Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0644

Regolamento di esecuzione (UE) n. 644/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

GU L 177 del 17.6.2014, p. 42–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/644/oj

17.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 644/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) reca l'elenco dei paesi terzi il cui sistema di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007. L'allegato IV del medesimo regolamento contiene l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo competenti ad effettuare i controlli e a rilasciare i certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza. Alla luce delle nuove informazioni ricevute dalla Commissione, è opportuno apportare alcune modifiche agli elenchi figuranti nei suddetti allegati.

(2)

La data di scadenza dell'inclusione del Canada nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è il 30 giugno 2014. Poiché il Canada continua a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno prorogare l'inclusione per un periodo illimitato.

(3)

Il regolamento (UE) n. 586/2013 della Commissione (3) ha soppresso l'organismo di controllo NOCA Pvt. Ltd, Pune, dal testo relativo all'India nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 in seguito ad informazioni trasmesse dall'India relative alla sospensione di tale organismo di controllo. L'autorità competente dell'India ha notificato alla Commissione la fine di tale sospensione, nonché il riconoscimento di un nuovo organismo di controllo, M/S. Faircert Certification Services Pvt Ltd, Khargone. Tali organismi di controllo devono pertanto essere inseriti nel testo relativo all'India all'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(4)

In base a informazioni ricevute dalla Commissione, da cui risulta che l'organismo di controllo SGS India Pvt. Ltd non rispetta la portata del riconoscimento dell'India relativamente ai prodotti che possono essere importati, tale organismo di controllo dovrebbe essere soppresso dal testo riguardante l'India all'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(5)

L'autorità competente del Giappone ha notificato alla Commissione le modifiche relative a due organismi di controllo riconosciuti, nonché il riconoscimento di cinque nuovi organismi di controllo; è opportuno inserire tali modifiche nel testo relativo al Giappone dell'allegato III al regolamento (CE) n. 1235/2008.

(6)

La data di scadenza dell'inclusione della Tunisia nell'elenco figurante all'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è il 30 giugno 2014. Gli esiti dell'accertamento svolto dalla Commissione indicano la necessità di migliorare la sorveglianza del sistema di controllo da parte delle autorità tunisine competenti. La Tunisia ha adottato azioni correttive e sono stati compiuti progressi. È opportuno prorogare l'inclusione fino al 30 giugno 2015, al fine di verificare l'attuazione delle misure annunciate.

(7)

La Commissione ha esaminato le richieste d'inclusione nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 ricevute entro il 31 ottobre 2013. È necessario inserire in tale elenco gli organismi e le autorità di controllo per i quali il successivo esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di accertare il rispetto delle disposizioni pertinenti.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2013 della Commissione, del 20 giugno 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, e recante deroga al regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda la data di invio della relazione annuale (GU L 169 del 21.6.2013, pag. 51).


ALLEGATO I

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

(1)

Nel testo relativo al Canada, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Data di scadenza dell'inclusione: indeterminata.»

(2)

Il punto 5 del testo relativo all'India è sostituito dal seguente:

a)

La riga IN-ORG-013 è soppressa.

b)

Dopo la riga IN-ORG-010 è inserito quanto segue:

«IN-ORG- 011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com»

c)

È aggiunta la riga seguente:

«IN-ORG- 023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com»

(3)

Il punto 5 del testo relativo al Giappone è modificato come segue:

a)

La riga JP-BIO-006 è sostituita dalla seguente:

«JP-BIO- 006

Ecocert Japan Limited.

www.ecocert.co.jp»

b)

La riga JP-BIO-023 è sostituita dalla seguente:

«JP-BIO- 023

Rice Research Organic Food Institute

www.inasaku.or.tv»

c)

Dopo la riga JP-BIO-030 sono inserite le righe seguenti:

«JP-BIO- 031

Wakayama Organic Certified Association

www.vaw.ne.jp/aso/woca

JP-BIO- 032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO- 033

The Mushroom Research Institute of Japan

www.kinoko.or.jp

JP-BIO- 034

International Nature Farming Research Center

www.infrc.or.jp

JP-BIO- 035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp»

(4)

Il testo relativo alla Tunisia è modificato come segue:

a)

Al punto 5, la riga TN-BIO-006 è sostituita dalla seguente:

«TN-BIO- 006

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn»

b)

Il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Data di scadenza dell'inclusione:30 giugno 2015».


ALLEGATO II

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato come segue:

(1)

Nel testo relativo a «Afrisco Certified Organic, CC», il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Eccezioni: prodotti in conversione».

(2)

Nel testo relativo a «ARGENCERT SA», i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti testi:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentina

AR-BIO-138

x

Cile

CL-BIO-138

x

x

Paraguay

PY-BIO-138

x

x

Uruguay

UY-BIO-138

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, prodotti di cui all'allegato III».

(3)

Il testo relativo a «Caucacert Ltd» è modificato come segue:

a)

Il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Indirizzo: 2, Marshal Gelovani Street, 5a flour, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia».

b)

Il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Eccezioni: prodotti in conversione».

(4)

Nel testo relativo a «Ceres Certification of Environmental Standards GmbH», il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Eccezioni: prodotti in conversione».

(5)

Nel testo relativo a «Control Union Certifications», i punti 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-149

x

x

x

x

Albania

AL-BIO-149

x

x

x

x

Bermuda

BM-BIO-149

x

x

x

x

Bhutan

BT-BIO-149

x

x

x

x

Brasile

BR-BIO-149

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

x

x

Myanmar/Birma-nia

MM-BIO-149

x

x

x

x

Cambogia

KH-BIO-149

x

x

x

x

Canada

CA-BIO-149

x

Cina

CN-BIO-149

x

x

x

x

Colombia

CO-BIO-149

x

x

x

x

Costa Rica

CR-BIO-149

x

x

Costa d'Avorio

CI-BIO-149

x

x

x

x

Repubblica dominicana

DO-BIO-149

x

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-149

x

x

x

x

Egitto

EG-BIO-149

x

x

x

x

Etiopia

ET-BIO-149

x

x

x

x

Ghana

GH-BIO-149

x

x

x

x

Guinea

GN-BIO-149

x

x

Honduras

HN-BIO-149

x

x

x

x

Hong Kong

HK-BIO-149

x

x

x

x

India

IN-BIO-149

x

x

x

Indonesia

ID-BIO-149

x

x

x

x

Iran

IR-BIO-149

x

x

x

x

Israele

IL-BIO-149

x

x

Giappone

JP-BIO-149

x

x

Corea del Sud

KR-BIO-149

x

x

x

x

Kirghizistan

KG-BIO-149

x

x

x

x

Laos

LA-BIO-149

x

x

x

x

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

MK-BIO-149

x

x

x

x

Malaysia

MY-BIO-149

x

x

x

x

Mali

ML-BIO-149

x

x

x

x

Maurizio

MU-BIO-149

x

x

x

x

Messico

MX-BIO-149

x

x

x

x

Moldova

MD-BIO-149

x

x

x

x

Mozambico

MZ-BIO-149

x

x

x

x

Nepal

NP-BIO-149

x

x

x

x

Nigeria

NG-BIO-149

x

x

x

x

Pakistan

PK-BIO-149

x

x

x

x

Territorio palestinese occupato

PS-BIO-149

x

x

x

x

Panama

PA-BIO-149

x

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-149

x

x

x

x

Perù

PE-BIO-149

x

x

x

x

Filippine

PH-BIO-149

x

x

x

x

Ruanda

RW-BIO-149

x

x

x

x

Serbia

RS-BIO-149

x

x

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-149

x

x

Singapore

SG-BIO-149

x

x

x

x

Sud Africa

ZA-BIO-149

x

x

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-149

x

x

x

x

Svizzera

CH-BIO-149

x

Siria

SY-BIO-149

x

x

x

x

Tanzania

TZ-BIO-149

x

x

x

x

Thailandia

TH-BIO-149

x

x

x

x

Timor Leste

TL-BIO-149

x

x

x

x

Turchia

TR-BIO-149

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-149

x

x

x

x

Ucraina

UA-BIO-149

x

x

x

x

Emirati arabi uniti

AE-BIO-149

x

x

x

x

Stati Uniti

US-BIO-149

x

Uruguay

UY-BIO-149

x

x

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-149

x

x

x

x

Vietnam

VN-BIO-149

x

x

x

x

Zambia

ZN-BIO-149

x

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, prodotti di cui all'allegato III».

(6)

Nel testo relativo a «Ecoglobe», il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Indirizzo: 1, Aram khachatryan Street, apt. 66, 0033 Yerevan, Armenia».

(7)

Nel testo relativo a «Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaigian

AZ-BIO-109

x

x

Costa d'Avorio

CI-BIO-109

x

x

Etiopia

ET-BIO-109

x

x

Georgia

GE-BIO-109

x

x

Kazakhstan

KZ-BIO-109

x

x

x

Kirghizistan

KG-BIO-109

x

x

Russia

RU-BIO-109

x

x

x

Serbia

RS-BIO-109

x

x

x

x

Tagikistan

TJ-BIO-109

x

x

Turchia

TR-BIO-109

x

x

x

x

Ucraina

UA-BIO-109

x

x

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-109

x

x

—»

(8)

Nel testo relativo a «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Bahamas

BS-BIO-144

x

x

x

Cina

CN-BIO-144

x

x

x

x

Repubblica dominicana

DO-BIO-144

x

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-144

x

x

x

x

Guatemala

GT-BIO-144

x

x

Honduras

HN-BIO-144

x

x

x

x

Malaysia

MY-BIO-144

x

x

x

Messico

MX-BIO-144

x

x

x

Nicaragua

NI-BIO-144

x

x

x

x

Perù

PE-BIO-144

x

x

x

Filippine

PH-BIO-144

x

x

x

x

El Salvador

SV-BIO-144

x

x

x

x

Sud Africa

ZA-BIO-144

x

x

x

Taiwan

TW-BIO-144

x

x

x

x

Turchia

TR-BIO-144

x

x

(9)

Nel testo relativo a «IMO-Control Sertifikasyon Tic.Ltd. Ști», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-158

x

x

Azerbaigian

AZ-BIO -158

x

x

Georgia

GE-BIO-158

x

Kazakhstan

KZ-BIO-158

x

x

Repubblica del Kirghizistan

KG-BIO-158

x

x

Russia

RU-BIO-158

x

x

Tagikistan

TJ-BIO-158

x

x

Turchia

TR-BIO-158

x

x

Turkmenistan

TM-BIO-158

x

x

Ucraina

UA-BIO-158

x

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-158

x

x

Emirati arabi uniti

AE-BIO-158

x

—»

(10)

Nel testo relativo a «Indocert», i punti 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

India

IN-BIO-148

x

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-148

x

Cambogia

KH-BIO-148

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, prodotti di cui all'allegato III».

(11)

Nel testo relativo a «NASAA Certified Organic Pty Ltd», i punti 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Australia

AU-BIO-119

x

Indonesia

ID-BIO-119

x

x

Malaysia

MY-BIO-119

x

x

Nepal

NP-BIO-119

x

x

Papua Nuova Guinea

PG-BIO-119

x

x

Samoa

WS-BIO-119

x

x

Singapore

SG-BIO-119

x

x

Isole Salomone

SB-BIO-119

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-119

x

x

Timor Leste

TL-BIO-119

x

x

Tonga

TO-BIO-119

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III».

(12)

Nel testo relativo a «SGS Austria Controll-Co. GmbH», il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Eccezioni: prodotti in conversione».

(13)

Nel testo relativo a «Organic crop improvement association», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Canada

CA-BIO-120

x

x

Guatemala

GT-BIO-120

x

x

x

Giappone

JP-BIO-120

x

x

x

Messico

MX-BIO-120

x

x

x

Nicaragua

NI-BIO-120

x

x

x

Perù

PE-BIO-120

x

x

x

El Salvador

SV-BIO-120

x

x

x

—»

(14)

Nel testo relativo a «Soil Association Certification Limited», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Belize

BZ-BIO-142

x

x

Camerun

CM-BIO-142

x

x

Colombia

CO-BIO-142

x

Egitto

EG-BIO-142

x

x

Ghana

GH-BIO-142

x

x

Iran

IR-BIO-142

x

x

Kenya

KE-BIO-142

x

x

Sud Africa

ZA-BIO-142

x

x

x

Thailandia

TH-BIO-142

x

x

Uganda

UG-BIO-142

x

x

Venezuela

VE-BIO-142

x

—»


Top