EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0039

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/39 della Commissione, del 13 gennaio 2015 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Focaccia di Recco col formaggio (IGP)]

GU L 8 del 14.1.2015, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/39/oj

14.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/39 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Focaccia di Recco col formaggio (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Focaccia di Recco col formaggio», presentata dall'Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Il Portogallo, il Regno Unito e la compagnia Fresh gourmet Catering LLC, con sede a Dubai negli Emirati arabi uniti, si sono opposti alla registrazione a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione ha esaminato le dichiarazioni di opposizione motivate del Portogallo e del Regno Unito e le ha giudicate ricevibili ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1151/2012. La compagnia Fresh gourmet Catering LLC è stata giudicata priva di interesse legittimo e, di conseguenza, la sua opposizione è stata ritenuta irricevibile a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

(3)

Le dichiarazioni di opposizione, sollecitate da due clienti (il primo con sede in Portogallo, il secondo nel Regno Unito) di una società italiana ubicata nella zona geografica e che commercializza il proprio prodotto sotto forma di surgelato, riguardano principalmente la denominazione e il divieto di precottura, di surgelazione o di altre tecniche di conservazione.

(4)

Con lettere del 20 dicembre 2013, la Commissione ha invitato l'Italia e il Portogallo da un lato, l'Italia e il Regno Unito dall'altro, a cercare un accordo fra loro in forza dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento in parola. Conformemente a detto articolo, con lettere del 15 aprile 2014, l'Italia ha trasmesso il proprio rapporto relativo alla fine del periodo di consultazione. Poiché tutti i sopra citati Stati membri non sono pervenuti ad un accordo entro un termine di tre mesi, spetta alla Commissione adottare una decisione a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del suddetto regolamento.

(5)

Gli opponenti hanno invocato l'incertezza giuridica correlata alla registrazione della denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» come Indicazione Geografica Protetta (IGP) a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 poiché l'Italia, con decreto ministeriale del 18 luglio 2000, aggiornato l'ultima volta il 5 giugno 2014, ha iscritto la «Focaccia al formaggio di Recco» (una denominazione diversa da quella proposta per la registrazione, sebbene si riferisca allo stesso prodotto) nel suo Elenco nazionale dei prodotti agro-alimentari tradizionali. Oltre alla coesistenza con la denominazione «Focaccia al formaggio di Recco», la denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» non sarebbe tradizionale visto che sarebbe comparsa successivamente al 2000.

(6)

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 non esige che la denominazione di una IGP sia tradizionale. Una denominazione può essere registrata in quanto IGP se essa viene adoperata nel commercio oppure nel linguaggio comune, e soltanto nelle lingue storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata. Di conseguenza, poiché è stato dimostrato che la denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» viene adoperata nel commercio e nel linguaggio comune nella zona geografica delimitata, la sua registrazione in quanto IGP è conforme al regolamento (UE) n. 1151/2012.

(7)

La denominazione «Focaccia al formaggio di Recco» non potrà essere utilizzata per i prodotti che non rispettano il disciplinare stabilito per il prodotto registrato con la denominazione «Focaccia di Recco col formaggio».

(8)

Gli opponenti hanno inoltre invocato il motivo di opposizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012: la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. Il divieto di precottura, di surgelazione, o di altre tecniche di conservazione, previsto nel disciplinare e riportato al punto 3.6 del documento unico, impedirebbe agli opponenti l'importazione e la commercializzazione della «Focaccia di Recco col formaggio» surgelata.

(9)

Tuttavia, il danno all'esistenza del prodotto surgelato recante la denominazione «Focaccia al formaggio di Recco» proverrebbe unicamente dal contenuto del disciplinare della denominazione proposta «Focaccia di Recco col formaggio», che vieta la precottura, la surgelazione o altre tecniche di conservazione. Poiché tali divieti contenuti nel disciplinare della denominazione proposta fanno parte delle prerogative dell'associazione richiedente e poiché il contenuto del disciplinare è conforme all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, il preteso danno ai prodotti esistenti non può impedire, in sé e per sé, la registrazione.

(10)

Inoltre, con decreto del 13 febbraio 2012 del ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il governo italiano ha concesso la protezione nazionale transitoria alla denominazione «Focaccia di Recco col formaggio». In Italia, tale denominazione può essere adoperata unicamente per un prodotto fabbricato conformemente al disciplinare incluso nella domanda di registrazione della denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» inviata alla Commissione. In questo contesto, l'attribuzione di un periodo transitorio agli opponenti, importatori del prodotto e stabiliti in Portogallo e nel Regno Unito, sarebbe difficilmente comprensibile. Sia come sia, i marchi depositati, registrati o acquisiti mediante l'utilizzo in buona fede sul territorio dell'Unione prima della data di deposito presso la Commissione della domanda di protezione della denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» possono continuare ad essere adoperati e rinnovati nonostante la registrazione.

(11)

Gli opponenti hanno tentato altresì di far valere che il disciplinare infrangerebbe le norme di igiene alimentare per quanto riguarda la conservazione dell'alimento. Il divieto di precottura, di surgelazione, di congelazione oppure il ricorso ad altre tecniche di conservazione potrebbe nuocere alla conservazione, quindi alla sicurezza alimentare del prodotto. Inoltre, il disciplinare conterrebbe norme sproporzionate e illegittime intese a determinare le fasi successive all'elaborazione del prodotto fino a regolamentarne le modalità di consumo dopo la vendita. In realtà, il disciplinare non contiene disposizioni contrarie alle norme in materia di igiene. Semplicemente, se si rivela necessario utilizzare questi strumenti di conservazione che sono vietati, il prodotto non potrà più essere venduto con la denominazione registrata. Il disciplinare è comunque subordinato alla legislazione generale dell'Unione. Per quanto riguarda la natura e gli obiettivi delle disposizioni del disciplinare, esse definiscono semplicemente le caratteristiche che il prodotto tutelato dalla denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» deve presentare al momento dell'immissione in consumo, il che riguarda per l'appunto la lavorazione del prodotto tutelato dalla denominazione e non pregiudica minimamente le condizioni di consumo dopo la vendita.

(12)

Gli opponenti sostengono inoltre che il divieto di qualsiasi forma di conservazione costituisca una restrizione ingiustificata alla libera circolazione di un prodotto fabbricato legalmente, tramite una prescrizione che non ha alcun rapporto con la protezione del prodotto di cui trattasi. In effetti, il prodotto può circolare, è il nome che non può essere apposto sul prodotto non conforme al disciplinare. Questa conseguenza è giustificata dall'obiettivo del regolamento (UE) n. 1151/2012, ovvero quello di proteggere i nomi delle indicazioni geografiche registrate.

(13)

In base a quanto precede, la denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» merita di essere iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria e della biscotteria, dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 155 dell'1.6.2013, pag. 13.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


Top