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Document 32014D0839

2014/839/UE, Euratom: Decisione della Commissione, del 25 novembre 2014 , relativa alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i membri della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti

GU L 343 del 28.11.2014, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/839/oj

28.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2014

relativa alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i membri della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti

(2014/839/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), le istituzioni sono tenute a dare ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione. Devono altresì mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile. Inoltre, a norma dell'articolo 2 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e dell'articolo 11, paragrafo 3, del TUE, la Commissione è tenuta ad effettuare ampie consultazioni prima di proporre un atto legislativo.

(2)

A tal fine, i membri della Commissione e i membri dei loro gabinetti incontrano periodicamente le organizzazioni o i liberi professionisti per conoscere le difficoltà cui sono confrontati e le loro opinioni sulle politiche e sulla legislazione dell'Unione.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del TUE, al fine di facilitare la partecipazione dei cittadini europei alla vita democratica dell'Unione e garantire che le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile, è importante che i cittadini possano conoscere i contatti che i membri della Commissione e i membri dei loro gabinetti hanno con le organizzazioni o i liberi professionisti.

(4)

I cittadini hanno già il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). La presente decisione non riguarda l'accesso ai documenti né l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

(5)

In linea con gli orientamenti politici del 15 luglio 2014 elaborati dal presidente della Commissione, quest'ultima si impegna a migliorare la trasparenza nei contatti con i portatori d'interessi e i lobbisti.

(6)

Mentre non sono necessarie ulteriori misure per quanto riguarda la partecipazione dei membri della Commissione e dei membri dei loro gabinetti ad eventi pubblici, essendo tali informazioni già di dominio pubblico, la pubblicazione delle informazioni relative alle riunioni con le organizzazioni o i liberi professionisti migliora la trasparenza dell'azione della Commissione.

(7)

È pertanto opportuno che membri della Commissione rendano pubbliche le informazioni sulle riunioni che essi stessi o i membri dei loro gabinetti tengono con le organizzazioni o i liberi professionisti riguardo a questioni relative al processo decisionale dell'Unione e all'attuazione delle sue politiche.

(8)

Le riunioni con i rappresentanti delle altre istituzioni od organi dell'Unione nell'ambito delle normali relazioni interistituzionali non rientrano nel campo di applicazione della presente decisione. Le riunioni con i rappresentanti delle autorità pubbliche degli Stati membri esulano dall'applicazione della presente decisione, giacché tali autorità perseguono l'interesse generale e contribuiscono ai lavori della Commissione conformemente al principio di leale cooperazione. Al fine di tutelare le relazioni internazionali dell'Unione, le riunioni con i rappresentanti delle autorità pubbliche di paesi terzi e delle organizzazioni internazionali non rientrano nel campo di applicazione della presente decisione. La presente decisione non si applica alle riunioni cui l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione partecipa in veste di Alto rappresentante.

(9)

Al fine di rispettare la natura specifica del dialogo con le parti sociali previsto all'articolo 154 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del dialogo con le chiese e le organizzazioni filosofiche e non confessionali di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del TFUE, è opportuno che le riunioni svolte in tali contesti siano escluse dal campo di applicazione della presente decisione.

(10)

In considerazione del ruolo specifico riconosciuto dall'articolo 10, paragrafo 4, del TUE ai partiti politici e tenuto conto che ai sensi dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, del 16 aprile 2014, sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea (2) il registro non si applica ai partiti politici è opportuno che anche le riunioni con i rappresentanti dei partiti politici siano escluse dal campo di applicazione della presente decisione.

(11)

È opportuno omettere la pubblicazione delle informazioni sulle riunioni in determinati casi specifici, nei quali essa può arrecare pregiudizio alla tutela della vita, dell'integrità e della vita privata dell'individuo, della politica finanziaria, monetaria o economica dell'Unione, della stabilità del mercato, delle informazioni commerciali riservate, del corretto svolgimento di procedure giurisdizionali o di attività ispettive, di indagine e di revisione contabile o di altre procedure amministrative, o alla tutela di qualunque altro interesse pubblico importante riconosciuto a livello dell'Unione.

(12)

Ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), i nomi dei membri della Commissione e dei membri dei gabinetti che partecipano alle riunioni con le organizzazioni o i liberi professionisti possono essere resi pubblici; gli altri individui devono aver manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile.

(13)

La presente decisione non pregiudica gli obblighi o impegni di maggior trasparenza derivanti dalla legislazione dell'Unione o da accordi internazionali conclusi dall'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   I membri della Commissione rendono pubbliche le informazioni riguardanti tutte le riunioni che essi stessi e i membri dei loro gabinetti tengono con le organizzazioni o i liberi professionisti su questioni riguardanti l'elaborazione e l'attuazione delle politiche dell'Unione, conformemente alle disposizioni della presente decisione.

2.   Le informazioni da rendere pubbliche sono: la data della riunione, la sua sede, il nome del membro della Commissione e/o del membro del gabinetto, il nome dell'organizzazione o del libero professionista e l'oggetto della riunione.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «riunione»: l'incontro bilaterale organizzato su iniziativa di un'organizzazione o di un libero professionista oppure di un membro della Commissione e/o un membro del suo gabinetto per discutere una questione riguardante l'elaborazione e l'attuazione delle politiche dell'Unione. Gli incontri che hanno luogo nel contesto di procedure amministrative istituite dai trattati o da atti dell'Unione, gli incontri di natura meramente privata o sociale e gli incontri casuali esulano da tale nozione;

b)   «organizzazione o libero professionista»: qualunque organizzazione o persona fisica, indipendentemente dal suo stato giuridico, che svolga attività intese a influenzare direttamente o indirettamente la elaborazione o l'attuazione delle politiche e il processo decisionale delle istituzioni dell'Unione, indipendentemente dal luogo in cui tali attività sono effettuate e dal canale o mezzo di comunicazione utilizzato.

Tale nozione non comprende i rappresentanti delle altre istituzioni o organi dell'Unione, i rappresentanti delle autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri o dei paesi terzi e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali. Essa tuttavia include qualunque associazione o rete istituita per rappresentare collettivamente regioni o altre autorità pubbliche subnazionali.

Articolo 3

1.   La presente decisione non si applica alle riunioni che si tengono con le parti sociali a livello dell'Unione nell'ambito del dialogo politico né a quelle che si svolgono nell'ambito del dialogo con le chiese, le associazioni o comunità religiose e le organizzazioni filosofiche e non confessionali.

2.   La presente decisione non si applica alle riunioni con i rappresentanti dei partiti politici.

Articolo 4

1.   Le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono pubblicate in formato standard sul sito Internet dei membri della Commissione entro due settimane dalla riunione.

2.   La pubblicazione delle informazioni può essere omessa qualora rischi di arrecare pregiudizio alla tutela di uno degli interessi di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in particolare la vita, l'integrità e la vita privata di un individuo, la politica finanziaria, monetaria o economica dell'Unione, la stabilità del mercato, le informazioni commerciali riservate, il corretto svolgimento di procedure giurisdizionali o di attività ispettive, di indagine e di revisione contabile o di altre procedure amministrative, o alla tutela di qualunque altro interesse pubblico importante riconosciuto a livello dell'Unione.

Articolo 5

I nomi degli individui (che agiscono a nome di organizzazioni o liberi professionisti) o dei funzionari della Commissione (diversi dai membri del gabinetto) che partecipano alle riunioni non sono resi pubblici, a meno che tali presone abbiano manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile.

Articolo 6

Le organizzazioni e i liberi professionisti sono informati del fatto che le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, saranno rese pubbliche.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o dicembre 2014.

Fatto a Strasburgo, il 25 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(2)  GU L 277 del 19.9.2014, pag. 11.

(3)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


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