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Documento 32014R0291
Commission Implementing Regulation (EU) No 291/2014 of 21 March 2014 amending Regulation (EC) No 1289/2004 as regards the withdrawal time and maximum residues limits of the feed additive decoquinate Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 291/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 1289/2004 per quanto riguarda il periodo di sospensione e i limiti massimi per i residui dell’additivo per mangimi decochinato Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 291/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 1289/2004 per quanto riguarda il periodo di sospensione e i limiti massimi per i residui dell’additivo per mangimi decochinato Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 87 del 22.3.2014, pagg. 87–89
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 19/12/2021; abrog. impl. da 32021R2094
22.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/87 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 291/2014 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 1289/2004 per quanto riguarda il periodo di sospensione e i limiti massimi per i residui dell’additivo per mangimi decochinato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l’autorizzazione di un additivo per mangimi in seguito a una richiesta del titolare dell’autorizzazione e a un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità»). |
(2) |
L’uso di decochinato, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose è stato autorizzato per dieci anni a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2) come additivo nei mangimi destinati ai polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1289/2004 (3) della Commissione. |
(3) |
Il titolare dell’autorizzazione ha presentato una domanda in cui si chiede una riduzione del periodo di sospensione da tre giorni a zero giorni prima della macellazione e l’introduzione di limiti massimi per i residui (LMR) per fegato (1,0 mg/kg), rene (0,8 mg/kg), muscolo (0,5 mg/kg) e cute/grasso (1,0 mg/kg) di animali nutriti con l’additivo. Il titolare dell’autorizzazione ha fornito i dati pertinenti a supporto della sua domanda. |
(4) |
Nel suo parere del 12 settembre 2013 (4) l’Autorità ha concluso che la modifica del periodo di sospensione da tre giorni a zero giorni non compromette la sicurezza dei consumatori e che la presentazione di nuovi dati conferma che non sono necessari LMR. |
(5) |
Tuttavia, ai fini della fattibilità dei controlli, si è ritenuto opportuno stabilire LMR come proposto dal richiedente. |
(6) |
Le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1289/2004. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1289/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, che autorizza l’utilizzo per dieci anni dell’additivo Deccox® nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose (GU L 243 del 15.7.2004, pag. 15).
(4) EFSA Journal 2013; 11(10):3370.
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (CE) n. 1289/2004 è così sostituito:
«ALLEGATO
Numero di registrazione dell’additivo |
Nome e numero di registrazione del responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo |
Additivo (denominazione commerciale) |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
Limiti massimi per i residui (LMR) negli alimenti pertinenti di origine animale |
||||||||
mg di principio attivo/kg di mangime completo con un tenore d’umidità del 12 % |
||||||||||||||||||
Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose |
||||||||||||||||||
E 756 |
Zoetis Belgium SA |
Decochinato (Deccox) |
|
Polli da ingrasso |
|
20 |
40 |
— |
17 luglio 2014 |
1 000 μg di decochinato/kg di fegato e tessuto cutaneo e adiposo pesati umidi; 800 μg di decochinato/kg di reni pesati umidi; 500 μg di decochinato/kg tessuto muscolare pesato umido. |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx»