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Document 22015A0319(01)

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

GU L 75 del 19.3.2015, p. 4–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2015/451/oj

Related Council decision

19.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/4


CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DI FLORA E DI FAUNA SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE

Firmata a Washington, D.C., il 3 marzo 1973

Modificata a Bonn, il 22 giugno 1979

Modificata a Gaborone, il 30 aprile 1983

GLI STATI CONTRAENTI,

RICONOSCENDO che la fauna e la flora selvatiche costituiscono per la loro bellezza e per la loro varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, che deve essere protetto a beneficio delle generazioni presenti e future,

COSCIENTI del valore sempre crescente, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico, della fauna e della flora selvatiche,

RICONOSCENDO che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della fauna e della flora selvatiche,

RICONOSCENDO inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di determinate specie della fauna e della flora selvatiche contro un eccessivo sfruttamento dovuto al commercio internazionale,

CONVINTI della necessità di adottare d'urgenza misure a questo scopo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo I

Definizioni

Ai fini della presente convenzione, e salvo che il contesto richieda un'altra interpretazione, s'intende per:

a)

«specie», ogni specie, sottospecie, oppure una loro popolazione geograficamente distinta;

b)

«esemplare»:

i)

qualsiasi animale o pianta, vivi o morti;

ii)

nel caso di un animale: per le specie iscritte nelle appendici I e II, ogni parte oppure ogni prodotto derivato dall'animale, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nell'appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto derivato dall'animale, facilmente identificabili, se menzionati nella suddetta appendice;

iii)

nel caso di una pianta: per le specie iscritte nell'appendice I, ogni parte oppure ogni prodotto derivato dalla pianta, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nelle appendici II o III, ogni parte oppure ogni prodotto derivato dalla pianta, facilmente identificabili, se menzionati nelle suddette appendici;

c)

«commercio», l'esportazione, la riesportazione, l'importazione e l'introduzione dal mare;

d)

«riesportazione», l'esportazione di un esemplare precedentemente importato;

e)

«introduzione dal mare», il trasporto in uno Stato di esemplari di specie che sono stati prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato;

f)

«autorità scientifica», un'autorità scientifica nazionale designata conformemente all'articolo IX;

g)

«organo di gestione», un organo di gestione nazionale designato conformemente all'articolo IX;

h)

«parte», uno Stato per il quale la presente convenzione è entrata in vigore.

Articolo II

Principi fondamentali

1.   L'appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione che sono o potrebbero essere oggetto di scambi commerciali. Il commercio degli esemplari di tali specie deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente rigorosa allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza e deve essere autorizzato soltanto in condizioni eccezionali.

2.   L'appendice II comprende:

a)

tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli esemplari di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione rigorosa avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;

b)

altre specie che devono essere oggetto di regolamentazione, allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio di esemplari di determinate specie di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

3.   L'appendice III comprende tutte le specie che una parte dichiara sottoposte a regolamentazione nell'ambito della propria giurisdizione allo scopo di impedirne o limitarne lo sfruttamento e tali da richiedere la cooperazione delle altre parti per il controllo del commercio.

4.   Le parti autorizzeranno il commercio di esemplari delle specie iscritte nelle appendici I, II e III soltanto se in conformità alle disposizioni della presente convenzione.

Articolo III

Regolamentazione del commercio di esemplari delle specie iscritte nell'appendice I

1.   Ogni scambio commerciale di esemplari di una specie iscritta nell'appendice I dovrà essere conforme alle disposizioni del presente articolo.

2.   L'esportazione di un esemplare di una specie iscritta nell'appendice I sarà subordinata alla concessione e alla presentazione di una licenza di esportazione. La licenza deve soddisfare alle condizioni seguenti:

a)

un'autorità scientifica dello Stato di esportazione ha dichiarato che l'esportazione non nuocerà alla sopravvivenza della specie interessata;

b)

un organo di gestione dello Stato di esportazione ha accertato che l'esemplare non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla protezione della fauna e della flora in vigore nello Stato;

c)

un organo di gestione dello Stato di esportazione ha accertato che ogni esemplare vivo sarà preparato e trasportato in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di lesioni, malattie o maltrattamenti;

d)

un organo di gestione dello Stato di esportazione ha accertato che una licenza di importazione è stata accordata per il suddetto esemplare.

3.   L'importazione di un esemplare di una specie iscritta nell'appendice I sarà subordinata alla concessione e alla presentazione di una licenza di importazione e di una licenza di esportazione oppure di un certificato di riesportazione. La licenza di importazione deve soddisfare alle condizioni seguenti:

a)

un'autorità scientifica dello Stato di importazione ha dichiarato che gli scopi dell'importazione non nuocciono alla sopravvivenza di detta specie;

b)

un'autorità scientifica dello Stato di importazione ha accertato che, nel caso di un esemplare vivo, il destinatario possiede installazioni adeguate a conservarlo e trattarlo con cura;

c)

un organo di gestione dello Stato di importazione ha accertato che l'esemplare non sarà utilizzato per fini prevalentemente commerciali.

4.   La riesportazione di un esemplare di una specie iscritta nell'appendice I sarà subordinata alla concessione e alla presentazione di un certificato di riesportazione. Il certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:

a)

un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha accertato che l'esemplare è stato importato nello Stato conformemente alle disposizioni della presente convenzione;

b)

un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha accertato che ogni esemplare vivo sarà preparato e trasportato in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di lesioni, malattie o maltrattamenti;

c)

un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha accertato che una licenza di importazione è stata accordata per ogni esemplare vivo.

5.   L'introduzione dal mare di un esemplare di una specie iscritta nell'appendice I sarà subordinata alla concessione di un certificato da parte dell'organo di gestione dello Stato nel quale l'esemplare è introdotto. Il certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:

a)

un'autorità scientifica dello Stato nel quale l'esemplare è introdotto ha dichiarato che l'introduzione non nuocerà alla sopravvivenza della specie interessata;

b)

un organo di gestione dello Stato nel quale l'esemplare è introdotto ha accertato che, nel caso di un esemplare vivo, il destinatario ha le installazioni adeguate per conservarlo e trattarlo con cura;

c)

un organo di gestione dello Stato nel quale l'esemplare è introdotto ha accertato che l'esemplare non sarà utilizzato a fini prevalentemente commerciali.

Articolo IV

Regolamentazione del commercio di esemplari delle specie iscritte nell'appendice II

1.   Ogni scambio commerciale di esemplari di una specie iscritta nell'appendice II dovrà essere conforme alle disposizioni del presente articolo.

2.   L'esportazione di un esemplare di una specie iscritta nell'appendice II sarà subordinata alla concessione e alla presentazione di una licenza di esportazione. La licenza deve soddisfare alle condizioni seguenti:

a)

un'autorità scientifica dello Stato di esportazione ha dichiarato che l'esportazione non nuocerà alla sopravvivenza della specie interessata;

b)

un organo di gestione dello Stato di esportazione ha accertato che l'esemplare non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla protezione della fauna e della flora in vigore nello Stato;

c)

un organo di gestione dello Stato di esportazione ha accertato che ogni esemplare vivo sarà preparato e trasportato in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di lesioni, malattie o maltrattamenti.

3.   Per ognuna delle parti, un'autorità scientifica sorveglierà la concessione, ad opera della medesima parte, delle licenze di esportazione per gli esemplari delle specie iscritte nell'appendice II, come pure le esportazioni effettive di tali esemplari. Un'autorità scientifica, quando stabilisce che l'esportazione di esemplari di una qualunque di queste specie dev'essere limitata per conservare tale specie in tutto il suo areale ad un livello compatibile con la sua funzione negli ecosistemi in cui è presente e ad un livello nettamente superiore a quello che ne causerebbe l'iscrizione nell'appendice I, informerà l'organo di gestione competente comunicando le misure appropriate da prendere per limitare la concessione di licenze di esportazione per gli esemplari di detta specie.

4.   L'importazione di un esemplare di una specie iscritta nell'appendice II sarà subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione.

5.   La riesportazione di un esemplare di una specie iscritta nell'appendice II sarà subordinata alla concessione e alla presentazione di un certificato di riesportazione. Il certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:

a)

un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha accertato che l'esemplare è stato importato nello Stato conformemente alle disposizioni della presente convenzione;

b)

un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha accertato che ogni esemplare vivo sarà preparato e trasportato in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di lesioni, malattie o maltrattamenti.

6.   L'introduzione dal mare di un esemplare di una specie iscritta nell'appendice II sarà subordinata alla concessione di un certificato da parte dell'organo di gestione dello Stato nel quale l'esemplare è introdotto. Il certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:

a)

un'autorità scientifica dello Stato nel quale l'esemplare è introdotto ha dichiarato che l'introduzione non nuocerà alla sopravvivenza della specie interessata;

b)

un organo di gestione dello Stato nel quale l'esemplare è introdotto ha accertato che ogni esemplare vivo sarà trattato in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di lesioni, malattie o maltrattamenti.

7.   I certificati di cui al paragrafo 6 possono essere concessi su parere dell'autorità scientifica previa consultazione di altre autorità scientifiche nazionali e, se del caso, di autorità scientifiche internazionali, per il numero totale di esemplari la cui introduzione è autorizzata per periodi non superiori a un anno.

Articolo V

Regolamentazione del commercio di esemplari delle specie iscritte nell'appendice III

1.   Ogni scambio commerciale di esemplari di una specie iscritta nell'appendice III dovrà essere conforme alle disposizioni del presente articolo.

2.   L'esportazione di un esemplare di una specie iscritta nell'appendice III da parte degli Stati che hanno iscritto detta specie nell'appendice III sarà subordinata alla concessione e alla presentazione di una licenza di esportazione. La licenza deve soddisfare alle condizioni seguenti:

a)

un organo di gestione dello Stato di esportazione ha accertato che l'esemplare non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla protezione della fauna e della flora in vigore nello Stato;

b)

un organo di gestione dello Stato di esportazione ha accertato che ogni esemplare vivo sarà preparato e trasportato in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di lesioni, malattie o maltrattamenti.

3.   Salvo i casi previsti al paragrafo 4 del presente articolo, l'importazione di esemplari di una specie iscritta nell'appendice III sarà subordinata alla presentazione di un certificato d'origine, e, nel caso di un'importazione con provenienza da uno Stato che ha iscritto detta specie nell'appendice III, di una licenza d'esportazione.

4.   Quando si tratta di una riesportazione, un certificato rilasciato dall'organo di gestione dello Stato di riesportazione, che precisi che l'esemplare è stato trasformato in detto Stato oppure che verrà riesportato, costituirà prova per lo Stato di importazione che le disposizioni della presente convenzione sono state rispettate per gli esemplari in questione.

Articolo VI

Licenze e certificati

1.   Le licenze e i certificati rilasciati a norma delle disposizioni degli articoli III, IV e V devono essere conformi alle disposizioni del presente articolo.

2.   La licenza di esportazione deve contenere le informazioni precisate nel modello riprodotto nell'appendice IV e sarà valida per l'esportazione soltanto per un periodo di sei mesi dalla data di rilascio.

3.   La licenza e il certificato devono contenere il titolo della presente convenzione, il nome e il timbro dell'organo di gestione che li ha rilasciati ed un numero di controllo da questo attribuito.

4.   La copia della licenza o del certificato rilasciato da un organo di gestione deve essere chiaramente contrassegnata come tale e non può essere utilizzata al posto dell'originale, a meno che non sia precisato altrimenti sulla copia.

5.   Ogni spedizione di esemplari deve essere accompagnata da una licenza o un certificato separati.

6.   Un organo di gestione dello Stato di importazione di un esemplare annullerà e conserverà la licenza di esportazione o il certificato di riesportazione e l'eventuale licenza di importazione presentati in relazione all'importazione dell'esemplare.

7.   Quando ciò sia fattibile e appropriato, un organo di gestione potrà apporre un marchio sull'esemplare per facilitarne l'identificazione. A tale scopo, «marchio» significa qualunque impressione o stampiglia indelebile, sigillo di piombo o altro mezzo atto ad identificare un esemplare, concepito in modo tale da ostacolarne quanto più possibile la falsificazione ad opera di persone non autorizzate.

Articolo VII

Deroghe e altre disposizioni speciali in relazione al commercio

1.   Le disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicheranno al transito o trasbordo di esemplari attraverso il territorio, o nel territorio, di una parte mentre gli esemplari restano sotto controllo doganale.

2.   Quando un organo di gestione dello Stato di esportazione o di riesportazione ha accertato che un esemplare è stato acquisito prima dell'entrata in vigore delle disposizioni della presente convenzione rispetto a detto esemplare, le disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicheranno all'esemplare se il suddetto organo rilascia un certificato a tale effetto.

3.   Le disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicheranno a esemplari che siano oggetti personali o domestici. Questa deroga tuttavia non si applicherà nei seguenti casi:

a)

nel caso di esemplari di specie iscritte nell'appendice I, se acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di residenza abituale e importati in detto Stato;

b)

nel caso di esemplari iscritti nell'appendice II:

i)

se acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di residenza abituale e in uno Stato nel quale sono stati prelevati dall'ambiente selvatico;

ii)

se importati nello Stato di residenza abituale del proprietario; e

iii)

se lo Stato nel quale sono stati prelevati dall'ambiente selvatico subordina l'esportazione di detti esemplari alla concessione di una licenza di esportazione;

a meno che un organo di gestione non abbia accertato che sono stati acquisiti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni della presente convenzione rispetto a detti esemplari.

4.   Gli esemplari di una specie animale iscritta nell'appendice I allevati in cattività per fini commerciali o di una specie vegetale iscritta nell'appendice I riprodotti artificialmente per fini commerciali saranno considerati esemplari delle specie iscritte nell'appendice II.

5.   Quando un organo di gestione dello Stato di esportazione ha accertato che un esemplare di una specie animale è stato allevato in cattività o che un esemplare di una specie vegetale è stato riprodotto artificialmente, oppure che costituisce una parte di tale animale o di tale pianta o un prodotto da essi derivato, un certificato di tale organo di gestione rilasciato a tale effetto sarà accettato in sostituzione delle licenze o dei certificati richiesti in conformità alle disposizioni degli articoli III, IV o V.

6.   Le disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicheranno al prestito, alla donazione o allo scambio non commerciali fra scienziati o istituzioni scientifiche che risultano registrati da un organo di gestione del loro Stato, relativamente a esemplari da erbario e altri esemplari da museo conservati, essiccati o in inclusione, e materiali di piante vive che portino un'etichetta rilasciata o approvata da un organo di gestione.

7.   Un organo di gestione di uno Stato potrà accordare deroghe rispetto ai requisiti degli articoli III, IV e V e autorizzare lo spostamento, senza licenze o certificati, di esemplari che formino parte di un giardino zoologico, circo, collezione zoologica o botanica ambulante o di altre mostre itineranti, a condizione che:

a)

l'esportatore o l'importatore dichiari le caratteristiche complete degli esemplari all'organo di gestione;

b)

gli esemplari rientrino nelle categorie di cui al paragrafo 2 o 5 del presente articolo;

c)

l'organo di gestione abbia accertato che ogni esemplare vivo sarà trasportato e curato in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di lesioni, malattie o maltrattamenti.

Articolo VIII

Misure da adottare ad opera delle parti

1.   Le parti adotteranno misure appropriate per far applicare le disposizioni della presente convenzione e vietare il commercio di esemplari in violazione delle medesime. Le misure saranno volte a:

a)

sanzionare il commercio o la detenzione degli esemplari, o entrambi;

b)

confiscare gli esemplari o restituirli allo Stato di esportazione.

2.   Oltre alle misure prese in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, una parte potrà, quando lo reputi necessario, prevedere una procedura di rimborso interno per le spese sostenute a seguito della confisca di un esemplare oggetto di scambi in violazione delle misure prese in applicazione della presente convenzione.

3.   Per quanto possibile, le parti faranno sì che le formalità richieste per il commercio degli esemplari siano eseguite nel minor tempo possibile. Allo scopo di facilitare queste formalità, ogni parte potrà designare porti di uscita e di entrata dove gli esemplari dovranno essere presentati per essere sdoganati. Le parti dovranno inoltre garantire che ogni esemplare vivo, durante il transito, la detenzione o il trasporto, sia adeguatamente trattato, allo scopo di ridurre al minimo il rischio di lesioni, malattie o maltrattamenti.

4.   Nel caso di confisca di un esemplare vivo in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo:

a)

l'esemplare sarà affidato ad un organo di gestione dello Stato che effettua la confisca;

b)

l'organo di gestione, previa consultazione dello Stato di esportazione, restituirà l'esemplare a detto Stato a spese del medesimo, oppure ad un centro di accoglienza o ad altro luogo che l'organo di gestione reputi appropriato e conforme agli scopi della presente convenzione; e

c)

l'organo di gestione potrà chiedere il parere di un'autorità scientifica, oppure, se lo ritiene opportuno, potrà interpellare la segreteria, ai fini della decisione da adottare in conformità alla lettera b) del presente paragrafo, anche per quanto riguarda la scelta del centro di tutela o di un altro luogo.

5.   Il centro di tutela di cui al paragrafo 4 del presente articolo è un'istituzione designata da un organo di gestione per la cura degli esemplari vivi, specialmente quelli confiscati.

6.   Ognuna delle parti dovrà tenere registri relativi al commercio di esemplari delle specie iscritte nelle appendici I, II e III, in cui dovranno figurare:

a)

i nomi e gli indirizzi degli esportatori e degli importatori; e

b)

il numero e il tipo di licenze e certificati rilasciati; gli Stati con i quali si è verificato detto commercio; i numeri o le quantità e i tipi di esemplari, i nomi delle specie iscritte nelle appendici I, II e III, e, se del caso, le dimensioni e il sesso degli esemplari.

7.   Ogni parte preparerà e trasmetterà alla segreteria rapporti periodici in merito all'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, in particolare:

a)

un rapporto annuale contenente una sintesi delle informazioni di cui alla lettera b) del paragrafo 6 del presente articolo;

b)

un rapporto biennale in merito alle misure legislative, regolamentari e amministrative adottate al fine di adempiere alle disposizioni della presente convenzione.

8.   Le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo saranno disponibili per il pubblico nella misura in cui ciò non è in contrasto con le disposizioni legislative e regolamentari della parte interessata.

Articolo IX

Organi di gestione e autorità scientifiche

1.   Ai fini della presente convenzione, ogni parte designerà:

a)

uno o più organi di gestione competenti per rilasciare licenze o certificati in nome di detta parte;

b)

una o più autorità scientifiche.

2.   Al momento del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Stato comunicherà al governo depositario il nome e l'indirizzo dell'organo di gestione autorizzato a comunicare con le altre parti e con la segreteria.

3.   Qualsiasi variazione delle designazioni o delle autorizzazioni previste nel presente articolo sarà comunicata alla segreteria dalla parte interessata, affinché venga trasmessa a tutte le altre parti.

4.   Un organo di gestione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, su richiesta della segreteria o dell'organo di gestione di un'altra parte, trasmetterà il facsimile dei timbri, dei sigilli e di altri mezzi utilizzati per autenticare le licenze o i certificati.

Articolo X

Commercio con Stati che non sono parti della convenzione

Nel caso di esportazione o riesportazione con destinazione ad uno Stato che non è parte della presente convenzione, oppure di importazione con provenienza da tale Stato, le parti possono accettare, in sostituzione delle licenze e dei certificati, documenti simili rilasciati dalle autorità competenti di tale Stato che siano sostanzialmente conformi ai requisiti previsti dalla presente convenzione in materia di licenze e certificati.

Articolo XI

Conferenza delle parti

1.   La segreteria convocherà una riunione della conferenza delle parti entro due anni dall'entrata in vigore della presente convenzione.

2.   Successivamente, la segreteria convocherà riunioni ordinarie almeno una volta ogni due anni, a meno che la conferenza decida altrimenti, nonché riunioni straordinarie in qualsiasi momento, su richiesta scritta di almeno un terzo delle parti.

3.   Nelle riunioni ordinarie o straordinarie, le parti esamineranno l'applicazione della presente convenzione e potranno:

a)

adottare qualsiasi misura necessaria per facilitare il disimpegno delle funzioni della segreteria e adottare disposizioni finanziarie;

b)

esaminare e adottare emendamenti delle appendici I e II in conformità a quanto dispone l'articolo XV;

c)

analizzare i progressi realizzati nel ripristino e nella conservazione delle specie iscritte nelle appendici I, II e III;

d)

ricevere ed esaminare i rapporti presentati dalla segreteria o dalle parti;

e)

se del caso, formulare raccomandazioni destinate a migliorare l'efficacia della presente convenzione.

4.   In ogni riunione ordinaria, le parti potranno stabilire la data e la sede della successiva riunione ordinaria, che si terrà in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

5.   In ogni riunione, le parti potranno stabilire e adottare le norme di procedura per la riunione stessa.

6.   La Nazioni Unite, le relative agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, come pure qualsiasi Stato non facente parte della presente convenzione, potranno essere rappresentati nelle riunioni della conferenza da osservatori che potranno partecipare senza diritto di voto.

7.   Ogni organismo o agenzia con competenze tecniche nella protezione, nella conservazione o nella gestione della fauna e della flora selvatiche, compreso nelle categorie di seguito elencate, che ha comunicato alla segreteria l'intenzione di essere rappresentato da un osservatore alle riunioni della conferenza, vi sarà ammesso salvo opposizione di almeno un terzo delle parti presenti:

a)

agenzie o organismi internazionali, sia governativi che non governativi, e organismi o agenzie governativi nazionali; e

b)

agenzie o organismi non governativi nazionali autorizzati a tal fine dallo Stato in cui hanno sede.

Gli osservatori ammessi potranno partecipare ai lavori della riunione senza diritto di voto.

Articolo XII

La segreteria

1.   All'entrata in vigore della presente convenzione, il direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente predisporrà una segreteria. Nella misura in cui lo riterrà opportuno, il direttore esecutivo potrà essere assistito da organismi o agenzie internazionali o nazionali, governativi o non governativi, con competenze tecniche nella protezione, nella conservazione e nella gestione della fauna e della flora selvatiche.

2.   Le funzioni della segreteria sono le seguenti:

a)

organizzare le conferenze delle parti e prestar loro i necessari servizi;

b)

disimpegnare le funzioni che le sono affidate in conformità agli articoli XV e XVI della presente convenzione;

c)

realizzare studi scientifici e tecnici in conformità ai programmi autorizzati dalla conferenza delle parti che contribuiscano all'applicazione della presente convenzione, compresi studi sulle norme in materia di preparazione e trasporto adeguati degli esemplari vivi e sui mezzi per la loro identificazione;

d)

esaminare i rapporti delle parti e richiedere ad esse qualunque informazione addizionale necessaria ad assicurare l'applicazione della presente convenzione;

e)

segnalare all'attenzione delle parti qualsiasi questione inerente agli scopi della presente convenzione;

f)

pubblicare periodicamente, e distribuire alle parti, edizioni aggiornate delle appendici I, II e III, oltre a qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'identificazione di esemplari delle specie comprese nelle suddette appendici;

g)

preparare rapporti annuali per le parti sulle attività della segreteria e sull'applicazione della presente convenzione, oltre ad altri rapporti eventualmente richiesti dalle parti nel corso delle riunioni della conferenza;

h)

formulare raccomandazioni per l'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della presente convenzione, ivi compreso lo scambio di informazioni di natura scientifica o tecnica;

i)

disimpegnare qualunque altra funzione affidatale dalle parti.

Articolo XIII

Misure internazionali

1.   La segreteria, se in base alle informazioni ricevute ha accertato che una specie iscritta nelle appendici I e II è minacciata dal commercio di esemplari di detta specie, oppure che le disposizioni della presente convenzione non sono applicate in maniera efficace, ne dà notifica all'organo di gestione autorizzato della parte o delle parti interessate.

2.   Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la parte interessata informerà il più rapidamente possibile la segreteria di tutti i fatti connessi a quanto le è stato notificato, nella misura in cui la sua legislazione lo consente, e proporrà eventuali misure correttive. Se la parte riterrà necessario procedere ad un'indagine, questa potrà essere eseguita da una o più persone espressamente autorizzate dalla parte.

3.   Le informazioni fornite dalla parte o derivanti da un'indagine fatta in conformità a quanto previsto al paragrafo 2 del presente articolo, saranno esaminate dalla successiva conferenza delle parti, la quale potrà formulare raccomandazioni.

Articolo XIV

Ripercussioni sulla legislazione nazionale e sulle convenzioni internazionali

1.   Le disposizioni della presente convenzione non incideranno in alcun modo sul diritto delle parti di adottare:

a)

misure interne più rigorose rispetto alle condizioni applicabili al commercio, al prelievo, al possesso o al trasporto di esemplari delle specie incluse nelle appendici I, II e III, oppure misure intese a vietare tali attività;

b)

misure interne che limitino o vietino il commercio, il prelievo, il possesso o il trasporto di specie non incluse nelle appendici I, II e III.

2.   Le disposizioni della presente convenzione non incideranno in alcun modo sulle misure interne o sugli obblighi delle parti derivanti da trattati, convenzioni o accordi internazionali relativi ad altri aspetti del commercio, del prelievo, del possesso o del trasporto di esemplari, già in vigore o che entreranno in vigore per le parti, ivi comprese le misure in materia di dogane, salute pubblica o quarantene di vegetali o animali.

3.   Le disposizioni della presente convenzione non incideranno in alcun modo sulle disposizioni o sugli obblighi derivanti dai trattati, dalle convenzioni o dagli accordi internazionali conclusi fra Stati e volti ad istituire un'unione o un accordo commerciale regionale che stabilisce o mantiene un regime doganale comune rispetto all'esterno e sopprime le barriere doganali interne fra le parti, nella misura in cui si riferiscono al commercio fra gli Stati membri di tale unione o accordo.

4.   Uno Stato parte della presente convenzione, che è anche parte di un altro trattato, di un'altra convenzione o di un altro accordo internazionale vigente al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione e le cui disposizioni accordano una protezione alle specie marine iscritte nell'appendice II, sarà liberato dagli obblighi ad esso imposti in virtù delle disposizioni della presente convenzione per ciò che concerne il commercio di esemplari delle specie iscritte nell'appendice II prelevati da navi immatricolate in tale Stato e conformemente alle disposizioni del trattato, della convenzione o dell'accordo internazionale di cui trattasi.

5.   In deroga alle disposizioni degli articoli III, IV e V, per l'esportazione di un esemplare prelevato in conformità al paragrafo 4 del presente articolo si richiederà soltanto un certificato di un organo di gestione dello Stato dove avviene l'introduzione, che attesti che l'esemplare è stato prelevato in conformità alle disposizioni del trattato, della convenzione o dell'accordo internazionale di cui trattasi.

6.   Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica la codificazione e l'elaborazione del diritto del mare da parte della conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, convocata in conformità alla risoluzione 2750 C (XXV) dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e le posizioni giuridiche attuali o future di qualsiasi Stato relativamente al diritto del mare e alla natura ed alla portata della sua giurisdizione in quanto Stato costiero e Stato di bandiera.

Articolo XV

Emendamenti delle appendici I e II

1.   Per quanto riguarda la procedura di adozione degli emendamenti delle appendici I e II nel corso delle riunioni della conferenza delle parti, si applicheranno le seguenti disposizioni:

a)

qualsiasi parte potrà proporre emendamenti delle appendici I e II per esame alla riunione successiva. Il testo dell'emendamento proposto dovrà essere comunicato alla segreteria con un anticipo di almeno 150 giorni rispetto alla data della riunione. La segreteria consulterà al riguardo le altre parti o gli organismi interessati in conformità a quanto disposto alle lettere b) e c) del paragrafo 2 del presente articolo e comunicherà le risposte a tutte le parti al più tardi 30 giorni prima della riunione;

b)

gli emendamenti saranno adottati da una maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti. A tale scopo, «parti presenti e votanti» significa parti presenti che esprimono un voto favorevole o contrario. Nel calcolo della maggioranza di due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento non si terrà conto delle astensioni;

c)

gli emendamenti adottati in una riunione entreranno in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la riunione, con l'eccezione delle parti che hanno formulato riserve in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Per quanto riguarda la procedura di adozione degli emendamenti delle appendici I e II nell'intervallo tra le riunioni della conferenza delle parti, si applicheranno le seguenti disposizioni:

a)

ogni parte potrà proporre emendamenti delle appendici I e II affinché siano esaminati nell'intervallo fra le riunioni mediante la procedura per corrispondenza enunciata nel presente paragrafo;

b)

per le specie marine, la segreteria, ricevuto il testo dell'emendamento proposto, lo comunicherà immediatamente alle parti. Inoltre consulterà gli organismi governativi competenti per dette specie per ottenere informazioni scientifiche e assicurare il coordinamento delle misure di conservazione da essi applicate. La segreteria trasmetterà alle parti, nel più breve tempo possibile, le opinioni espresse e i dati forniti dai suddetti organismi, aggiungendo le proprie conclusioni e raccomandazioni;

c)

per le specie diverse da quelle marine, la segreteria, ricevuto il testo dell'emendamento proposto, lo comunicherà immediatamente alle parti facendo seguire, nel più breve tempo possibile, le proprie raccomandazioni al riguardo.

d)

entro 60 giorni dalla data alla quale la segreteria avrà comunicato le proprie raccomandazioni alle parti in conformità delle lettere b) e c) del presente paragrafo, ogni parte potrà trasmettere alla segreteria eventuali osservazioni sull'emendamento proposto, insieme ai dati scientifici e alle informazioni pertinenti;

e)

la segreteria trasmetterà alle parti, nel più breve tempo possibile, le risposte ricevute, insieme alle proprie raccomandazioni;

f)

se la segreteria non riceverà alcuna obiezione sull'emendamento proposto nei 30 giorni decorrenti dalla data in cui ha comunicato le risposte ricevute conformemente alle disposizioni della lettera e) del presente paragrafo, l'emendamento entrerà in vigore dopo 90 giorni per tutte le parti, con eccezione di quelle che hanno formulato riserve in conformità al paragrafo 3 del presente articolo;

g)

se la segreteria riceverà un'obiezione da una delle parti, l'emendamento proposto sarà sottoposto a votazione per corrispondenza in conformità alle disposizioni delle lettere h), i) e j) del presente paragrafo;

h)

la segreteria notificherà alle parti il ricevimento di un'obiezione;

i)

salvo che la segreteria riceva voti favorevoli, contrari o astensioni di almeno la metà delle parti entro 60 giorni dalla data di notifica di cui alla lettera h) del presente paragrafo, l'emendamento proposto sarà rinviato alla riunione successiva della conferenza per ulteriore esame;

j)

se i voti ricevuti rappresentano almeno la metà delle parti, l'emendamento proposto sarà adottato con una maggioranza di due terzi delle parti che hanno espresso voto favorevole o contrario;

k)

la segreteria notificherà a tutte le parti il risultato della votazione;

l)

se adottato, l'emendamento proposto entrerà in vigore per tutte le parti dopo 90 giorni dalla data in cui la segreteria ne notifica l'accettazione, salvo per le parti che hanno formulato riserve in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo.

3.   Nel periodo di 90 giorni di cui alla lettera c) del paragrafo 1 o alla lettera l) del paragrafo 2 del presente articolo, ogni parte potrà formulare una riserva riguardo all'emendamento mediante notifica scritta al governo depositario. Finché non ritirerà la sua riserva, la parte sarà considerata come uno Stato non facente parte della presente convenzione per quanto concerne il commercio della specie in questione.

Articolo XVI

Appendice III e suoi emendamenti

1.   Ogni parte potrà, in qualsiasi momento, inviare alla segreteria una lista delle specie da essa dichiarate sottoposte a regolamentazione nell'ambito della propria giurisdizione allo scopo di cui al paragrafo 3 dell'articolo II. Nell'appendice III figureranno i nomi delle parti che hanno fatto iscrivere le specie, i nomi scientifici delle specie e le parti o i prodotti derivati dagli animali o dalle piante in questione menzionati ai fini della lettera b) dell'articolo I.

2.   La segreteria comunicherà alle parti, il più rapidamente possibile dopo averle ricevute, le liste presentate in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. La lista prenderà effetto come parte integrante dell'appendice III dopo 90 giorni dalla data della comunicazione. In qualsiasi momento dopo la comunicazione della lista, una parte può, a mezzo notifica scritta al governo depositario, formulare una riserva in merito a una specie, una parte o un prodotto derivato. Finché tale riserva non è ritirata, lo Stato in questione sarà considerato come non facente parte della presente convenzione per quanto concerne il commercio della specie, della parte o del prodotto derivato interessato.

3.   La parte che ha chiesto l'iscrizione di una specie nell'appendice III potrà ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica alla segreteria, la quale comunicherà detto ritiro a tutte le parti. Il ritiro entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla data della suddetta notifica.

4.   La parte che presenta una lista in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo consegnerà alla segreteria copia di tutte le leggi e di tutti i regolamenti nazionali applicabili alla protezione di detta specie, insieme alle interpretazioni che essa ritenga appropriate o richieste dalla segreteria. La parte, finché la specie è iscritta nell'appendice III, comunicherà ogni modifica delle suddette leggi e dei suddetti regolamenti, come pure ogni nuova interpretazione, non appena sono adottati.

Articolo XVII

Emendamenti della convenzione

1.   La segreteria, su richiesta scritta di almeno un terzo delle parti, convocherà una riunione straordinaria della conferenza delle parti per esaminare e adottare emendamenti della presente convenzione. Gli emendamenti saranno adottati con una maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti. A tale scopo, «parti presenti e votanti» significa parti presenti che esprimono un voto favorevole o contrario. Nel calcolo della maggioranza di due terzi richiesta per l'adozione di un emendamento non si terrà conto delle astensioni.

2.   La segreteria trasmetterà a tutte le parti i testi delle proposte di emendamento almeno 90 giorni prima della riunione.

3.   L'emendamento entrerà in vigore per le parti che l'accettano 60 giorni dopo che due terzi delle parti avranno depositato presso il governo depositario lo strumento di accettazione dell'emendamento. A partire da questa data, l'emendamento entrerà in vigore per ogni altra parte 60 giorni dopo che la parte avrà depositato il proprio strumento di accettazione dell'emendamento.

Articolo XVIII

Risoluzione delle controversie

1.   Qualunque controversia che possa sorgere fra due o più parti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente convenzione sarà sottoposta a negoziato fra le parti interessate.

2.   Se la controversia non può essere risolta in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, le parti potranno, di comune accordo, sottoporla ad arbitrato, segnatamente alla Corte permanente di arbitrato dell'Aia; le parti che avranno così sottoposto la controversia saranno vincolate dalla decisione arbitrale.

Articolo XIX

Firma

La presente convenzione sarà aperta alla firma a Washington fino al 30 aprile 1973 e, a partire da questa data, a Berna fino al 31 dicembre 1974.

Articolo XX

Ratifica, accettazione e approvazione

La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il governo della Confederazione svizzera, che sarà il governo depositario.

Articolo XXI

Adesione

1.   La presente convenzione resterà indefinitamente aperta all'adesione. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo depositario.

2.   La presente convenzione sarà aperta all'adesione delle organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati sovrani e dotate di competenza per negoziare, concludere e applicare accordi internazionali nelle materie ad esse attribuite dai rispettivi Stati membri e oggetto della presente convenzione.

3.   Negli strumenti di adesione, tali organizzazioni dichiareranno la portata della loro competenza nelle materie disciplinate dalla convenzione. Esse comunicheranno al governo depositario anche ogni modifica sostanziale della portata di tale competenza. Le notifiche trasmesse dalle organizzazioni regionali di integrazione economica riguardanti la loro competenza nelle materie disciplinate dalla presente convenzione e le modifiche di detta competenza saranno comunicate alle parti dal governo depositario.

4.   Nelle materie di loro competenza, le organizzazioni regionali di integrazione economica eserciteranno i diritti e adempiranno agli obblighi che la presente convenzione attribuisce ai loro Stati membri che sono parti della convenzione. In questi casi gli Stati membri delle suddette organizzazioni non potranno esercitare singolarmente tali diritti.

5.   Nei settori di loro competenza, le organizzazioni regionali di integrazione economica eserciteranno il diritto di voto disponendo di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono parti della convenzione. Dette organizzazioni non eserciteranno il diritto di voto quando questo viene esercitato dai loro Stati membri, e viceversa.

6.   Qualsiasi riferimento a «parte» nel senso di cui alla lettera h) dell'articolo I della presente convenzione, a «Stato/Stati» o a «Stato parte/Stati parti» della convenzione s'intende come comprendente un riferimento ad ogni organizzazione regionale di integrazione economica dotata di competenza per negoziare, concludere e applicare accordi internazionali nelle materie oggetto della presente convenzione.

Articolo XXII

Entrata in vigore

1.   La presente convenzione entrerà in vigore dopo 90 giorni dalla data in cui sarà stato depositato presso il governo depositario il decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2.   Per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi la presente convenzione oppure che vi aderisca dopo il deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo che lo Stato avrà depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo XXIII

Riserve

1.   La presente convenzione non è soggetta a riserve generali. Si potranno unicamente formulare riserve specifiche in conformità alle disposizioni del presente articolo nonché degli articoli XV e XVI.

2.   Ogni Stato, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, potrà formulare una riserva specifica relativamente a:

a)

qualunque specie inclusa nelle appendici I, II e III; o

b)

qualunque parte o prodotto derivato menzionato relativamente ad una specie inclusa nell'appendice III.

3.   Finché una delle parti della presente convenzione non ritirerà la riserva formulata in conformità alle disposizioni del presente articolo, tale Stato non sarà considerato parte della presente convenzione per quanto concerne il commercio della specie, della parte o del prodotto derivato oggetto della riserva.

Articolo XXIV

Denuncia

Ogni parte potrà denunciare in qualsiasi momento la presente convenzione mediante notifica scritta al governo depositario. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo il ricevimento della notifica da parte del governo depositario.

Articolo XXV

Depositario

1.   L'originale della presente convenzione, i cui testi in cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il governo depositario, il quale invierà copie certificate conformi a tutti gli Stati che lo hanno firmato o che hanno depositato strumenti di adesione alla convenzione.

2.   Il governo depositario informerà tutti gli Stati firmatari e aderenti, nonché la segreteria, in merito alle firme, al deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, all'entrata in vigore della presente convenzione, agli emendamenti, alla formulazione e al ritiro di riserve e alle notifiche di denuncia.

3.   All'entrata in vigore della presente convenzione, il governo depositario ne trasmetterà una copia certificata conforme alla segreteria delle Nazioni Unite a fini di registrazione e pubblicazione in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Washington, il tre marzo del millenovecentosettantatré.

 


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