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Document 32014R0644
Commission Implementing Regulation (EU) No 644/2014 of 16 June 2014 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries
Regolamento di esecuzione (UE) n. 644/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
Regolamento di esecuzione (UE) n. 644/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
GU L 177 del 17.6.2014, p. 42–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2306
17.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/42 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 644/2014 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) reca l'elenco dei paesi terzi il cui sistema di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007. L'allegato IV del medesimo regolamento contiene l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo competenti ad effettuare i controlli e a rilasciare i certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza. Alla luce delle nuove informazioni ricevute dalla Commissione, è opportuno apportare alcune modifiche agli elenchi figuranti nei suddetti allegati. |
(2) |
La data di scadenza dell'inclusione del Canada nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è il 30 giugno 2014. Poiché il Canada continua a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno prorogare l'inclusione per un periodo illimitato. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 586/2013 della Commissione (3) ha soppresso l'organismo di controllo NOCA Pvt. Ltd, Pune, dal testo relativo all'India nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 in seguito ad informazioni trasmesse dall'India relative alla sospensione di tale organismo di controllo. L'autorità competente dell'India ha notificato alla Commissione la fine di tale sospensione, nonché il riconoscimento di un nuovo organismo di controllo, M/S. Faircert Certification Services Pvt Ltd, Khargone. Tali organismi di controllo devono pertanto essere inseriti nel testo relativo all'India all'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(4) |
In base a informazioni ricevute dalla Commissione, da cui risulta che l'organismo di controllo SGS India Pvt. Ltd non rispetta la portata del riconoscimento dell'India relativamente ai prodotti che possono essere importati, tale organismo di controllo dovrebbe essere soppresso dal testo riguardante l'India all'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(5) |
L'autorità competente del Giappone ha notificato alla Commissione le modifiche relative a due organismi di controllo riconosciuti, nonché il riconoscimento di cinque nuovi organismi di controllo; è opportuno inserire tali modifiche nel testo relativo al Giappone dell'allegato III al regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(6) |
La data di scadenza dell'inclusione della Tunisia nell'elenco figurante all'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è il 30 giugno 2014. Gli esiti dell'accertamento svolto dalla Commissione indicano la necessità di migliorare la sorveglianza del sistema di controllo da parte delle autorità tunisine competenti. La Tunisia ha adottato azioni correttive e sono stati compiuti progressi. È opportuno prorogare l'inclusione fino al 30 giugno 2015, al fine di verificare l'attuazione delle misure annunciate. |
(7) |
La Commissione ha esaminato le richieste d'inclusione nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 ricevute entro il 31 ottobre 2013. È necessario inserire in tale elenco gli organismi e le autorità di controllo per i quali il successivo esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di accertare il rispetto delle disposizioni pertinenti. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2013 della Commissione, del 20 giugno 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, e recante deroga al regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda la data di invio della relazione annuale (GU L 169 del 21.6.2013, pag. 51).
ALLEGATO I
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
(1) |
Nel testo relativo al Canada, il punto 7 è sostituito dal seguente:
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(2) |
Il punto 5 del testo relativo all'India è sostituito dal seguente:
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(3) |
Il punto 5 del testo relativo al Giappone è modificato come segue:
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(4) |
Il testo relativo alla Tunisia è modificato come segue:
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ALLEGATO II
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato come segue:
(1) |
Nel testo relativo a «Afrisco Certified Organic, CC», il punto 4 è sostituito dal seguente:
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(2) |
Nel testo relativo a «ARGENCERT SA», i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti testi:
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(3) |
Il testo relativo a «Caucacert Ltd» è modificato come segue:
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(4) |
Nel testo relativo a «Ceres Certification of Environmental Standards GmbH», il punto 4 è sostituito dal seguente:
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(5) |
Nel testo relativo a «Control Union Certifications», i punti 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:
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(6) |
Nel testo relativo a «Ecoglobe», il punto 1 è sostituito dal seguente:
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(7) |
Nel testo relativo a «Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu», il punto 3 è sostituito dal seguente:
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(8) |
Nel testo relativo a «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» il punto 3 è sostituito dal seguente:
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(9) |
Nel testo relativo a «IMO-Control Sertifikasyon Tic.Ltd. Ști», il punto 3 è sostituito dal seguente:
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(10) |
Nel testo relativo a «Indocert», i punti 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:
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(11) |
Nel testo relativo a «NASAA Certified Organic Pty Ltd», i punti 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:
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(12) |
Nel testo relativo a «SGS Austria Controll-Co. GmbH», il punto 4 è sostituito dal seguente:
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(13) |
Nel testo relativo a «Organic crop improvement association», il punto 3 è sostituito dal seguente:
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(14) |
Nel testo relativo a «Soil Association Certification Limited», il punto 3 è sostituito dal seguente:
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