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Document 32014R0624
Commission Delegated Regulation (EU) No 624/2014 of 14 February 2014 establishing a derogation from Regulation (EU) No 1290/2013 of the European Parliament and of the Council laying down the rules for participation and dissemination in ‘Horizon 2020 — the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)’ with regard to the Clean Sky 2 Joint Undertaking Text with EEA relevance
Regolamento delegato (UE) n. 624/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014 , recante deroga al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 per quanto riguarda l'impresa comune Clean Sky 2 Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento delegato (UE) n. 624/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014 , recante deroga al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 per quanto riguarda l'impresa comune Clean Sky 2 Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 174 del 13.6.2014, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
13.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 174/14 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 624/2014 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2014
recante deroga al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 per quanto riguarda l'impresa comune Clean Sky 2
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che istituisce il «programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020», prevede la partecipazione dell'Unione a partenariati pubblico-privato nei settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione sono suscettibili di contribuire ai più ampi obiettivi di competitività dell'Unione e aiutare a risolvere le sfide per la società. |
(2) |
La partecipazione ad azioni indirette nel quadro di Orizzonte 2020 è soggetta al rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1290/2013. Tuttavia, per tener conto delle esigenze operative specifiche delle imprese comuni istituite a norma dell'articolo 187 del trattato nel settore aeronautico, alla Commissione è stato conferito il potere di adottare atti delegati in forza dell'articolo 290 del trattato per la durata del programma Orizzonte 2020, allo scopo di autorizzare gli organismi di finanziamento di questo settore istituiti a norma dell'articolo 187 del trattato a ridurre il numero minimo di partecipanti. |
(3) |
L'impresa comune Clean Sky 2 è stata istituita dal [regolamento (UE) n. 558/2014 del Consiglio (3) nel settore aeronautico per un periodo che scade il 31 dicembre 2024. Essa intende migliorare ulteriormente l'impatto ambientale delle tecnologie aeronautiche europee e garantire, sul piano internazionale, la futura competitività del settore aeronautico europeo. |
(4) |
Sono state individuate esigenze operative specifiche per quanto riguarda le regole di partecipazione a Orizzonte 2020, in particolare in relazione al numero minimo di partecipanti. Gli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune sono molto specifici e mirati e incentrati su soluzioni innovative da convogliare in progetti dimostrativi finali. Inoltre, consentire a singoli soggetti di rispondere agli inviti a presentare proposte dell'impresa comune Clean Sky si è dimostrato molto efficace nell'incentivare la partecipazione di piccole e medie imprese (PMI), istituti di ricerca e università. |
(5) |
Per continuare a sostenere l'ampia partecipazione di PMI, istituti di ricerca e università, è opportuno prevedere una deroga al numero minimo di partecipanti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013 al fine di consentire a singoli soggetti di rispondere agli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune Clean Sky 2, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013, per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune Clean Sky 2, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81.
(2) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
(3) Regolamento del Consiglio (UE) n. 558/2014 del 6 maggio 2014 che istituisce l'impresa comune Clean Sky 2 (GU L 169, del 7.6.2014, pag. 77).