (8); o

    b)

    due o più imprese procedono a una fusione o una o più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un'altra impresa, a condizione che nessuno dei partecipanti alla concentrazione operi nel medesimo mercato del prodotto e geografico (9) o in un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato del prodotto nel quale opera un altro partecipante alla concentrazione (10); oppure

    c)

    due o più imprese procedono a una fusione o una o più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un'altra impresa, e sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

    i)

    la quota di mercato congiunta di tutti i partecipanti alla concentrazione che operano nello stesso mercato del prodotto e geografico (11) (relazioni orizzontali) è inferiore al 20 % (12);

    ii)

    le quote di mercato individuali o congiunte di tutti i partecipanti alla concentrazione che operano in un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato del prodotto in cui è impegnato un qualsiasi altro partecipante (relazioni verticali) (13) sono inferiori al 30 % (14);

    d)

    una parte deve acquisire il controllo esclusivo di un'impresa di cui già detiene il controllo congiunto.

    6.

    La Commissione può applicare la procedura semplificata anche quando due o più imprese procedono a una fusione, o una o più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un'altra impresa, e sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

    i)

    la quota di mercato congiunta di tutti i partecipanti alla concentrazione che si trovano in una relazione orizzontale è inferiore al 50 %;

    ii)

    l'incremento («delta») dell'indice Herfindahl-Hirschman («HHI») risultante dalla concentrazione è inferiore a 150 (15)  (16).

    7.

    Ai fini dell'applicazione del punto 5, lettere b) e c), e del punto 6 nel caso di un'acquisizione del controllo congiunto al di fuori del settore di attività dell'impresa comune, le relazioni che sussistono solo tra le imprese che acquisiscono detto controllo non sono considerate relazioni orizzontali o verticali ai fini della presente comunicazione. Tali relazioni possono tuttavia avere come effetto situazioni di coordinamento di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, le quali vengono trattate al punto 15 della presente comunicazione.

    Riserve ed esclusioni

    8.

    Nel valutare se una concentrazione rientri in una delle categorie specificate ai punti 5 e 6, la Commissione provvederà ad accertarsi che tutti gli elementi pertinenti siano stabiliti con sufficiente chiarezza. Dato che la definizione del mercato avrà presumibilmente un'importanza fondamentale ai fini di questa valutazione, le parti sono invitate a fornire informazioni su possibili definizioni alternative del mercato, di norma nei contatti prima della notifica (cfr. punto 22). Spetta alle parti notificanti descrivere tutti i mercati rilevanti, del prodotto e geografici, alternativi sui quali la concentrazione potrebbe avere effetti e fornire dati e informazioni relativi alla definizione di detti mercati (17). La Commissione si riserva di prendere la decisione definitiva in materia di definizione del mercato, fondandosi su un'analisi delle circostanze del caso. Nei casi in cui sorgano difficoltà per la definizione dei mercati rilevanti o la determinazione delle quote di mercato delle parti, la Commissione non applicherà la procedura semplificata. Inoltre, quando una concentrazione dà luogo a problemi giuridici nuovi di interesse generale, la Commissione evita, di norma, di adottare una decisione in forma abbreviata e applica la normale procedura in materia di concentrazioni (prima fase).

    9.

    Se si può di norma presumere che le concentrazioni che rientrano nelle categorie specificate ai punti 5 e 6 non suscitano seri dubbi per quanto riguarda la loro compatibilità con il mercato interno, possono tuttavia presentarsi situazioni che richiedono eccezionalmente un esame più approfondito e/o una decisione in forma completa. In tale eventualità la Commissione potrà applicare la normale procedura di esame delle concentrazioni (prima fase).

    10.

    Di seguito vengono elencati, a titolo indicativo, alcuni tipi di casi che possono essere esclusi dalla procedura semplificata.

    11.

    La Commissione è meno propensa ad autorizzare una concentrazione proposta nel quadro della procedura semplificata se sussiste una delle circostanze particolari di cui agli orientamenti della Commissione relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali (18). Ciò avviene, ad esempio, se il mercato è già concentrato, se la concentrazione proposta eliminerebbe un'importante forza competitiva, se la concentrazione proposta riunirebbe due importanti innovatori, se la concentrazione proposta riguarda un'impresa che dispone di prodotti in fase di sviluppo promettenti o se vi sono indicazioni secondo cui la concentrazione proposta consentirebbe alle parti della concentrazioni di ostacolare la crescita dei loro concorrenti.

    12.

    Lo stesso può valere per i casi in cui risulti impossibile determinare con precisione le quote di mercato delle parti. Ciò si verifica spesso quando le parti operano su mercati nuovi o poco sviluppati.

    13.

    Alcune concentrazioni possono accrescere il potere di mercato delle parti, attraverso la combinazione di risorse tecnologiche, finanziarie o di altro tipo, anche se i partecipanti alla concentrazione non operano sul medesimo mercato. Le concentrazioni nelle quali almeno due delle parti operano in mercati contigui strettamente connessi (19) possono anch'esse essere inadatte a essere trattate secondo la procedura semplificata, specie quando uno o più partecipanti alla concentrazione detengono individualmente una quota di mercato del 30 % o superiore in un qualsiasi mercato del prodotto nel quale non sussistono relazioni orizzontali o verticali fra le parti, ma che è un mercato contiguo a un mercato nel quale è presente un'altra delle parti (20).

    14.

    La Commissione può ritenere opportuno svolgere una valutazione completa in base alla normale procedura di esame delle concentrazioni nel caso di talune imprese comuni che hanno un fatturato inferiore alla soglia di cui al punto 5, lettera a), nel SEE al momento della notificazione, ma che, secondo le previsioni, supereranno tale soglia nel SEE nei successivi tre anni. I casi che ricadono nel punto 5, lettera a), possono anch'essi essere considerati adatti a essere trattati secondo la procedura normale, se sussistono relazioni orizzontali o verticali fra le parti della concentrazione in base alle quali non si può escludere che la concentrazione susciti seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato interno o se si applica una delle circostanze di cui al punto 11.

    15.

    Inoltre la Commissione può decidere di applicare la procedura normale (prima fase), quando si pone un problema di coordinamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni.

    16.

    L'esperienza acquisita fino a oggi dalla Commissione ha dimostrato che un passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo può richiedere eccezionalmente un esame più approfondito e/o una decisione in forma completa. Particolari problemi di concorrenza possono porsi quando un'ex impresa comune viene integrata nel gruppo o nella rete dell'azionista rimanente che ne ha acquisito il controllo esclusivo, il che comporta il venir meno dei vincoli esercitati dalla potenziale divergenza degli interessi dei diversi azionisti di controllo e un potenziale rafforzamento della sua posizione strategica di mercato. Per esempio, in uno scenario nel quale l'impresa A e l'impresa B controllano congiuntamente l'impresa C, una concentrazione a seguito della quale A acquisisce il controllo esclusivo di C può suscitare gravi perplessità sotto il profilo della concorrenza nel caso in cui C sia un concorrente diretto di A, ove C e A occupino insieme una posizione di mercato importante e venga così meno una certa indipendenza precedentemente goduta da C (21). Quando si verifica una situazione simile, che esige un'analisi più approfondita, la Commissione potrà applicare la normale procedura di esame delle concentrazioni (prima fase) (22).

    17.

    La Commissione potrà anche decidere di applicare la normale procedura di esame delle concentrazioni (prima fase) qualora né la Commissione né le autorità competenti degli Stati membri abbiano esaminato la precedente acquisizione del controllo congiunto dell'impresa comune in questione.

    18.

    In presenza di una concentrazione descritta al punto 6, la Commissione decide di volta in volta se, nelle particolari circostanze del caso in questione, l'aumento del livello di concentrazione sul mercato indicato dal delta HHI sia tale per cui il caso debba essere esaminato in base alla normale procedura di esame delle concentrazioni (prima fase).

    19.

    Se uno Stato membro esprime obiezioni motivate nei confronti della concentrazione notificata entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento delle copia della notificazione, o se un terzo esprime obiezioni motivate entro il termine impartito per la presentazione di osservazioni, la Commissione applica la normale procedura di esame delle concentrazioni (prima fase).

    Richieste di rinvio

    20.

    La procedura semplificata non viene applicata se uno Stato membro chiede il rinvio di una concentrazione notificata a norma dell'articolo 9 del regolamento sulle concentrazioni o se la Commissione accoglie una richiesta di uno o più Stati membri di rinvio di una concentrazione notificata a norma dell'articolo 22 dello stesso regolamento.

    Rinvio prima della notificazione su richiesta delle parti notificanti

    21.

    Fatte salve le riserve ed esclusioni previste nella presente comunicazione, la Commissione potrà applicare la procedura semplificata quando:

    a)

    a seguito di una richiesta motivata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione decide di non rinviare il caso a uno Stato membro; oppure

    b)

    a seguito di una richiesta motivata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, il caso è rinviato alla Commissione.

    III.   DISPOSIZIONI PROCEDURALI

    Contatti prima della notifica

    22.

    La Commissione ha riscontrato l'utilità dei contatti presi prima della notifica tra le parti notificanti e la Commissione su base volontaria anche in casi apparentemente non problematici (23). Nell'applicare la procedura semplificata, la Commissione ha rilevato che i casi ammissibili a tale procedura presentano talvolta problemi complessi, per esempio in sede di definizione del mercato (cfr. punto 8), che sarebbe preferibile risolvere in una fase anteriore alla notificazione. I contatti consentono alla Commissione stessa e alle parti di determinare esattamente quali e quante informazioni devono essere contenute nella notifica. I contatti prima della notificazione dovrebbero essere avviati almeno due settimane prima della data prevista per la notificazione. Le parti notificanti sono fortemente incoraggiate ad avviare contatti prima della notifica se intendono chiedere alla Commissione di applicare la procedura semplificata nelle situazioni descritte al punto 6. Il regolamento sulle concentrazioni prevede che le parti notificanti possano notificare una concentrazione in qualunque momento, purché la notificazione sia completa. Le parti possono stabilire contatti prima della notifica su base volontaria in preparazione alla procedura formale di esame della concentrazione. Tali contatti prima della notifica, seppure non obbligatori, possono essere estremamente utili, tanto per le parti che si accingono a presentare una notifica quanto per la Commissione, poiché consentono di determinare, tra l'altro, quali siano precisamente le informazioni da fornire nel caso concreto e, nella maggioranza dei casi, di limitare in misura significativa la quantità delle informazioni richieste.

    23.

    Tuttavia, i contatti prima della notifica, in particolare la presentazione di un progetto di notifica, possono essere meno utili nei casi che ricadono nel punto 5, lettera b), ovvero nei casi in cui non vi sono mercati da considerare (24), cioè quando le parti non sono coinvolte in attività commerciali nel medesimo mercato del prodotto e geografico, o in un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato del prodotto nel quale opera un altro partecipante alla concentrazione. In tali casi, le parti notificanti potrebbero preferire di presentare subito una notifica senza presentare prima un progetto di notifica (25).

    24.

    L'assenza di mercati da considerare deve essere determinata in conformità del punto 8 della presente comunicazione. Le parti notificanti continuano quindi a essere tenute a trasmettere tutte le informazioni necessarie alla Commissione, affinché questa possa concludere che la concentrazione proposta non comporta alcun mercato da considerare nel SEE. Se è difficile stabilire che la concentrazione proposta non comporterà alcun mercato da considerare, la Commissione non applicherà la procedura semplificata di cui al punto 5, lettera b). In questi casi, la Commissione può applicare la procedura normale e considerare la notifica incompleta sotto il profilo sostanziale ai sensi del paragrafo 26 della presente comunicazione.

    Pubblicazione dell'avvenuta notificazione

    25.

    Le informazioni che saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a notificazione avvenuta (26) comprendono: il nome dei partecipanti alla concentrazione, il loro paese d'origine, il tipo di concentrazione e i settori economici interessati, nonché l'avvertenza che, sulla base delle informazioni fornite dalle parti notificanti, l'operazione potrebbe beneficiare della procedura semplificata. Le parti interessate avranno quindi la possibilità di presentare le loro osservazioni, in particolare facendo presenti circostanze che giustificherebbero l'apertura di un'indagine.

    Decisione in forma abbreviata

    26.

    Se la Commissione ritiene che la concentrazione soddisfi i requisiti per l'applicazione della procedura semplificata (cfr. i punti 5 e 6), adotterà di norma una decisione in forma abbreviata. Ciò vale anche per i casi i quali, alla luce di una notifica completa, non risultano suscitare alcuna perplessità sotto il profilo della concorrenza. La concentrazione sarà quindi dichiarata compatibile con il mercato interno entro 25 giorni lavorativi dalla data della notifica, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 e 6, del regolamento sulle concentrazioni. La Commissione si adopererà per adottare una decisione in forma abbreviata il più rapidamente possibile dopo la scadenza del termine di 15 giorni lavorativi entro il quale gli Stati membri possono chiedere il rinvio di una concentrazione notificata a norma dell'articolo 9 del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, entro il suddetto termine di 25 giorni lavorativi, la Commissione, qualora lo ritenga opportuno nel caso specifico, potrà decidere di applicare la normale procedura di esame delle concentrazioni (prima fase), e quindi di aprire un'indagine e/o adottare una decisione in forma completa. In tal caso, la Commissione può anche ritenere che la notifica sia incompleta sotto il profilo sostanziale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione se non ha ricevuto una notifica in forma completa.

    Pubblicazione della decisione in forma abbreviata

    27.

    Come nel caso delle decisioni normali, la Commissione provvederà a pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso per rendere noto che la decisione è stata adottata. La versione pubblica della decisione sarà resa disponibile sul sito internet della DG Concorrenza. La decisione in forma abbreviata conterrà gli stessi dati sulla concentrazione notificata pubblicati nella Gazzetta ufficiale al momento della notificazione (il nome dei partecipanti alla concentrazione, il loro paese di origine, il tipo di concentrazione e i settori economici interessati) e l'indicazione che la concentrazione è dichiarata compatibile con il mercato interno perché rientra in una o più delle categorie previste dalla presente comunicazione, specificando espressamente di quali categorie si tratta nel caso concreto.

    IV.   RESTRIZIONI ACCESSORIE

    28.

    La procedura semplificata non si presta a essere applicata in casi nei quali le imprese interessate chiedono un'espressa valutazione di restrizioni che sono direttamente legate e necessarie alla realizzazione della concentrazione.


    (1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

    (2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

    (3)  Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1); versione rettificata GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

    (4)  Le notificazioni vanno presentate nella forma indicata negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento di esecuzione»).

    (5)  Le seguenti categorie si applicano alternativamente, non cumulativamente. Ciò significa che se una concentrazione notificata soddisfa tutti i criteri di una delle categorie di cui al punto 5, lettere a), b) o c) o al punto 6 sarà in linea di principio ammissibile alla procedura semplificata. Un'operazione può soddisfare i criteri di più di una delle categorie definite nella presente comunicazione. Pertanto, le parti notificanti possono presentare la notifica di un'operazione sulla base di più di una categoria tra quelle definite dalla presente comunicazione.

    (6)  L'espressione «e/o» si riferisce all'insieme delle situazioni contemplate; ad esempio:

    in caso di acquisizione congiunta di un'impresa, il fatturato da prendere in considerazione è il fatturato dell'impresa oggetto dell'acquisizione (l'impresa comune),

    in caso di costituzione di un'impresa comune alla quale le imprese fondatrici conferiscono le loro attività, il fatturato da prendere in considerazione è il fatturato delle attività conferite,

    in caso di ingresso di una nuova parte avente un potere di controllo in un'impresa comune già esistente, devono essere presi in considerazione il fatturato dell'impresa comune e il fatturato delle (eventuali) attività conferite dalla nuova impresa fondatrice.

    (7)  Il fatturato dell'impresa comune può essere determinato sulla base dei più recenti conti certificati delle imprese fondatrici oppure della stessa impresa comune, secondo la disponibilità di conti separati per le risorse riunite nell'impresa comune.

    (8)  Il valore totale dell'attivo dell'impresa comune può essere determinato sulla base dell'ultimo bilancio preparato e approvato di ciascuna impresa fondatrice. Per «attivo» si intende: 1) l'insieme delle attività materiali e immateriali destinate ad essere trasferite all'impresa comune (le attività materiali comprendono, per esempio, gli stabilimenti produttivi, i punti di vendita all'ingrosso o al dettaglio, l'inventario delle merci; tra le attività immateriali si possono citare i diritti di proprietà intellettuale, l'avviamento ecc.) e 2) qualsiasi credito o qualsiasi obbligazione dell'impresa comune stessa che una delle imprese fondatrici abbia accettato di erogare o di garantire. Se le attività conferite generano un fatturato al momento della notificazione, né il valore delle attività, né il valore del fatturato annuo possono superare i 100 milioni di EUR.

    (9)  Cfr. la Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5). Nella presente comunicazione, ogni riferimento alle attività delle imprese sui mercati è da intendersi come riferimento alle attività sui mercati all'interno del territorio del SEE o che comprendono il territorio del SEE, ma che possono altresì estendersi al di là di tale territorio.

    (10)  Una relazione verticale presuppone di norma che il prodotto o servizio dell'impresa che opera nel mercato a monte in questione costituisca un importante fattore produttivo per il prodotto o servizio dell'impresa che opera nel mercato a valle; cfr. il punto 34 degli orientamenti della Commissione relativi alla valutazione delle concentrazioni non orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 265 del 18.10.2008, pag. 6, paragrafo 34).

    (11)  Cfr. nota 9.

    (12)  Le soglie per le relazioni orizzontali e verticali si applicano a qualsiasi definizione alternativa plausibile del mercato del prodotto e del mercato geografico che potrebbe essere presa in considerazione in un determinato caso. È importante che le definizioni del mercato presentate nella notifica siano sufficientemente precise per giustificare la conclusione che dette soglie non sono raggiunte e che siano citate tutte le definizioni alternative plausibili del mercato che potrebbe essere necessario considerare (comprese quelle che definiscono mercati geografici più ristretti di un mercato nazionale).

    (13)  Cfr. nota 10.

    (14)  Cfr. nota 12.

    (15)  Lo HHI si calcola sommando i quadrati delle quote di mercato individuali di tutte le imprese presenti nel mercato;. Cfr. il punto 16 degli orientamenti della Commissione relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 31 del 5.2.2004, pag. 5, paragrafo 16). Tuttavia, per il calcolo del delta HHI risultante dalla concentrazione è sufficiente sottrarre dal quadrato della somma delle quote di mercato dei partecipanti alla concentrazione (cioè il quadrato della quota di mercato dell'entità derivante dalla concentrazione) la somma dei quadrati delle quote di mercato dei singoli partecipanti (dato che le quote di mercato di tutti gli altri concorrenti presenti sul mercato rimangono invariate e non influiscono quindi sul risultato dell'equazione). In altre parole, il delta HHI può essere calcolato sulla base delle sole quote di mercato dei partecipanti alla concentrazione, senza dover conoscere le quote di mercato di altri concorrenti presenti sul mercato.

    (16)  Cfr. nota 12.

    (17)  Come per tutte le operazioni notificate, la Commissione ha facoltà di revocare la decisione in forma abbreviata quando essa sia fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese interessate (articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni).

    (18)  Cfr. in particolare il punto 20 degli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 31 del 5.2.2004).

    (19)  Due o più mercati del prodotto sono mercati contigui strettamente connessi quando i prodotti sono reciprocamente complementari o appartengono ad una gamma di prodotti che sono solitamente acquistati dal medesimo gruppo di clienti per lo stesso uso finale.

    (20)  Cfr., in particolare, il punto 25 e la sezione V degli orientamenti della Commissione relativi alla valutazione delle concentrazioni non orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 265 del 18.10.2008, pag. 6).

    (21)  Caso COMP/M.5141, KLM/Martinair, del 17.12.2008, punti 14-22.

    (22)  Caso COMP/M.2908, Deutsche Post/DHL (II), del 18.9.2002.

    (23)  Cfr. le «Migliori pratiche per la condotta dei procedimenti comunitari di controllo delle concentrazioni» della DG Concorrenza («Migliori pratiche»), all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/proceedings.pdf

    (24)  Per la definizione di «mercati da considerare», cfr. la sezione 6.2 del formulario CO semplificato (allegato II del regolamento di esecuzione).

    (25)  Alla luce delle migliori prassi, la Commissione incoraggia tuttavia le parti a chiedere in anticipo che venga assegnato loro un team della DG Concorrenza responsabile del caso.

    (26)  Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.


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