EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0305

2014/305/UE: Decisione del Consiglio, del 9 luglio 2013 , relativa alla conclusione dell'accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 160 del 29.5.2014, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/305/oj

Related international agreement

29.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 luglio 2013

relativa alla conclusione dell'accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/305/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione l'accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea («accordo»).

(2)

L'accordo è stato firmato il 20 dicembre 2012, con riserva della conclusione in una data successiva.

(3)

È necessario stabilire le modalità procedurali relative alla partecipazione dell'Unione al comitato misto istituito dall'accordo.

(4)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea è approvato a nome dell'Unione (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista al punto 13.2 dell'accordo.

Articolo 3

La Commissione rappresenta l'Unione in sede di comitato misto istituito dal punto 7 dell'accordo.

Articolo 4

1.   La Commissione, dopo aver consultato il comitato speciale nominato dal Consiglio, stabilisce la posizione che l'Unione deve assumere in sede di comitato misto, per quanto riguarda l'applicazione dell'accordo e in relazione all'adozione degli allegati dell'accordo e degli emendamenti ai suddetti allegati.

2.   La Commissione può assumere le eventuali iniziative appropriate a norma dei punti 5, 6, 8, 9, 10 e 11 dell'accordo.

Articolo 5

La Commissione informa periodicamente il Consiglio sull'attuazione dell'accordo.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS


(1)  L'accordo è stato pubblicato nella GU L 16 del 19.1.2013, pag. 2, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.


Top