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Document 32014R1062

    Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014 , relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 294 del 10.10.2014, p. 1–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/06/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1062/oj

    10.10.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 294/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1062/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 4 agosto 2014

    relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1451/2007 (2) della Commissione fissa le modalità per il programma di riesame dei principi attivi di biocidi esistenti (di seguito «il programma di riesame»), avviato conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Visto che tale direttiva è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) n. 528/2012, le modalità di applicazione per il proseguimento del programma di riesame dovrebbero essere adattate alle disposizioni di tale regolamento.

    (2)

    È importante individuare le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che possono essere messe a disposizione sul mercato e utilizzate in base alle norme nazionali, in virtù delle disposizioni transitorie previste all'articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012. Si tratta, ad esempio, delle combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che sono in fase di valutazione nell'ambito del programma di riesame.

    (3)

    Quando un prodotto ha beneficiato della deroga per i prodotti destinati al consumo umano e animale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007, ma non della deroga per i prodotti destinati al consumo umano e animale di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, i principi attivi che contiene dovrebbero essere valutati nell'ambito del programma di riesame per il tipo di prodotto pertinente. Fatte salve le norme nazionali, tale prodotto dovrebbe poter essere messo a disposizione sul mercato e utilizzato fino al completamento di tale valutazione. Un sistema di dichiarazione preventiva dovrebbe stabilire quali prodotti beneficiano di detta disposizione. Lo stesso dovrebbe valere qualora la mancata notifica di una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto sia dovuta alla nuova definizione dei tipi di prodotto nel regolamento (UE) n. 528/2012 rispetto a quella della direttiva 98/8/CE, o sia adeguatamente giustificata sulla base di una decisione della Commissione, adottata conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, della giurisprudenza, come la causa C-420/10 (4), o di orientamenti autorevoli della Commissione o delle autorità competenti degli Stati membri che sono riesaminati successivamente.

    (4)

    Quando un biocida contiene, consiste o genera un principio attivo che non è più incluso nel programma di riesame, ma il cui utilizzo è essenziale in uno Stato membro, l'uso e la messa a disposizione sul mercato per tale uso dovrebbero essere consentiti in tale Stato membro, sotto la sua responsabilità, a determinate condizioni e per un periodo di tempo limitato.

    (5)

    Ai fini della coerenza e della semplificazione, la procedura di valutazione dei principi attivi nel programma di riesame dovrebbe, in tutte le sue parti pertinenti, essere identica a quella per le domande presentate a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 528/2012 o a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2014 della Commissione (5).

    (6)

    Per le sostanze che rispondono ai criteri di esclusione o sostituzione, l'autorità competente di valutazione dovrebbe presentare all'Agenzia una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) per i parametri considerati, pur mantenendo il diritto dello Stato membro a presentare una proposta concernente altri o tutti i parametri. L'autorità di valutazione competente dovrebbe anche consultare l'Agenzia in merito alle sostanze che soddisfano criteri per essere considerate persistenti, bioaccumulabili e tossiche, o alle sostanze che sarebbero considerate interferenti endocrini.

    (7)

    Al fine di garantire che il programma di riesame sia portato a termine entro il termine indicato all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, le valutazioni dovrebbe essere limitate alle combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali i dati pertinenti sono stati trasmessi entro i termini di cui al regolamento (CE) n. 1451/2007 o al presente regolamento. Inoltre, occorre fissare termini adeguati per il completamento delle valutazioni, tenendo conto della possibilità che le domande potrebbero essere convalidate meno di un anno prima di tali termini.

    (8)

    Non sono ancora state stabilite le prescrizioni in termini di dati per l'iscrizione nella categoria 7 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. È quindi opportuno in questa fase limitare alle categorie 1, 2, 3, 4, 5 o 6 le domande di iscrizione nel suddetto allegato.

    (9)

    Fatto salvo articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, dall'articolo 91 di detto regolamento consegue che i criteri di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento dovrebbero essere rilevanti per la successiva autorizzazione dei biocidi in tutti i casi. È pertanto opportuno individuare le sostanze che soddisfano tali criteri in tutte le valutazioni di principi attivi.

    (10)

    Un partecipante potenziale al programma di riesame dovrebbe essere autorizzato ad aderire o a sostituire un partecipante esistente sulla base di un accordo comune, a condizione che la valutazione non subisca ritardi per via di un accesso limitato ai dati, in quanto il potenziale partecipante dovrebbe altrimenti produrre di nuovi i dati.

    (11)

    Poiché la partecipazione al programma di riesame avviene su base volontaria, i partecipanti dovrebbero avere la possibilità di ritirarsi da tale programma. In tal caso, i partecipanti potenziali dovrebbero essere autorizzati a riprendere il sostegno, a meno che tale possibilità sia già stata concessa una volta e abbia causato ritardi al programma di riesame, e a meno che l'Agenzia abbia già iniziato a lavorare sul suo parere.

    (12)

    Qualora la valutazione di un principio attivo dimostri che l'identità ufficialmente iscritta nel programma di riesame non corrisponde esattamente a quella della sostanza effettivamente in corso di valutazione, e che la valutazione non permette di trarre conclusioni in merito, dovrebbe essere possibile ridefinire il principio attivo nel corso della valutazione e consentire ad altre persone di riprendere il supporto della sostanza ufficialmente iscritta.

    (13)

    Alcune sostanze che fanno parte del programma di riesame, non sono sostenute da nessun partecipante al momento dell'adozione del presente regolamento. Lo stesso vale per alcuni nanomateriali, anche se, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, questi materiali possono essere approvati solo se esplicitamente menzionati. È opportuno autorizzare delle persone a riprendere la partecipazione per queste sostanze e questi nanomateriali, altrimenti questi dovranno essere esclusi dal programma di riesame.

    (14)

    Al fine di assicurare che nessuna sostanza sia indebitamente mantenuta o inclusa nel programma di riesame senza essere poi valutata, il mantenimento e l'inclusione di una sostanza non ancora in fase di valutazione dovrebbero essere subordinati ad una notifica dei dati essenziali relativi a tale sostanza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO 1

    OGGETTO E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le regole applicabili allo svolgimento del programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti di cui all'articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    (a)

    «decisione di non approvazione», la decisione di non approvare una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012 o dell'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, di detto regolamento, o di non includerla nell'allegato I o I A della direttiva 98/8/CE;

    (b)

    «combinazione principio attivo/tipo di prodotto inclusa nel programma di riesame», una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto elencata nell'allegato II che soddisfa le condizioni seguenti:

    (i)

    non è disciplinata da nessuno degli atti seguenti:

    una direttiva riguardante l'iscrizione nell'allegato I o I A della direttiva 98/8/CE;

    un regolamento che ne sancisce l'approvazione, ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012;

    (ii)

    non è stata oggetto di una decisione di non approvazione o la decisione di non approvazione più recente è stata abrogata;

    (c)

    «partecipante», una persona che ha presentato una domanda per una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto inclusa nel programma di riesame, o che ha presentato una notifica ritenuta conforme ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del presente regolamento, o per conto del quale è stata trasmessa questa domanda o notifica;

    (d)

    «autorità di valutazione competente», l'autorità competente dello Stato membro indicato nell'allegato II del presente regolamento, designata a norma dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 528/2012.

    CAPO 2

    PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI FASCICOLI

    Articolo 3

    Richiesta di approvazione o iscrizione nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012

    1.   Una domanda di approvazione o iscrizione nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 può essere presentata solo da un partecipante la cui notifica è stata ritenuta conforme dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del presente regolamento.

    Quando la domanda riguarda l'inclusione nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, essa può riguardare solo le categorie 1, 2, 3, 4, 5 o 6 di tale allegato.

    2.   Le domande di cui al paragrafo 1 sono presentate all'Agenzia entro due anni dalla dichiarazione di conformità di cui all'articolo 17, paragrafo 5.

    Articolo 4

    Accettazione delle domande

    1.   L'Agenzia informa il partecipante sulle tariffe applicabili ai sensi del regolamento (UE) n. 564/2013 (7), e respinge la domanda se il partecipante non è in grado di pagarle entro 30 giorni. Essa ne informa il partecipante e l'autorità di valutazione competente.

    2.   Ricevuto il pagamento delle tariffe di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013, l'Agenzia accetta la domanda e informa il partecipante e l'autorità di valutazione competente, indicando la data dell'accettazione della domanda e il suo codice unico di identificazione.

    3.   Conformemente all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 528/2012, è possibile proporre ricorsi contro le decisioni adottate dall'Agenzia ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo.

    4.   L'autorità di valutazione competente informa il richiedente della tariffa applicabile ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 entro 30 giorni a decorrere dall'accettazione della domanda da parte dell'Agenzia, e respinge la domanda se il partecipante non è in grado di pagare la tariffa entro 30 giorni. Ne informa il partecipante e l'Agenzia.

    Articolo 5

    Convalida delle domande per l'approvazione o l'iscrizione nella categoria 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012

    1.   Quando una domanda relativa all'approvazione o all'iscrizione nella categoria 6 di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 contenente i dati richiesti in conformità dell'articolo 6, paragrafi 1, e 2, dello stesso regolamento è stata accettata dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e la tariffa è stata pagata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, l'autorità di valutazione competente convalida la domanda entro 30 giorni dal pagamento della tariffa.

    2.   Se l'autorità di valutazione competente ha ricevuto dal partecipante il fascicolo a norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, ma non lo ha ancora accettato riconoscendone la completezza ai sensi dell'articolo 13, l'autorità di valutazione competente convalida la domanda entro il 3 gennaio 2015.

    3.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità di valutazione competente non valuta la qualità né l'idoneità dei dati o delle motivazioni trasmessi.

    4.   Qualora l'autorità di valutazione competente ritenga che la domanda sia incompleta, comunica al partecipante quali informazioni supplementari sono necessarie per la convalida della domanda e fissa un termine ragionevole per la trasmissione di dette informazioni. Di norma, tale termine non è superiore a 90 giorni.

    Entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni supplementari l'autorità di valutazione competente convalida la domanda se ritiene che tali informazioni siano sufficienti per soddisfare le prescrizioni di cui al paragrafo 2.

    Qualora il partecipante non trasmetta le informazioni richieste entro il termine stabilito, l'autorità di valutazione competente respinge la domanda e ne informa il partecipante e l'Agenzia. In tal caso parte delle tariffe pagate a norma dell'articolo 80, paragrafo 1 e paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 è rimborsata.

    Nel convalidare una domanda, l'autorità di valutazione competente ne informa senza indugio il partecipante, l'Agenzia e altre autorità competenti, indicando la data della convalida.

    Articolo 6

    Valutazione delle domande

    1.   Il presente articolo si applica quando si configura una delle seguenti condizioni:

    (a)

    se una domanda è stata convalidata a norma dell'articolo 5;

    (b)

    quando l'autorità di valutazione competente ha accettato il fascicolo considerandolo completo a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1451/2007, ma non ha ancora trasmesso la relazione dell'autorità competente alla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del medesimo regolamento;

    (c)

    se una domanda per l'inclusione nelle categorie 1, 2, 3, 4 o 5 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è stata accettata dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e la tassa è stata pagata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.

    2.   L'autorità di valutazione competente valuta la domanda in conformità degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) n. 528/2012 e, se pertinente, valuta anche l'eventuale proposta di adeguare le prescrizioni in materia di dati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento, inviando all'Agenzia una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione.

    3.   Se più partecipanti sostengono la stessa combinazione di principio attivo/tipo di prodotto, l'autorità competente di valutazione redige solo una relazione di valutazione. La relazione di valutazione e le conclusioni sono trasmesse, entro una delle due scadenze riportate qui di seguito, a seconda di quale data sia posteriore:

    (a)

    365 giorni dalla data dell'ultima convalida di cui al paragrafo 1, lettera a), accettazione della completezza di cui al paragrafo 1, lettera b), o pagamento delle tariffe di cui al paragrafo 1, lettera c), per la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto in questione;

    (b)

    i termini di cui all'allegato III.

    4.   Prima di trasmettere le proprie conclusioni all'Agenzia, l'autorità di valutazione competente consente al partecipante di presentare, entro 30 giorni, commenti scritti relativi alla relazione di valutazione e alle conclusioni della valutazione. Nel portare a termine la propria valutazione, l'autorità di valutazione competente tiene debito conto di tali osservazioni.

    5.   Qualora per effettuare la valutazione risultino necessarie informazioni supplementari, l'autorità di valutazione competente chiede al partecipante di trasmetterle entro un dato termine e ne informa l'Agenzia.

    Il termine di 365 giorni di cui al paragrafo 3 è sospeso dalla data dell'invio della richiesta fino alla data in cui l'autorità stessa riceve le informazioni. La sospensione non supera i limiti indicati in appresso, a meno che ciò sia giustificato dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali:

    (a)

    365 giorni qualora le informazioni supplementari riguardino aspetti di cui non si è tenuto conto nella direttiva 98/8/CE o nell'ambito della prassi consolidata di applicazione di detta direttiva;

    (b)

    180 giorni negli altri casi.

    6.   Ove l'autorità di valutazione competente ritenga preoccupanti per la salute umana, la salute animale e l'ambiente gli effetti cumulativi dovuti all'uso di biocidi contenenti gli stessi o altri principi attivi, essa documenta le proprie preoccupazioni come previsto nelle parti pertinenti dell'allegato XV, sezione II.3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e inserisce tali elementi nelle proprie conclusioni.

    7.   Una volta completata la valutazione del rischio, l'autorità competente di valutazione senza indebito ritardo e al più tardi al momento della presentazione della relazione di valutazione di cui al paragrafo 3, a seconda del caso:

    (a)

    presenta una proposta all'Agenzia a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, qualora ritenga che uno dei criteri di cui all'articolo 36, paragrafo 1, dello stesso regolamento è soddisfatto e non adeguatamente affrontato nella parte 3 dell'allegato VI di detto regolamento;

    (b)

    consulta l'Agenzia se ritiene che uno dei criteri dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) o e), del regolamento (UE) n. 528/2012, o la condizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, sia soddisfatto ma non sia adeguatamente affrontato nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 o nell'elenco delle sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

    Articolo 7

    Parere dell'Agenzia

    1.   Il presente articolo si applica se sussiste una delle seguenti condizioni:

    (a)

    l'autorità competente di valutazione ha presentato una relazione di valutazione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e, se del caso, una proposta o una consultazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7;

    (b)

    una relazione di un'autorità competente è stata trasmessa alla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007, ma la relazione di valutazione non è ancora stata riesaminata dal comitato permanente sui biocidi a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del suddetto regolamento.

    2.   Previa accettazione della relazione, l'Agenzia prepara e trasmette alla Commissione un parere in merito all'approvazione del principio attivo/tipo di prodotto o la sua iscrizione nella categoria 1, 2, 3, 4, 5 o 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, o entrambe, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

    L'Agenzia inizia l'elaborazione del parere entro uno dei seguenti termini, a seconda di quale data sia posteriore:

    (a)

    tre mesi dalla data di accettazione della relazione;

    (b)

    i termini di cui all'allegato III.

    L'Agenzia trasmette il parere alla Commissione entro 270 giorni dalla data di inizio della sua preparazione.

    Articolo 8

    Principi attivi candidati alla sostituzione

    1.   Nel preparare il suo parere a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, l'Agenzia valuta se il principio attivo soddisfa uno dei criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, e tratta la questione nel proprio parere.

    2.   Prima di trasmettere il suo parere alla Commissione, l'Agenzia rende pubbliche, fatti salvi gli articoli 66 e 67 del regolamento (UE) n. 528/2012, le informazioni sui principi attivi candidati alla sostituzione, per un periodo non superiore a 60 giorni, durante il quale i terzi interessati possono comunicare informazioni pertinenti, anche relative ai sostituti disponibili. L'Agenzia tiene in debito conto le informazioni ricevute nel mettere a punto il proprio parere.

    3.   Nel caso in cui il principio attivo sia approvato, e soddisfi uno dei criteri stabiliti all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, è considerato come candidato alla sostituzione nel regolamento adottato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del suddetto regolamento.

    Articolo 9

    Decisione della Commissione

    Al ricevimento del parere dell'Agenzia a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione prepara tempestivamente un progetto di decisione per adozione a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, o, se del caso, all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

    CAPO 3

    MODIFICA DI ELEMENTI DEL PROGRAMMA DI RIESAME

    Articolo 10

    Adesione o sostituzione di partecipanti stabilita di comune accordo

    1.   Il ruolo di partecipante può essere ripreso o condiviso di comune accordo tra un partecipante esistente e un potenziale partecipante, a condizione che il potenziale partecipante abbia il diritto di fare riferimento a tutti i dati comunicati o menzionati dal partecipante esistente.

    2.   Una notifica ai fini del presente articolo viene presentata all'Agenzia congiuntamente dal partecipante potenziale e dal partecipante esistente mediante il registro per i biocidi di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 528/2012 (di seguito, «il registro»). Tale notifica comprende tutte le lettere di accesso pertinenti.

    3.   Al ricevimento di una notifica conformemente al paragrafo 2, l'Agenzia aggiorna le informazioni nel registro per quanto riguarda l'identità del partecipante.

    4.   Si considera che una persona stabilita nell'Unione che ha ripreso il ruolo di partecipante o ha raggiunto un partecipante a norma del presente articolo abbia presentato un fascicolo o una lettera di accesso per un fascicolo ai fini dell'articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012.

    Articolo 11

    Ritiro di partecipanti

    1.   Si considera che un partecipante abbia ritirato il proprio sostegno ad una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto nel programma di riesame nei seguenti casi:

    (a)

    se ha informato l'Agenzia o l'autorità di valutazione competente, attraverso il registro, della sua intenzione di ritirarsi;

    (b)

    se non ha presentato una domanda entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

    (c)

    se la sua domanda è stata respinta ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 4, paragrafo 4, o dell'articolo 5, paragrafo 4;

    (d)

    se ha omesso di fornire le informazioni complementari entro i termini previsti dall'articolo 6, paragrafo 5;

    (e)

    se ha comunque omesso di pagare le tariffe spettanti all'autorità di valutazione competente o all'Agenzia.

    2.   Si considera che un ritiro sia avvenuto entro i termini adeguati se non interviene dopo la data in cui l'autorità di valutazione competente trasmette la relazione dell'autorità competente al richiedente a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento.

    Articolo 12

    Conseguenze di un ritiro a tempo debito

    1.   Se un ritiro a tempo a debito è reso noto all'autorità di valutazione competente, ma non all'Agenzia, l'autorità di valutazione competente ne informa senza indugio l'Agenzia tramite il registro.

    2.   Se un ritiro avvenuto a tempo debito è reso noto all'Agenzia, questa aggiorna i dati del registro per quanto riguarda l'identità del partecipante.

    3.   Se tutti i partecipanti che sostengono la stessa combinazione di principio attivo/tipo di prodotto hanno effettuato un ritiro a tempo debito dal programma di riesame, e se il ruolo del partecipante per questa combinazione è stato precedentemente ripreso, l'Agenzia ne informa la Commissione tramite il registro.

    Articolo 13

    Ridefinizione dei principi attivi

    1.   Quando la valutazione di un principio attivo esistente non consente di trarre conclusioni in merito al principio individuato all'allegato II, l'autorità di valutazione competente, previa consultazione del partecipante interessato, stabilisce una nuova identità per il principio in questione. L'autorità competente di valutazione ne informa l'Agenzia.

    2.   L'Agenzia aggiorna le informazioni nel registro per quanto riguarda l'identità della sostanza.

    Articolo 14

    Ripresa del ruolo di partecipante

    1.   L'Agenzia pubblica un invito aperto concernente la ripresa del ruolo di partecipante per una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto qualora si configuri uno dei casi seguenti:

    (a)

    quando tutti i partecipanti che sostengono la stessa combinazione di principio attivo/tipo di prodotto hanno effettuato un ritiro a tempo debito, ai sensi dell'articolo 11, e il ruolo di partecipante per tale combinazione non è stato precedentemente ripreso;

    (b)

    a seguito di una ridefinizione a norma dell'articolo 13, nel qual caso l'invito riguarda esclusivamente i principi coperti dall'attuale identità di cui all'allegato II, ma non dalla nuova identità.

    2.   Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione di cui al paragrafo 1, chiunque può presentare una notifica di principio attivo/tipo di prodotto per la combinazione a norma dell'articolo 17.

    3.   Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, chiunque può notificare una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto che figura nell'allegato II, parte 2, a norma dell'articolo 17.

    Articolo 15

    Combinazioni principio attivo/tipo di prodotto che soddisfano le prescrizioni per essere incluse nel programma di esame

    Quando un biocida che rientra nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 ed è in fase di immissione sul mercato consiste, contiene o produce un principio attivo esistente, che non è né autorizzato né incluso nel programma di riesame per il tipo di prodotto in questione né è iscritto nell'allegato I di tale regolamento, tale principio soddisfa le condizioni per essere iscritto nel programma di riesame per il tipo di prodotto in questione, per uno dei seguenti motivi:

    (a)

    la persona responsabile dell'immissione sul mercato si è basata su orientamenti pubblicati o pareri scritti ricevuti dalla Commissione o da un'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 26 della direttiva 98/8/CE o dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 528/2012, se tali orientamenti o questi pareri contenevano motivi oggettivamente giustificati per ritenere che il prodotto fosse escluso dal campo di applicazione della direttiva 98/8/CE o del regolamento (UE) n. 528/2012, o che si trattasse di un tipo di prodotto per il quale il principio attivo era stato notificato, e quando tali orientamenti o pareri sono successivamente riesaminati in una decisione adottata conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 o in nuovi orientamenti autorevoli pubblicati dalla Commissione;

    (b)

    la sostanza ha beneficiato della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007;

    (c)

    a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 il biocida appartiene a un tipo di prodotto diverso rispetto a quello cui apparteneva ai sensi della direttiva 98/8/CE, a seguito di una modifica del campo di applicazione di tali tipi di prodotto, e contiene una sostanza inclusa nel programma di riesame per il tipo di prodotto iniziale, ma non per quello nuovo.

    Articolo 16

    Dichiarazione di interesse a notificare

    1.   Chiunque abbia interesse a notificare una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto può presentare, tramite il registro, una dichiarazione di interesse a notificare un principio che soddisfa le condizioni previste per essere integrato nel programma di riesame di cui all'articolo 15, a uno dei beneficiari seguenti:

    (a)

    alla Commissione al più tardi 12 mesi dopo la pubblicazione della decisione o degli orientamenti di cui all'articolo 15, lettera a);

    (b)

    all'Agenzia al più tardi il 30 ottobre 2015 nei casi di cui all'articolo 15, lettera b);

    (c)

    alla Commissione, al più tardi il 30 ottobre 2015 nei casi di cui all'articolo 15, lettera c).

    2.   La dichiarazione indica la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto. Nei casi di cui all'articolo 15, lettera a), la dichiarazione contiene una giustificazione dettagliata che dimostri che tutte le condizioni ivi contemplate sono soddisfatte.

    3.   Quando una dichiarazione è stata resa in un caso di cui all'articolo 15, lettera a) o lettera c), e la Commissione ritiene, previa consultazione degli Stati membri, che il paragrafo 6 non è applicabile, e, se del caso, che le condizioni di notifica di cui alla lettera a) dello stesso articolo sono soddisfatte, ne informa l'Agenzia.

    4.   Quando una dichiarazione è stata resa in un caso di cui all'articolo 15, lettera b), o qualora la Commissione abbia informato l'Agenzia a norma del paragrafo 3, l'Agenzia rende pubblica tale informazione tramite i mezzi elettronici, menzionando la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto interessate. Ai fini del presente regolamento, una pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1451/2007, è considerata come una pubblicazione effettuata ai sensi del presente paragrafo.

    5.   Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione di cui al paragrafo 4, qualsiasi persona avente un interesse a notificare la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto può farlo a norma dell'articolo 17.

    6.   Nei casi di cui all'articolo 15, lettere a) e c), una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto è considerata notificata da parte di un partecipante, e non può essere oggetto di una notifica aggiuntiva se si configurano le condizioni seguenti:

    (a)

    il principio attivo in questione è già incluso nel programma di riesame;

    (b)

    uno dei fascicoli presentati allo Stato membro incaricato della valutazione per il principio attivo in questione contiene già tutti i dati necessari per la valutazione del tipo di prodotto;

    (c)

    il partecipante che ha presentato tale fascicolo segnala un interesse a sostenere la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto.

    Articolo 17

    Procedura di notifica

    1.   Le notifiche ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3, o dell'articolo 16, paragrafo 5, sono trasmesse all'Agenzia tramite il registro.

    2.   La notifica è presentata in formato IUCLID. Essa contiene le informazioni di cui all'allegato II.

    3.   Quando nell'allegato II non è indicata nessuna autorità competente per il principio attivo interessato, il notificante informa l'Agenzia del nome dell'autorità competente designata a norma dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 528/2012 che ha scelto, e conferma per iscritto che tale autorità competente acconsente alla valutazione del fascicolo.

    4.   Non appena riceve una notifica, l'Agenzia ne informa la Commissione e comunica al notificante le tariffe dovute ai sensi del regolamento (UE) n. 564/2013. Se il notificante non procede al pagamento della tariffa entro 30 giorni dalla ricezione di tale informazione, l'Agenzia respinge la notifica e ne informa il notificante e la Commissione.

    5.   Una volta ricevuto il pagamento della tariffa, entro 30 giorni l'Agenzia verifica se la notifica soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 2. Se la notifica non soddisfa tali prescrizioni, l'Agenzia concede al notificante un ulteriore periodo di 30 giorni per completare o rettificare la notifica. Una volta scaduto il termine di 30 giorni, l'Agenzia ha ulteriori 30 giorni per dichiarare che la notifica soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 2 o per respingere la notifica, informandone il notificante e la Commissione.

    6.   Conformemente all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 528/2012, è possibile proporre ricorsi contro le decisioni adottate dall'Agenzia ai sensi del paragrafo 4 o del paragrafo 5.

    7.   Se una notifica è stata ritenuta conforme ai sensi del paragrafo 5, l'Agenzia adotta senza indugio una delle misure seguenti:

    (a)

    se la notifica è stata trasmessa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 o paragrafo 3, aggiorna le informazioni contenute nel registro, per quanto riguarda l'identità del partecipante e, se del caso, del principio attivo;

    (b)

    se la notifica è stata presentata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, informa la Commissione della conformità.

    Articolo 18

    Inclusione nel programma di riesame

    Se una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto è considerata notificata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, o se l'Agenzia informa la Commissione della conformità a norma dell'articolo 17, paragrafo 7, lettera b), la Commissione include la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto nell'ambito del programma di riesame.

    Articolo 19

    Informazioni sulle sostanze che non beneficiano più di sostegno nell'ambito del programma di riesame

    Qualora non sia stata ricevuta alcuna notifica entro il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 5, o se una notifica di cui a tale articolo è pervenuta ed è stata successivamente respinta dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 o paragrafo 5, l'Agenzia ne informa gli Stati membri attraverso il registro e pubblica tale informazione per via elettronica.

    Articolo 20

    Decisioni della Commissione sulle sostanze che non beneficiano più di un sostegno nell'ambito del programma di riesame

    La Commissione prepara un progetto di decisione di non approvazione a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, nei seguenti casi:

    (a)

    quando l'Agenzia informa la Commissione di tutti i ritiri tempestivi dei partecipanti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento;

    (b)

    quando nessuno ha presentato una notifica entro i termini di cui all'articolo 14, paragrafo 2 o paragrafo 3, del presente regolamento, o se la notifica è stata presentata e respinta ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 o paragrafo 5;

    (c)

    quando è stata presentata una notifica entro i termini di cui all'articolo 14, paragrafo 2 o paragrafo 3, del presente regolamento ed è stata ritenuta conforme ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, della stessa, ma l'identità della sostanza nella notifica riguarda solo una parte dell'identità esistente di cui all'allegato II del presente regolamento.

    Nel caso di cui alla lettera c), il progetto di decisione di non approvazione riguarda qualsiasi sostanza coperta dall'identità esistente che figura nell'allegato II del presente regolamento, ma non dalla notificazione o da una decisione di approvazione.

    CAPO 4

    MISURE TRANSITORIE

    Articolo 21

    Misure transitorie per le sostanze di cui all'articolo 15

    1.   Uno Stato membro può continuare ad applicare il suo sistema o le sue prassi vigenti per la messa a disposizione sul mercato e l'uso di un biocida costituito, contenente o in grado di generare un principio attivo esistente di cui all'articolo 15, lettere b) e c). In tal caso:

    (a)

    il biocida non è più messo a disposizione sul mercato a decorrere da 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento;

    (b)

    l'uso degli stock esistenti del biocida può proseguire fino a 30 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

    2.   Uno Stato membro può continuare ad applicare il suo sistema o le sue procedure vigenti per la messa a disposizione sul mercato o l'utilizzo di un biocida costituito, contenente o in grado di generare un principio attivo esistente di cui all'articolo 15, lettera a). In tal caso:

    (a)

    il biocida non è più messo a disposizione sul mercato a decorrere da 24 mesi dopo una delle seguenti date, a seconda di quale sia posteriore:

    (i)

    la data di entrata in vigore del presente regolamento;

    (ii)

    la notificazione o la pubblicazione della decisione o degli orientamenti di cui all'articolo 15, lettera a).

    (b)

    L'uso degli stock esistenti del biocida può continuare fino a 30 mesi a decorrere da una delle date seguenti, a seconda di quale sia posteriore:

    (i)

    la data di entrata in vigore del presente regolamento;

    (ii)

    la notificazione o la pubblicazione della decisione o degli orientamenti di cui all'articolo 15, lettera a).

    3.   Uno Stato membro può continuare ad applicare il suo sistema o le sue procedure vigenti per la messa a disposizione sul mercato o l'uso di un biocida costituito, contenente o in grado di generare un principio attivo esistente per il quale l'Agenzia ha effettuato una pubblicazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, per il tipo di prodotto pertinente. In tal caso:

    (a)

    il biocida non è più messo a disposizione sul mercato con effetto a decorrere da 12 mesi dopo la data in cui l'Agenzia ha effettuato la pubblicazione elettronica di cui all'articolo 19; e

    (b)

    l'uso degli stock esistenti del biocida può continuare fino a 18 mesi dopo la data di pubblicazione.

    Articolo 22

    Uso essenziale

    1.   Fatto salvo l'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, entro 18 mesi a decorrere dalla data della decisione di non approvare un principio attivo esistente, qualora uno Stato membro consideri tale principio attivo essenziale per uno dei motivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma; lettere b) o c), del regolamento (UE) n. 528/2012, esso può presentare alla Commissione una richiesta motivata per ottenere una deroga dall'articolo 89, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento.

    2.   Lo Stato membro richiedente presenta la richiesta motivata all'Agenzia tramite il registro. Qualora la domanda contenga informazioni riservate, lo Stato membro richiedente presenta contestualmente una versione non riservata.

    3.   L'Agenzia pubblica per via elettronica la domanda o, se del caso, una versione non riservata della domanda. Gli Stati membri o qualsiasi altra persona possono presentare osservazioni entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

    4.   Tenendo conto delle osservazioni ricevute, la Commissione può concedere una deroga all'articolo 89, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, che autorizza i biocidi costituiti dalla sostanza che sarà messa a disposizione sul mercato dello Stato membro richiedente e utilizzata in tale Stato membro ai sensi della normativa nazionale e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 5 e eventuali altre condizioni imposte dalla Commissione; o che contengono o sono in grado di produrre questa sostanza.

    5.   Lo Stato membro cui è concessa la deroga è tenuto a:

    (a)

    garantire che un uso prolungato si limiti a questi casi finché le condizioni di cui al punto 1 sono soddisfatte;

    (b)

    imporre misure di attenuazione dei rischi per garantire che l'esposizione degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente sia ridotta al minimo;

    (c)

    garantire che si cerchino soluzioni alternative o che la domanda di approvazione del principio attivo sia in fase di preparazione per essere trasmessa ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 528/2012, in tempo utile prima della scadenza della deroga.

    CAPO 5

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 23

    Abrogazione

    Il regolamento (CE) n. 1451/2007 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

    Articolo 24

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

    (3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

    (4)  Causa C-420/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania), Söll GmbH/Tetra GmbH (Immissione sul mercato di biocidi — direttiva 98/8/CE — articolo 2, paragrafo 1, lettera a) — Nozione di «biocidi» — Prodotto che provoca la flocculazione degli organismi nocivi senza distruggerli, eliminarli o renderli innocui).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che specifica una procedura per la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 3).

    (6)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013, sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 19.6.2013, pag. 17).

    (8)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Prescrizioni relative alle informazioni da trasmettere ai sensi dell'articolo 17

    Una notifica ai sensi dell'articolo 17 contiene le informazioni seguenti:

    (1)

    elementi che comprovino che la sostanza è un principio attivo esistente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012;

    (2)

    un'indicazione del o dei tipi di prodotti interessati dalla notifica;

    (3)

    informazioni su eventuali studi che sono stati realizzati ai fini di una domanda di approvazione o iscrizione nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nonché la data prevista di conclusione;

    (4)

    le informazioni di cui alle sezioni

    (a)

    1, 2 e da 7.1 a 7.5 della tabella che figura all'allegato II, titolo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 per le sostanze chimiche;

    (b)

    1, 2 e da 6.1 a 6.4 della tabella che figura all'allegato II, titolo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i microrganismi;

    (5)

    se la notifica è stata effettuata in uno dei casi di cui all'articolo 15, lettera a), la prova che la sostanza era in commercio in quanto principio attivo di un biocida che rientra nel tipo di prodotto pertinente alla data della notifica o della pubblicazione della decisione o degli orientamenti di cui alla medesima lettera a).


    ALLEGATO II

    COMBINAZIONI DI PRINCIPIO ATTIVO/TIPO DI PRODOTTO INCLUSE NEL PROGRAMMA DI RIESAME IL 4 AGOSTO 2014

    PARTE 1

    Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto sostenute il 4 agosto 2014, escludendo qualsiasi nanomateriale diverso da quelli espressamente menzionati alle voci 1017 e 1019

    Numero della voce

    Denominazione della sostanza

    Stato membro relatore

    Numero CE

    Numero CAS

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    17

    18

    19

    21

    22

    1

    Formaldeide

    DE

    200-001-8

    50-00-0

     

    x

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

    6

    Ossido di 2-(2-butossietossi)etile e 6-propilpiperonile (Piperonilbutossido/PBO)

    EL

    200-076-7

    51-03-6

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    9

    Bronopol

    ES

    200-143-0

    52-51-7

     

    x

     

     

     

    x

     

     

    x

     

    x

    x

     

     

     

     

     

    x

    29

    Clorocresolo

    FR

    200-431-6

    59-50-7

    x

    x

    x

     

     

    x

     

     

    x

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

    36

    Etanolo

    EL

    200-578-6

    64-17-5

    x

    x

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    37

    Acido formico

    BE

    200-579-1

    64-18-6

     

    x

    x

    x

    x

    x

     

     

     

     

    x

    x

     

     

     

     

     

     

    40

    Propan-2-olo

    DE

    200-661-7

    67-63-0

    x

    x

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    43

    Acido salicilico

    NL

    200-712-3

    69-72-7

     

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    45

    Propan-1-olo

    DE

    200-746-9

    71-23-8

    x

    x

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    52

    Ossido di etilene

    N

    200-849-9

    75-21-8

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    60

    Acido citrico

    BE

    201-069-1

    77-92-9

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    69

    Acido glicolico

    LT

    201-180-5

    79-14-1

     

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    70

    Acido peracetico

    FI

    201-186-8

    79-21-0

    x

    x

    x

    x

    x

    x

     

     

     

     

    x

    x

     

     

     

     

     

     

    71

    Acido L-(+)-lattico

    DE

    201-196-2

    79-33-4

     

    x

    x

    x

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    79

    (2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-esaidro-2-isopropenil-8,9-dimetossicromeno[3,4-b]furo[2,3-h]cromen-6-one (Rotenone)

    UK

    201-501-9

    83-79-4

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

    85

    Simclosene

    UK

    201-782-8

    87-90-1

     

    x

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

    x

    x

     

     

     

     

     

     

    92

    Bifenil-2-olo

    ES

    201-993-5

    90-43-7

    x

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    113

    Cinnamaldeide/3-fenil-propen-2-ale (Aldeide cinnamica)

    UK

    203-213-9

    104-55-2

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    117

    Geraniolo

    FR

    203-377-1

    106-24-1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

    x

     

     

    122

    Gliossale

    FR

    203-474-9

    107-22-2

     

    x

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    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    133

    Acido esa-2,4-dienoico (Acido sorbico)

    DE

    203-768-7

    110-44-1

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    136

    Glutarale (Glutaraldeide)

    FI

    203-856-5

    111-30-8

     

    x

    x

    x

     

    x

     

     

     

     

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    154

    Clorofene

    N

    204-385-8

    120-32-1

     

    x

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    171

    2-fenossietanolo

    UK

    204-589-7

    122-99-6

    x

    x

     

    x

     

    x

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

    172

    Cetilpiridinio cloruro

    UK

    204-593-9

    123-03-5

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    179

    Biossido di carbonio

    FR

    204-696-9

    124-38-9

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

    180

    Dimetilarsinato di sodio (Cacodilato di sodio)

    PT

    204-708-2

    124-65-2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    185

    Tosilcloramide sodica (Tosilcloramide sodica- Cloramina T)

    ES

    204-854-7

    127-65-1

     

    x

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    187

    Dimetilditiocarbammato di potassio

    UK

    204-875-1

    128-03-0

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

    x

    x

     

     

     

     

     

     

    188

    Dimetilditiocarbammato di sodio

    UK

    204-876-7

    128-04-1

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

    x

    x

     

     

     

     

     

     

    195

    2-bifenilato di sodio

    ES

    205-055-6

    132-27-4

    x

    x

    x

    x

     

    x

    x

     

    x

    x

     

     

    x

     

     

     

     

     

    198

    N-(triclorometiltio)ftalimmide (Folpet)

    IT

    205-088-6

    133-07-3

     

     

     

     

     

     

    x

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    206

    Thiram

    BE

    205-286-2

    137-26-8

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    210

    Metam-sodio

    BE

    205-293-0

    137-42-8

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

    227

    4-(1H-1,3-benzodiazol-2-il)-1,3-tiazolo (Tiabendazolo)

    ES

    205-725-8

    148-79-8

     

     

     

     

     

     

    x

     

    x

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

    235

    Diuron

    DK

    206-354-4

    330-54-1

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

    239

    Cianammide

    DE

    206-992-3

    420-04-2

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    253

    Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina -2-tione (Dazomet)

    BE

    208-576-7

    533-74-4

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

    279

    Dicloro-N-[(dimetilammino)solfonil]fluoro-N-(p-tolil)metansolfenammide (Tolilfluanide)

    FI

    211-986-9

    731-27-1

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

    283

    Terbutrina

    SK

    212-950-5

    886-50-0

     

     

     

     

     

     

    x

     

    x

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

    288

    N-(Diclorofluorometiltio)-N′,N′-dimetil-N-fenilsulfamide (Diclofluanide)

    UK

    214-118-7

    1085-98-9

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

    289

    Tiocianato di rame

    FR

    214-183-1

    1111-67-7

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

    292

    (1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di (1,3,4,5,6,7-esaidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-il)metile (d-Tetrametrina)

    DE

    214-619-0

    1166-46-7

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    958

    Diidrossido di calcio/idrossido di calcio/calcio idrato/calce idrata/calce spenta

    UK

    215-137-3

    1305-62-0

     

    x

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    959

    Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime

    UK

    215-138-9

    1305-78-8

     

    x

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    306

    Ossido di dirame

    FR

    215-270-7

    1317-39-1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

    315

    2-butanone, perossido

    HU

    215-661-2

    1338-23-4

    x

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    321

    Monolinuron

    UK

    217-129-5

    1746-81-2

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    330

    N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina(Diammina)

    PT

    219-145-8

    2372-82-9

     

    x

    x

    x

     

    x

     

    x

     

     

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

    336

    2,2′-ditiobis[N-metilbenzammide] (DBTMA)

    PL

    219-768-5

    2527-58-4

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    339

    1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT)

    ES

    220-120-9

    2634-33-5

     

    x

     

     

     

    x

     

     

    x

     

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

    341

    2-metil-2H-isotiazol-3-one (MIT)

    SI

    220-239-6

    2682-20-4

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

    346

    Dicloroisocianurato di sodio, diidrato

    UK

    220-767-7

    51580-86-0

     

    x

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

    x

    x

     

     

     

     

     

     

    345

    Troclosene sodico

    UK

    220-767-7

    2893-78-9

     

    x

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

    x

    x

     

     

     

     

     

     

    348

    Etilsolfato di mecetronio (MES)

    PL

    221-106-5

    3006-10-8

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    354

    Triclosano

    DK

    222-182-2

    3380-34-5

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    359

    (Etilendiossi)dimetanolo (prodotti di reazione di glicole etilenico con paraformaldeide (EGFform))

    PL

    222-720-6

    3586-55-8

     

    x

     

     

     

    x

     

     

     

     

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

    365

    1-ossido di piridin-2-tiolo, sale di sodio (Piritione di sodio)

    SE

    223-296-5

    3811-73-2

     

    x

    x

     

     

    x

    x

     

    x

    x

     

     

    x

     

     

     

     

     

    368

    3-cloroallilocloruro di metenamina (CTAC)

    PL

    223-805-0

    4080-31-3

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

    x

    x

     

     

     

     

     

    377

    2,2′,2′′-(esaidro-1,3,5-triazin 1,3,5-triil)trietanolo (HHT)

    PL

    225-208-0

    4719-04-4

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

    382

    Tetraidro-1,3,4,6-tetrachis(idrossimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione (TMAD)

    ES

    226-408-0

    5395-50-6

     

    x

     

     

     

    x

     

     

     

     

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

    387

    N, N ′-metilenbismorfolina (MBM)

    AT

    227-062-3

    5625-90-1

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

    392

    Ditiocianato di metilene

    FR

    228-652-3

    6317-18-6

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

    393

    1,3-bis(idrossimetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (DMDMH)

    PL

    229-222-8

    6440-58-0

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

    397

    Cloruro di didecildimetilammonio (DDAC)

    IT

    230-525-2

    7173-51-5

    x

    x

    x

    x

     

    x

     

    x

     

    x

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    x

     

     

     

     

     

     

    401

    Argento

    SE

    231-131-3

    7440-22-4

     

    x

     

    x

    x

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

    403

    Rame

    FR

    231-159-6

    7440-50-8

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

    405

    Diossido di zolfo

    DE

    231-195-2

    7446-09-5

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    424

    Bromuro di sodio

    NL

    231-599-9

    7647-15-6

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

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    432

    Ipoclorito di sodio

    IT

    231-668-3

    7681-52-9

    x

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    434

    Tetrametrina

    DE

    231-711-6

    7696-12-0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    439

    Perossido di idrogeno

    FI

    231-765-0

    7722-84-1

    x

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    444

    7a-etildiidro-1H,3H,5H-ossazolo[3,4-c]ossazolo (EDHO)

    PL

    231-810-4

    7747-35-5

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

    450

    Nitrato d'argento

    SE

    231-853-9

    7761-88-8

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    453

    Perossodisolfato di disodio/Persolfato di sodio

    PT

    231-892-1

    7775-27-1

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    455

    Ipoclorito di calcio

    IT

    231-908-7

    7778-54-3

     

    x

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

    457

    Cloro

    IT

    231-959-5

    7782-50-5

     

    x

     

     

    x

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

    458

    Solfato di ammonio

    UK

    231-984-1

    7783-20-2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

    x

     

     

     

     

     

     

    473

    Piretrine e piretroidi

    ES

    232-319-8

    8003-34-7

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

    x

     

     

    491

    Diossido di cloro

    PT

    233-162-8

    10049-04-4

     

    x

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    x

    x

     

     

     

     

     

    x

    x

     

     

     

     

     

     

    494

    2,2-dibromo- 2-cianoacetammide (DNBPA)

    DK

    233-539-7

    10222-01-2

     

    x

     

    x

     

    x

     

     

     

     

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

    501

    Carbendazim

    DE

    234-232-0

    10605-21-7

     

     

     

     

     

     

    x

     

    x

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

    515

    Bromuro di ammonio

    SE

    235-183-8

    12124-97-9

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

    x

     

     

     

     

     

     

    522

    Zinco piritione (piritione zincica)

    SE

    236-671-3

    13463-41-7

     

    x

     

     

     

    x

    x

     

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    x

     

     

     

     

     

     

    x

     

    524

    Dodecilguanidina, monocloridrato

    ES

    237-030-0

    13590-97-1

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

    526

    2-bifenilato di potassio

    ES

    237-243-9

    13707-65-8

     

     

     

     

     

    x

     

     

    x

    x

     

     

    x

     

     

     

     

     

    529

    Cloruro di bromo

    NL

    237-601-4

    13863-41-7

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

    531

    (Benzilossi)metanolo

    UK

    238-588-8

    14548-60-8

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

    534

    Bis (1-idrossi-1H-piridin-2-tionato-O,S) rame (Rame piritione)

    SE

    238-984-0

    14915-37-8

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

    541

    p-cloro-m-cresoloato di sodio

    FR

    239-825-8

    15733-22-9

    x

    x

    x

     

     

    x

     

     

    x

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

    550

    Acido D-gluconico, composto con N,N′′- bis(4-clorofenil)-3,12-diimmino-2,4,11,13-tetraazatetradecanodiammidina (2:1) (CHDG)

    PT

    242-354-0

    18472-51-0

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    554

    p-[(diiodometil)solfonil]toluene

    UK

    243-468-3

    20018-09-1

     

     

     

     

     

    x

    x

     

    x

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

    559

    Tiocianato di (benzotiazol-2-iltio)metile (TCMTB)

    N

    244-445-0

    21564-17-0

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

    562

    2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di 2-metil-4-osso-3-(prop-2-inil)ciclopent-2-en-1-ile (Pralletrina)

    EL

    245-387-9

    23031-36-9

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    563

    (E,E)-esa-2,4-dienoato di potassio (Sorbato di potassio)

    DE

    246-376-1

    24634-61-5

     

     

     

     

     

    x

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    566

    α, α′, α′′-trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5 (2H,4H,6H)-trietanolo (HPT)

    AT

    246-764-0

    25254-50-6

     

    x

     

     

     

    x

     

     

     

     

    x

     

    x

     

     

     

     

     

    571

    2-ottil-2H-isotiazol-3-one (OIT)

    UK

    247-761-7

    26530-20-1

     

     

     

     

     

    x

    x

     

    x

    x

    x

     

    x

     

     

     

     

     

    577

    Cloruro di dimetilottadecil[3-(trimetossisilil)propil]ammonio

    ES

    248-595-8

    27668-52-6

     

    x

     

     

     

     

    x

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    578

    N′-terz-butil-N-ciclopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diammina (Cibutrina)

    NL

    248-872-3

    28159-98-0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

    588

    Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (BCDMH/bromoclorodimetilidantoina)

    NL

    251-171-5

    32718-18-6

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

    x

     

     

     

     

     

     

    590

    3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea (Isoproturon)

    DE

    251-835-4

    34123-59-6

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

    597

    1-[2-(allilossi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazolo (Imazalil)

    DE

    252-615-0

    35554-44-0

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    599

    Tiofosfato di S-[(6-cloro-2-ossoossazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metile] e O,O-dimetile (Azametifos)

    UK

    252-626-0

    35575-96-3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    600

    2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB)

    CZ

    252-681-0

    35691-65-7

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    961

    Ossido di calcio e magnesio/calce dolomitica

    UK

    253-425-0

    37247-91-9

     

    x

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    962

    Idrossido di calcio e magnesio/tetraidrossido di calcio e magnesio/idrato di calce dolomitica

    UK

    254-454-1

    39445-23-3

     

    x

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    606

    2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di α-ciano-3-fenossibenzile (Cifenotrina)

    EL

    254-484-5

    39515-40-7

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    608

    Cloruro di dimetiltetradecil [3-(trimetossisilil)propil]ammonio

    PL

    255-451-8

    41591-87-1

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    609

    Miscuglio di cis e trans-p-mentano-3,8 diolo (Citriodiol)

    UK

    255-953-7

    42822-86-6

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

    614

    (RS)-α-ciano-3-fenossibenzil(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato (Cipermetrina)

    BE

    257-842-9

    52315-07-8

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    615

    3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)

    IE

    258-067-9

    52645-53-1

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    618

    2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di 1-etinil-2-metilpent-2-enile (Empentrina)

    BE

    259-154-4

    54406-48-3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    619

    Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)

    DK

    259-627-5

    55406-53-6

     

     

     

     

     

     

    x

     

    x

    x

     

     

    x

     

     

     

     

     

    620

    Solfato di tetrachis(idrossimetil)fosfonio (2:1) (THPS)

    MT

    259-709-0

    55566-30-8

     

    x

     

     

     

    x

     

     

     

     

    x

    x

     

     

     

     

     

     

    628

    1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo (Propiconazolo)

    FI

    262-104-4

    60207-90-1

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    635

    Cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC)

    IT

    263-038-9

    61789-18-2

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    648

    4,5-Dicloro-2-ottilisotiazol-3(2H)one (4,5-Dcloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one (DCOIT))

    N

    264-843-8

    64359-81-5

     

     

     

     

     

     

    x

     

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

     

     

    649

    2-cloro-N-[[[4-(trifluorometossi)fenil]ammino]carbonil]benzammide (Triflumuron)

    IT

    264-980-3

    64628-44-0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    656

    3,3′-metilenbis[5-metilossazolidina] (Ossazolidina/MBO)

    AT

    266-235-8

    66204-44-2

     

    x

     

     

     

    x

     

     

     

     

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

    657

    N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triammina (Ciromazina)

    EL

    266-257-8

    66215-27-8

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    666

    3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di α-ciano-4-fluoro-3-fenossibenzile (Ciflutrin)

    DE

    269-855-7

    68359-37-5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    667

    Composti di ammonio quaternario, benzil- C12-18 -alchildimetil, cloruri (ADBAC (C12-18)

    IT

    269-919-4

    68391-01-5

    x

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

    x

    x

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    x

    671

    Cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C12-C16))

    IT

    270-325-2

    68424-85-1

    x

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

    x

    673

    (Cloruro di didecildimetilammonio (DDAC (C8-10))

    IT

    270-331-5

    68424-95-3

    x

    x

    x

    x

     

    x

     

     

     

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

     

    690

    Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-18-alchildimetil, sali con 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 1,1-diossido (1:1) (ADBAS)

    MT

    273-545-7

    68989-01-5

     

    x

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    691

    N-(idrossimetil)glicinato di sodio

    AT

    274-357-8

    70161-44-3

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    692

    Ammine, C10-16-alchildimetil, N-ossidi

    PT

    274-687-2

    70592-80-2

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    693

    Bis(perossimonosolfato)bis(solfato) di pentapotassio

    SI

    274-778-7

    70693-62-8

     

    x

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    701

    Monoperossiftalato di magnesio esaidrato (MMPP)

    PL

    279-013-0

    84665-66-7

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1015

    Estratto di margosa

    DE

    283-644-7

    84696-25-3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

    724

    Cloruro di alchil(C12-C14)dimetilbenzilammonio (ADBAC (C12-C14))

    IT

    287-089-1

    85409-22-9

    x

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

    x

    725

    Cloruro di alchil(C12-C14)etilbenzilammonio (ADEBAC (C12-C14))

    IT

    287-090-7

    85409-23-0

    x

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

    x

    731

    Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto

    ES

    289-699-3

    89997-63-7

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    744

    Lavanda, Lavandula ibrida, estratto/olio di lavanda

    PT

    294-470-6

    91722-69-9

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

    776

    1-(3,5-dicloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetossi)fenil)-3-(2,6-difluorobenzoil)urea (Hexaflumuron)

    PT

    401-400-1

    86479-06-3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    779

    Prodotti di reazione di: acido glutammico e N-(C12-C14alchil)propilendiammina (Glucopratamina)

    DE

    403-950-8

    164907-72-6

     

    x

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    785

    Acido 6-(ftalimmido)perossiesanoico (PAP)

    IT

    410-850-8

    128275-31-0

    x

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    791

    2-butil-benzo[d]-isotiazol-3-one (BBIT)

    CZ

    420-590-7

    4299-07-4

     

     

     

     

     

    x

    x

     

    x

    x

     

     

    x

     

     

     

     

     

    792

    Complesso decaossido di tetracloro (TCDO)

    DE

    420-970-2

    92047-76-2

    x

    x

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    811

    Fosfato di argento sodio idrogeno zirconio

    SE

    422-570-3

    265647-11-8

    x

    x

     

    x

     

     

    x

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    794

    2-(2-idrossietil)piperidin-1-carbossilato di sec-butile/Icaridina (Icaridina)

    DK

    423-210-8

    119515-38-7

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

    797

    cloruro di cis-1-(3-cloroallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano (cis CTAC)

    PL

    426-020-3

    51229-78-8

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

    800

    [2,4-diosso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil-(1R)-cis-crisantemato; [2,4-diosso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil-(1R)-trans-crisantemato (Imiprotrina)

    UK

    428-790-6

    72963-72-5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    790

    5-cloro-2-(4-clorofenossi)-fenolo (DCPP)

    AT

    429-290-0

    3380-30-1

    x

    x

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    807

    (E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidina (Clotianidina)

    DE

    433-460-1

    210880-92-5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    952

    Bacillus sphaericus 2362, ceppo ABTS-1743

    IT

    Microrganismo

    143447-72-7

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    955

    Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis ceppo SA3A

    IT

    Microrganismo

    Non applicabile

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    957

    Bacillus subtilis

    DE

    Microrganismo

    Non applicabile

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    928

    Miscela di 5-cloro-2-metil-2H isotiaziolo-3-one (EINECS 247-500-7) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one (EINECS 220-239-6)(Miscela di CMIT/MIT)

    FR

    Miscela

    55965-84-9

     

    x

     

    x

     

    x

     

     

     

     

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

    939

    Cloro attivo prodotto della reazione in situ di acido ipoclorico e di ipoclorito di sodio

    SK

    Miscela

    Non applicabile

     

    x

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    813

    Acido perossiottanoico

    FR

    Non applicabile

    33734-57-5

     

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1014

    Zeolite d'argento

    SE

    Non applicabile

    Non applicabile

     

    x

     

    x

    x

     

    x

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    849

    (3-Fenossifenil)metil 2,2-dimetil-3-(2-metil-1-propenil)ciclopropancarbossilato (d-Fenotrina)

    IE

    Non applicabile

    188023-86-1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    931

    Ammine, N-alchil (C12 e 14)trimetilnodi, prodotti di reazione con acidi cloroacetico (Ampholyt 20)

    IE

    Non applicabile

    139734-65-9

     

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    152

    Prodotti di reazione di 5,5-dimetilidantoina, 5-etil- 5-metilidantoina con bromo e cloro (DCDMH)

    NL

    Non disponibile

    Non disponibile

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

    459

    Massa di reazione di biossido di titanio e cloruro di argento

    SE

    Non disponibile

    Non disponibile

    x

    x

     

     

     

    x

    x

     

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

     

     

    777

    Prodotti di reazione di 5,5-dimetilidantoina, 5-etil- 5-metilidantoina con cloro (DCEMH)

    NL

    Non disponibile

    Non disponibile

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

    810

    Vetro di fosfato di argento

    SE

    Non disponibile

    308069-39-8

     

    x

     

     

     

     

    x

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    824

    Zeolite d'argento e di zinco

    SE

    Non disponibile

    130328-20-0

     

    x

     

    x

    x

     

    x

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1013

    Zeolite d'argento e di rame

    SE

    Non disponibile

    130328-19-7

     

    x

     

    x

    x

     

    x

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1017

    Argento assorbito su biossido di silicio (come nanomateriale sotto forma di aggregato stabile con particelle primarie in scala nanometrica)

    SE

    Non disponibile

    Non disponibile

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1019

    Diossido di silicio (come nanomateriale costituito da aggregati e agglomerati)

    FR

    Non disponibile

    68909-20-6

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    831

    Biossido di silice (Anidride silicica/Kieselguhr)

    FR

    Prodotto fitosanitario

    61790-53-2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    854

    (RS)-3-allil-2-metil-4-oxociclopent-2-enil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2- propenil)ciclopropancarbossilato (miscela di 4 isomeri 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R; 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-Alletrina)

    DE

    Prodotto fitosanitario

    231937-89-6

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    855

    (RS)-3-allil-2-metil-4-ossociclopent-2-enil(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1enil)-ciclopropancarbossilato (miscuglio di 2 isomeri: 1R trans: 1R/S solo 1:3) (Esbiotrina)

    DE

    Prodotto fitosanitario

    260359-57-7

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    848

    N-((6-cloro-3-piridinil)metil)-N′-ciano-N-metiletandiminammide (Acetamiprid)

    BE

    Prodotto fitosanitario

    160430-64-8

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    835

    Esfenvalerato/(S)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (S)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirrato (Esfenvalerato)

    PT

    Prodotto fitosanitario

    66230-04-4

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    836

    [1α(S*),3α]-(α)-ciano-(3-fenossifenil)metil 3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclossipropancarbossilato (α-Cipermetrina)

    BE

    Prodotto fitosanitario

    67375-30-8

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    843

    4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-etossimetil-5-trifluorometilpirrol-3-carbonitrile (Clorfenapir)

    PT

    Prodotto fitosanitario

    122453-73-0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    859

    Polimero di N-metilammina (EINECS 204-697-4) con (clorometil)ossirano (EINECS 203-439-8) Cloruro di ammonio quaternario polimerico (Polimero PQ)

    HU

    Polimero

    25988-97-0

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

    863

    1,6-esanedilbis[N′-cianoguanidina](EINECS 240-032-4) e esametilendiammina (EINECS 204-679-6)/Poliesametilene biguanide (monomero: 1,5-bis(trimetilene)-guanilguanidinio monocloridrato) (PHMB)

    FR

    Polimero

    27083-27-8/32289-58-0

    x

    x

    x

    x

    x

    x

     

     

    x

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

    868

    Poli(esametilenbiguanide)

    FR

    Polimero

    91403-50-8

    x

    x

    x

    x

     

     

     

     

    x

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

    869

    Poli(ossi-1,2-etanedil), α-[2-didecilmetilammonio)etil]-.omega.-idrossi-, propanoato (sale) (Bardap 26)

    IT

    Polimero

    94667-33-1

     

    x

     

    x

     

     

     

    x

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

    872

    Borato di N-dicecil-N-dipolietossiammonio/Borato di didecilpoliossetilammonio (Betaina polimerica)

    EL

    Polimero

    214710-34-6

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    PARTE 2

    Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non sostenute il 4 agosto 2014

    La presente parte dell'allegato comprende

    le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto elencate nella tabella riportata qui di seguito, comprese tutte le forme di nanomateriali,

    tutte le forme di nanomateriali di tutte le combinazioni principio attivo/tipo di prodotto elencate nella tabella di cui alla parte 1, ad eccezione di quelle elencate in tale tabella, e

    tutte le forme di nanomateriali di tutte le combinazioni principio attivo/ tipo di prodotto approvate entro il [Ufficio delle pubblicazioni, si prega di inserire la data di adozione del presente regolamento], ad eccezione di quelle esplicitamente approvate.

    Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto e i nanomateriali che figurano nella presente parte saranno oggetto di una decisione di non approvazione ai sensi dell'articolo 20, se nessuno trasmette una notifica entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, o qualora tale notifica sia respinta in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 4 o paragrafo 5

    Numero della voce

    Denominazione della sostanza

    Stato membro relatore

    Numero CE

    Numero CAS

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    17

    18

    19

    21

    22

    1021

    1,3-dicloro- 5,5-dimetilidantoina (ridefinito come alla voce 152)

    NL

    204-258-7

    118-52-5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

    166

    Cloruro di cetalconio (cfr. la voce 948)

     

    204-526-3

    122-18-9

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    167

    Cloruro di benzildimetil(ottadecil)ammonio (cfr. la voce 948)

     

    204-527-9

    122-19-0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    213

    Cloruro di benzododecinio (cfr. la voce 948)

     

    205-351-5

    139-07-1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    214

    Cloruro di miristalconio (cfr. la voce 948)

     

    205-352-0

    139-08-2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    227

    2-tiazol-4-il-1H-benzimidazolo (Tiabendazolo)

    ES

    205-725-8

    148-79-8

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    331

    Bromuro di didecildimetilammonio (cfr. la voce 949)

     

    219-234-1

    2390-68-3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    384

    Cloruro di dimetildiottilammonio (cfr. la voce 949)

     

    226-901-0

    5538-94-3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    399

    Bromuro di benzildodecildimetilammonio (cfr. la voce 948)

     

    230-698-4

    7281-04-1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    401

    Argento

    SE

    231-131-3

    7440-22-4

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    418

    Diossido di silicio, amorfo

    FR

    231-545-4

    7631-86-9

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    449

    Solfato di rame

    FR

    231-847-6

    7758-98-7

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1016

    Cloruro d'argento

    SE

    232-033-3

    7783-90-6

    x

    x

     

     

     

    x

    x

     

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

     

     

    554

    p-[(diiodometil)solfonil]toluene

    UK

    243-468-3

    20018-09-1

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    587

    Cloruro di decildimetilottilammonio (cfr. la voce 949)

     

    251-035-5

    32426-11-2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    601

    Cloruro di benzildimetiloleilammonio (cfr. la voce 948)

     

    253-363-4

    37139-99-4

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    615

    3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)

    IE

    258-067-9

    52645-53-1

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    637

    Composti di ammonio quaternario, benzilcocco alchildimetil, cloruri (cfr. la voce 948)

     

    263-080-8

    61789-71-7

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    638

    Composti di ammonio quaternario, dicoccoalchil dimetil, cloruri (cfr. la voce 949)

     

    263-087-6

    61789-77-3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    639

    Composti di ammonio quaternario, bis(sego alchil idrogenato)dimetil, cloruri (cfr. voce 949)

     

    263-090-2

    61789-80-8

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    647

    Composti di ammonio quaternario, benzil-C8-18-alchildimetil, cloruri (cfr. voce 948)

     

    264-151-6

    63449-41-2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    668

    Composti di ammonio quaternario, di-C6-12-alchildimetil, cloruri (cfr. la voce 949)

     

    269-925-7

    68391-06-0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    670

    Composti di ammonio quaternario, benzil-C8-16-alchildimetil, cloruri (cfr. la voce 948)

     

    270-324-7

    68424-84-0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    689

    Composti di ammonio quaternario, benzil-C10-16-alchildimetil, cloruri (cfr. la voce 948)

     

    273-544-1

    68989-00-4

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    692

    Ammine, C10-16-alchildimetil, N-ossidi

    PT

    274-687-2

    70592-80-2

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    697

    Composti di ammonio quaternario, di-C8-18-alchildimetil, cloruri (cfr. la voce 949)

     

    277-453-8

    73398-64-8

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1000

    Bis[monoperossiftalato(2-)-O1,OO1]magnesato(2-) di diidrogeno esaidrato

    PL

    279-013-0

    14915-85-4

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    998

    Estratto di margosa diverso da quello ricavato dai semi dell'Azadirachta indica mediante acqua e un successivo trattamento con solventi organici.

    DE

    283-644-7

    84696-25-3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

    741

    Composti di ammonio quaternario, benzil-C8-18-alchildimetil, bromuri (cfr. la voce 948)

     

    293-522-5

    91080-29-4

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1020

    1,3-dicloro-5-etil-5-metilimidazolidina- 2,4-dione (ridefinito come per la voce 777)

    NL

    401-570-7

    89415-87-2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

    778

    1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olo (Tebuconazolo)

    DK

    403-640-2

    107534-96-3

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    805

    Prodotto di reazione di adipato di dimetile, glutarato di dimetile, succinato di dimetile con perossido di idrogeno (Perestane)

    HU

    432-790-1

    Non applicabile

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    923

    Cloruro di alchil-benzil-dimetil ammonio/Cloruro di benzalconio (cfr. la voce 948)

     

    Miscela

    8001-54-5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    949

    Composti di ammonio quaternario (dialchilmetil (alchil da C6-C18, saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil)cloruri, bromuri e solfati di metile) (DDAC)

    IT

    Miscela di sostanze nell'elenco EINECS

    Non applicabile

    x

    x

    x

    x

     

     

     

    x

     

    x

    x

    x

     

     

     

     

     

     

    950

    Composti di ammonio quaternario (dialchilmetil (alchil da C6-C18, saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil)cloruri, bromuri o solfati di metile (TMAC)

    IT

    Miscela di sostanze nell'elenco EINECS

    Non applicabile

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    948

    Composti di ammonio quaternario (benzilalchildimetil (alchil da C8-C22, saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil) cloruri, bromuri o idrossidi) (BKC)

    IT

    Miscela di sostanze nell'elenco EINECS

    Non applicabile

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    849

    (3-Fenossifenil)metil 2,2-dimetil-3-(2-metil-1-propenil)ciclopropancarbossilato (d-Fenotrina)

    IE

    Non applicabile

    188023-86-1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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    1001

    Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-16-alchildimetil, cloruri (diversi dalla sostanza di cui alla voce 671)

    IT

    Non applicabile

    Non applicabile

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    1002

    Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-18-alchildimetil, cloruri diversi dalla sostanza di cui alla voce 667)

    IT

    Non applicabile

    Non applicabile

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    1003

    Composti di ammonio quaternario, C12-14-alchil [(etilfenil) metil] dimetil, cloruri, (diversi dalla sostanza di cui alla voce 725)

    IT

    Non applicabile

    Non applicabile

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    1005

    Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri (diversi dalla sostanza di cui alla voce 724)

    IT

    Non applicabile

    Non applicabile

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    1006

    Argento-zinco-alluminio- fosfato di boro vetrificato/Ossido di vetro contenente argento e zinco

    SE

    Non applicabile

    398477-47-9

     

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    1009

    Composti di ammonio quaternario, di-C8-10-alchildimetil, cloruri (diversi dalla sostanza di cui alla voce 673)

    IT

    Non applicabile

    Non applicabile

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    1011

    Composti di ammonio quaternario, cocco alchiltrimetil, cloruri (diversi dalla sostanza di cui alla voce 635)

    IT

    Non applicabile

    Non applicabile

     

     

     

     

     

     

     

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    1012

    Complesso alluminio sodio silicato d'argento zinco/Zeolite d'argento- zinco

    SE

    Non applicabile

    130328-20-0

     

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    598

    (±) -1-(.beta.-allilossi-2,4-diclorofeniletil)imidazolo (Imazalil di grado tecnico)

    DE

    Prodotto fitosanitario

    73790-28-0

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    ALLEGATO III

    Termini

    Tipi di prodotto

    Termini per la presentazione della relazione di valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b)

    Termini per avviare la preparazione di un parere ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

    8, 14, 16, 18, 19 e 21

    31.12.2015

    31.3.2016

    3, 4 e 5

    31.12.2016

    31.3.2017

    1 e 2

    31.12.2018

    31.3.2019

    6 e 13

    31.12.2019

    31.3.2020

    7, 9 e 10

    31.12.2020

    31.3.2021

    11, 12, 15, 17, 20 e 22

    31.12.2022

    31.9.2023


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