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Document 32014R0614
Commission Implementing Regulation (EU) No 614/2014 of 6 June 2014 amending Regulation (EC) No 555/2008 as regards the application of certain support measures in the wine sector
Regolamento di esecuzione (UE) n. 614/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione di talune misure di sostegno nel settore vitivinicolo
Regolamento di esecuzione (UE) n. 614/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione di talune misure di sostegno nel settore vitivinicolo
GU L 168 del 7.6.2014, p. 73–94
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/73 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 614/2014 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione di talune misure di sostegno nel settore vitivinicolo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 54, lettere a), b), c), e) ed f),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2) e contiene, nella parte II, titolo I, capo II, sezione 4, le disposizioni sui programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo. Benché la maggior parte delle disposizioni stabilite in tale sezione garantisca la continuità delle disposizioni applicabili ai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono state stabilite anche alcune nuove disposizioni. Tali nuove disposizioni introducono elementi di novità: una sottomisura della misura di promozione dei vini negli Stati membri, una misura a favore dell'innovazione nel settore vitivinicolo nonché un'estensione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per farvi rientrare il reimpianto dei vigneti estirpati a seguito di un obbligo disposto per ragioni sanitarie o fitosanitarie. Occorrono norme per attuare tali elementi. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (3) stabilisce norme in ordine ai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 Al fine di attuare le nuove norme stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013, occorre inserire le opportune disposizioni nel regolamento (CE) n. 555/2008. |
(3) |
L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 dovrebbe consentire agli Stati membri di modificare i rispettivi programmi operativi per allinearli ai nuovi elementi introdotti dal regolamento (UE) n. 1308/2013. A tal fine occorre accordare agli Stati membri un ulteriore margine di tempo dopo il 30 giugno 2014 per modificare i rispettivi programmi operativi tenendo presente le date di adozione del regolamento delegato (UE) n. 612/2014 (4) della Commissione e del presente regolamento. |
(4) |
Occorre stabilire norme riguardanti la selezione dei progetti informativi e la preferenza da accordare nella selezione dei progetti sul mercato interno. La procedura di selezione per la promozione dei vini negli Stati membri dovrebbe essere coerente con quella per la promozione dei vini nei mercati dei paesi terzi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 555/2008, tenendo comunque conto anche degli obiettivi specifici e della portata geografica di questa sottomisura. |
(5) |
L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 555/2008 prevede disposizioni relative alla gestione finanziaria delle misure di investimento. Tali norme si dovrebbero applicare anche alla misura a favore dell'innovazione nel settore vitivinicolo. In particolare, ai fini di un miglior uso dei fondi, dovrebbe essere possibile pagare il sostegno dopo l'esecuzione di solo talune delle operazioni previste nell'applicazione interessata, garantendo nel contempo che tutte le restanti operazioni siano portate a termine. È inoltre opportuno stabilire massimali per il pagamento degli anticipi analogamente a quanto previsto per gli investimenti. |
(6) |
A norma dell'articolo 37 ter del regolamento (CE) n. 55/2008 i beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative agli anticipi concessi ai sensi di talune disposizioni del medesimo regolamento. Questo obbligo dovrebbe valere anche per la misura d'innovazione introdotta dal regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(7) |
Gli allegati da I a VIII, l'allegato VIII bis e l'allegato VIII ter del regolamento (CE) n. 555/2008 contengono i moduli che gli Stati membri devono compilare in merito ai programmi nazionali di sostegno, soprattutto ai fini della presentazione dei programmi suddetti, della relativa revisione e programmazione finanziaria nonché ai fini della presentazione di relazioni e valutazioni. Occorre modificare tali allegati per inserirvi le nuove disposizioni relative al contenuto, alla valutazione, ai costi e alla verifica di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(8) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 555/2008. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 555/2008
Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato:
1) |
all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Tranne in caso di adozione di misure di emergenza in seguito a calamità naturali, le modifiche dei programmi di sostegno possono essere presentate non più di due volte per esercizio finanziario, entro il 1o marzo e il 30 giugno. I programmi modificati sono presentati alla Commissione con, ove pertinente:
In deroga al primo comma, i termini ivi stabiliti non si applicano nel 2014 se le modifiche del programma seguono le nuove disposizioni introdotte dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). (5) Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»" |
2) |
al titolo II, capo II, sezione 1, sottosezione 2, è inserito il seguente articolo: «Articolo 5 septies bis Procedura di selezione 1. Gli Stati membri stabiliscono la procedura di presentazione delle domande, contenente in particolare le modalità relative:
2. Gli Stati membri selezionano le domande in base, in particolare, ai seguenti criteri:
3. Dopo aver esaminato le domande, gli Stati membri selezionano quelle economicamente più vantaggiose. La preferenza è data alle operazioni:
4. Due o più Stati membri possono decidere di selezionare un'azione promozionale congiunta. Essi si impegnano a contribuire al finanziamento e concordano le procedure di collaborazione amministrativa atte ad agevolare il monitoraggio, l'attuazione e il controllo dell'azione promozionale congiunta. 5. Se erogano aiuti nazionali a favore della promozione, gli Stati membri li notificano compilando le parti pertinenti degli allegati I, V, VII, VIII e VIII quater del presente regolamento.»; |
3) |
alla sezione 6 bis è aggiunto il seguente articolo: «Articolo 20 quater Gestione finanziaria 1. L'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco della singola operazione o di tutte le operazioni contemplate dalla domanda di aiuto, a seconda della modalità di gestione della misura scelta dallo Stato membro. Fermo restando che di norma l'aiuto può essere versato solo dopo l'esecuzione di tutte le operazioni, in deroga al primo comma è possibile versarlo per singole operazioni realizzate, se non è stato possibile eseguire le operazioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio (6). Se dai controlli emerge che un'operazione globale contemplata dalla domanda di aiuto non è stata pienamente attuata per motivi diversi dalla forza maggiore o da circostanze eccezionali, di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e se l'aiuto è stato versato per singole operazioni che fanno parte dell'operazione globale indicata nella relativa domanda, gli Stati membri procedono al recupero dell'aiuto versato. 2. I beneficiari del sostegno a favore dell'innovazione possono chiedere agli organismi pagatori il versamento di un anticipo qualora il programma nazionale di sostegno preveda tale possibilità. L'importo dell'anticipo è limitato al 20 % dell'aiuto pubblico all'investimento nell'innovazione e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110 % dell'importo anticipato. Tuttavia, per gli investimenti nell'innovazione per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata negli esercizi finanziari 2014 o 2015, l'importo dell'anticipo può essere innalzato al 50 % dell'aiuto pubblico per tale investimento. Ai fini del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione (7) è obbligatorio spendere tutto l'importo anticipato nell'attuazione dell'operazione in questione entro due anni dalla data del pagamento. La garanzia è svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'innovazione supera l'importo dell'anticipo. (6) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (regolamento orizzontale) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549)." (7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4).»;" |
4) |
l'articolo 37 ter è così modificato:
|
5) |
all'articolo 77, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. L'articolo 24, paragrafi 1, 2, 3 e 6 e l'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione (8) si applicano mutatis mutandis alle misure previste negli articoli 50 e 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013. (8) Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8).»" |
6) |
Gli allegati da I a VIII bis e l'allegato VIII ter sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Questo regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1).
(4) Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 612/2014 dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificando il regolamento della Commissione (CE) n. 555/2008 per quanto concerne le nuove disposizioni introdotte dai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo (cfr. pag. 62 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
1) |
Nell'allegato I, la parte B è sostituita dalla seguente: «B. ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018 Stato membro (1): Periodo (2): Data di presentazione: Numero di revisione: modifica richiesta dalla Commissione/modifica richiesta dallo Stato membro (3)
(1) Usare l'acronimo dell'OPOCE." (2) Campagne viticole." (3) Cancellare l'indicazione non pertinente." (4) Gli Stati membri di cui all'articolo 103 sexdecies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 non hanno l'obbligo di compilare i punti C e F.»;" |
2) |
nell'allegato II, la parte B è sostituita dalla seguente: «B. ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018 (5)
|
3) |
nell'allegato III, la parte B è sostituita dalla seguente: «B. ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018 (7)
|
4) |
nell'allegato IV, la parte B è sostituita dalla seguente: «B. ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018
|
5) |
nell'allegato V, la parte B è sostituita dalla seguente: «B. ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018 Stato membro (12): Periodo: Data di presentazione: Numero di revisione:
(12) Usare l'acronimo dell'OPOCE." (13) Compilare solo le parti relative alle misure inserite nel programma di sostegno." (14) Valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali in base ai criteri e agli indici quantitativi definiti per la verifica e la valutazione nel programma presentato.»;" (14) Valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali in base ai criteri e agli indici quantitativi definiti per la verifica e la valutazione nel programma presentato.»;" |
6) |
nell'allegato VI, la parte B è sostituita dalla seguente: «B. ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018
|
7) |
nell'allegato VII, la parte B è sostituita dalla seguente: «B. ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018
|
8) |
nell'allegato VIII, la parte B è sostituita dalla seguente: «B. ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018 1. Promozione negli Stati membri
2. Promozione paesi terzi
|
9) |
nell'allegato VIII bis, la parte B è sostituita dalla seguente: «B. ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018 1. Ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007:
Esercizi finanziari 2014-2018
|
10) |
nell'allegato VIII quater, le tabelle 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
|
(5) Gli importi comprendono anche le spese per le azioni avviate nell'ambito del primo programma quinquennale (2009-2013) e per le quali saranno eseguiti pagamenti nel corso del secondo programma quinquennale (2014-2018).
(6) Usare l'acronimo dell'OPOCE.»;
(7) Gli importi comprendono anche le spese per le azioni avviate nell'ambito del primo programma quinquennale (2009-2013) e per le quali saranno eseguiti pagamenti nel corso del secondo programma quinquennale (2014-2018).
(8) Usare l'acronimo dell'OPOCE.»;
(9) Usare l'acronimo dell'OPOCE.
(10) Termine per la trasmissione: 1o marzo e 30 giugno.
(11) Cancellare l'indicazione non pertinente.»;
(15) Usare l'acronimo dell'OPOCE.
(16) Termine per la trasmissione: 1o marzo.
(17) Cancellare l'indicazione non pertinente.»;
(18) Usare l'acronimo dell'OPOCE.
(19) Termine per la trasmissione: per le stime, ogni 1o marzo e ogni 30 giugno; per l'esecuzione, ogni 1o marzo (la prima volta il 1o marzo 2015).
(20) Calcolato dividendo l'importo speso per il numero di progetti corrispondente del presente allegato.
(21) Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per la superficie corrispondente del presente allegato.
(22) Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di fondi corrispondente del presente allegato.
(23) Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di produttori corrispondente del presente allegato.
(24) Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di beneficiari corrispondente del presente allegato.
(25) I dati dettagliati sono forniti negli allegati I e V.
(26) Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di ettolitri corrispondente del presente allegato.»;
(27) Cancellare l'indicazione non pertinente.
(28) Termine per la trasmissione: per le stime, ogni 1o marzo e ogni 30 giugno; per l'esecuzione, ogni 1o marzo (la prima volta il 1o marzo 2015).
(29) Anche nel caso in cui le misure di promozione siano organizzate in collaborazione con uno o più Stati membri.»;
(30) Usare l'acronimo dell'OPOCE.
(31) Termine per la trasmissione: 1o dicembre di ogni anno e la prima volta 1o dicembre 2014.
(***) |
In parte incluse nelle colonne 2 e 3. |
(32) Se pertinente.»;